
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2141 DELLA COMMISSIONE, 3 dicembre 2021
G.U.U.E. 6 dicembre 2021, n. L 433
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 per quanto riguarda le frequenze per i controlli fisici su alcuni prodotti compositi che entrano nell'Unione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 26 dicembre 2021
Applicabile dal: 26 dicembre 2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e c),
considerando quanto segue:
1) L'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme relative all'applicazione uniforme della frequenza adeguata per i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite delle categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale regolamento.
2) L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione (2) stabilisce i criteri di base per la determinazione delle frequenze di base per i controlli di identità e i controlli fisici eseguiti su animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi che entrano nell'Unione, tenendo conto delle valutazioni scientifiche disponibili e di qualsiasi altra informazione relativa ai rischi associati alle categorie di animali o merci.
3) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (3), che si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, stabilisce nuove prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti compositi. L'articolo 12, paragrafo 2, di tale regolamento delegato distingue i prodotti compositi in diverse categorie. Tale distinzione in categorie si basa sulle proprietà fisico-chimiche dei prodotti trasformati di origine animale contenuti in ogni categoria di prodotti compositi e sui rischi associati a tali prodotti trasformati.
4) Tra le diverse categorie di prodotti compositi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento delegato (UE) 2019/625, i prodotti compositi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento delegato comportano il rischio minore. Inoltre, a partire dalla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2019/625, per tale categoria di prodotti compositi si è riscontrato, durante i controlli alle frontiere, un numero esiguo di casi di non conformità, registrati nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali. Al fine di garantire che gli oneri amministrativi per gli Stati membri siano proporzionati al rischio rappresentato dalle merci che entrano nell'Unione, è opportuno ridurre al 5 % la frequenza di base per i controlli fisici effettuati su tale categoria di prodotti compositi.
5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129.
6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 95 del 7.4.2017.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme relative all'applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su alcune partite di animali e merci che entrano nell'Unione (GU L 321 del 12.12.2019).
Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019).
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Criteri di base per la determinazione delle frequenze di base per i controlli di identità e i controlli fisici di partite di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi
Criteri di base per la determinazione delle frequenze di base per i controlli di identità e i controlli fisici | Frequenze di base che si applicano ai | ||
Categoria di rischio | Categoria di animali o merci [*1] | controlli di identità | controlli fisici |
I | Animali | 100 % | 100 % |
II | - Carni macinate, carni separate meccanicamente e preparazioni di carni destinate al consumo umano - Carni di pollame destinate al consumo umano - Carni di coniglio, carni di selvaggina e loro prodotti a base di carne destinati al consumo umano - Uova destinate al consumo umano - Ovoprodotti destinati al consumo umano, conservati a temperature di congelamento o di refrigerazione - Latte destinato al consumo umano - Prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano, conservati a temperature di congelamento o di refrigerazione - Prodotti della pesca da acquacoltura e molluschi bivalvi destinati al consumo umano, non conservati in contenitori ermeticamente sigillati che ne garantiscano la stabilità a temperatura ambiente - Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, destinati all'alimentazione di animali d'allevamento |
100 % | 30 % |
III | - Carni diverse da quelle di cui alla categoria di rischio II e prodotti a base di carne ottenuti da tali carni destinati al consumo umano - Grassi fusi di origine animale e ciccioli destinati al consumo umano - Prodotti a base di carni di pollame destinati al consumo umano - Ovoprodotti destinati al consumo umano, diversi da quelli di cui alla categoria di rischio II - Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano, diversi da quelli di cui alla categoria di rischio II - Prodotti della pesca diversi da quelli di cui alla categoria di rischio II - Miele e altri prodotti dell'apicoltura destinati al consumo umano - Prodotti compositi diversi da quelli di cui alla categoria di rischio IV - Uova da cova - Fertilizzanti organici e ammendanti, derivati da sottoprodotti di origine animale - Cosce di rana e gasteropodi destinati al consumo umano - Insetti destinati al consumo umano |
100 % | 15 % |
IV | - Gelatina e collagene destinati al consumo umano - Budella - Sperma ed embrioni - Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, diversi da quelli di cui alle categorie di rischio II e III - Prodotti compositi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/625 |
100 % | 5 % |
V | - Prodotti altamente raffinati destinati al consumo umano - Fieno e paglia - Merci diverse da quelle di cui alle categorie di rischio II, III e IV |
100 % | 1 %.» |
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_____________
[*1] Le frequenze per i controlli fisici delle partite di campioni commerciali devono essere conformi alla descrizione delle categorie di merci di cui al presente allegato.