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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2100 DELLA COMMISSIONE, 29 novembre 2021

G.U.U.E. 30 novembre 2021, n. L 428

Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri. [notificata con il numero C(2021) 8774] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 29 novembre 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento, e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.

3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3), adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI.

4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

5) In funzione della situazione epidemiologica relativa all'HPAI, per rafforzare il controllo della malattia uno Stato membro interessato può, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687, istituire ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza, in cui l'autorità competente applica le stesse misure previste da tale regolamento delegato per la zona di sorveglianza.

6) Per motivi di chiarezza e per mantenere aggiornati sull'evoluzione della situazione epidemiologica nell'Unione gli Stati membri, i paesi terzi e i portatori di interessi, anche tali ulteriori zone soggette a restrizioni dovrebbero essere contemplate dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 ed elencate nel relativo allegato. Detto allegato dovrebbe inoltre stabilire il termine ultimo di applicazione delle misure in tali ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri interessati, tenendo conto della situazione epidemiologica relativa all'HPAI.

7) E' pertanto opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 in modo che contempli le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri interessati conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687. L'allegato di tale decisione di esecuzione dovrebbe inoltre comprendere una nuova parte C che elenchi le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri interessati e precisi la durata delle misure in esse applicabili.

8) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2021/1982 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Danimarca, Germania, Italia, nei Paesi Bassi e in Polonia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

9) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/1982, la Germania, l'Italia, i Paesi Bassi e la Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di HPAI del sottotipo H5N1 in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività al di fuori delle aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

10) Anche la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5 in uno stabilimento in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella regione di Plovdiv di tale Stato membro.

11) Inoltre la Cechia ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5N1 in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella regione della Boemia meridionale di tale Stato membro.

12) Anche l'Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5N1 in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nelle contee di Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar e Szabolcs-Szatmár-Bereg di tale Stato membro.

13) Inoltre l'Irlanda ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5N1 in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella contea di Monaghan di tale Stato membro.

14) Anche la Slovacchia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N1 in uno stabilimento in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nel distretto di Dunajská Streda di tale Stato membro.

15) Le autorità competenti di Bulgaria, Cechia, Germania, Irlanda, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Slovacchia hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.

16) Le autorità competenti di Italia e Polonia hanno inoltre deciso di istituire ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza in alcune aree a maggiore rischio di diffusione dell'HPAI.

17) Tra l'altro i focolai confermati in Cechia sono localizzati nelle immediate vicinanze del confine con l'Austria. Di conseguenza le autorità competenti di questi due Stati membri hanno debitamente collaborato all'istituzione delle necessarie zone di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che la zona di sorveglianza si estende nel territorio dell'Austria.

18) Per quanto riguarda la Bulgaria, la Cechia, l'Irlanda, l'Ungheria, l'Austria e la Slovacchia, non vi sono attualmente aree elencate come zone di protezione o di sorveglianza nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

19) La Commissione, in collaborazione con Bulgaria, Cechia, Germania, Irlanda, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia e Slovacchia, ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da detti Stati membri e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalle autorità competenti di Bulgaria, Cechia, Germania, Irlanda, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Slovacchia, quelli delle zone di sorveglianza istituite dalle autorità competenti dell'Austria e quelli delle ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità competenti di Italia e Polonia si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui è stata confermata la presenza dei recenti focolai di HPAI.

20) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con Bulgaria, Cechia, Germania, Irlanda, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Slovacchia e in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri, come pure la zona di sorveglianza istituita dall'Austria e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite da Italia e Polonia.

21) E' pertanto opportuno modificare le aree relative alla Germania, all'Italia, ai Paesi Bassi e alla Polonia elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

22) E' inoltre opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 le zone di protezione e di sorveglianza relative alla Bulgaria, alla Cechia, all'Irlanda, all'Ungheria e alla Slovacchia, la zona di sorveglianza relativa all'Austria e le ulteriori zone soggette a restrizioni relative all'Italia e alla Polonia.

23) Di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tener conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Bulgaria, Cechia, Germania, Irlanda, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Slovacchia, della zona di sorveglianza debitamente istituita dall'Austria e delle ulteriori zone soggette a restrizioni debitamente istituite da Italia e Polonia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.

24) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

25) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.

26) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020).

(3)

Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021).

(4)

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1982 della Commissione, del 12 novembre 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 403 del 15.11.2021).

Art. 1

La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è così modificata:

1. all'articolo 1 è aggiunto il comma seguente:

«La presente decisione definisce a livello dell'Unione le ulteriori zone soggette a restrizioni che gli Stati membri interessati sono tenuti a istituire in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o nei volatili in cattività, in conformità all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché la durata delle misure da applicare nelle ulteriori zone soggette a restrizioni.»;

2. dopo l'articolo 3 è inserito l'articolo 3 bis seguente:

«Articolo 3 bis

Gli Stati membri interessati provvedono affinché:

a) le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dalle rispettive autorità competenti in conformità all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendano almeno le aree elencate come ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato, parte C, della presente decisione;

b) le misure da applicarsi nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, quali previste dall'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all'allegato, parte C, della presente decisione.»;

3. l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2021

Per la Commissione

STELLA KYRIAKIDES

Membro della Commissione