Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECISIONE DELEGATA (UE) 2021/2183 DELLA COMMISSIONE, 25 agosto 2021

G.U.U.E. 10 dicembre 2021, n. L 444

Decisione che modifica l'allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni. [notificata con il numero C(2021) 6111] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 25 agosto 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), in particolare l'articolo 21 bis, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) L'allegato V della direttiva 2005/36/CE contiene gli elenchi dei titoli di formazione di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto.

2) Le disposizioni modificate che sono state notificate soddisfano le condizioni di cui agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 41, 44 e 46 del titolo III, capo III, della direttiva 2005/36/CE.

3) Una modifica, notificata dalla Francia, riguarda la revoca di un diploma aggiunto per errore all'allegato V, punto 5.1.3, «Medicina d'emergenza-urgenza» con la decisione delegata (UE) 2020/548 della Commissione (2). Il diploma notificato dalla Francia non avrebbe dovuto essere aggiunto all'allegato V, punto 5.1.3, «Medicina d'emergenza-urgenza» con la decisione delegata (UE) 2020/548 della Commissione, poiché la formazione per il conseguimento di tale diploma è più breve rispetto alla durata minima richiesta e pertanto non soddisfa il requisito sostanziale della conformità agli standard minimi di cui alla direttiva 2005/36/CE.

4) In seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione e alla fine del periodo di transizione previsto nell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (3), a decorrere dal 1° gennaio 2021 nel Regno Unito non può essere rilasciato alcun titolo di formazione quale definito nella direttiva 2005/36/CE.

5) L'allegato V della direttiva 2005/36/CE dovrebbe quindi essere aggiornato. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è necessario sostituire tutti i pertinenti punti dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni.

6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 255 del 30.9.2005.

(2)

Decisione delegata (UE) 2020/548 della Commissione, del 23 gennaio 2020, che modifica l'allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni (GU L 131 del 24.4.2020).

(3)

Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 384 I del 12.11.2019).

Art. 1

L'allegato V della direttiva 2005/36/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2021

Per la Commissione

THIERRY BRETON

Membro della Commissione