
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2186 DELLA COMMISSIONE, 9 dicembre 2021
G.U.U.E. 10 dicembre 2021, n. L 444
Decisione che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri. [notificata con il numero C(2021) 9379] (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento, e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.
3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3), adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI.
4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2021/2100 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Bulgaria, Cechia, Germania, Irlanda, Italia, Ungheria, nei Paesi Bassi, in Polonia e in Slovacchia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.
6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/2100, la Bulgaria, la Cechia, la Danimarca, la Germania, l'Irlanda, l'Italia, l'Ungheria e la Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di HPAI del sottotipo H5N1 in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività all'interno o al di fuori delle aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
7) Inoltre la Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5N1 in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nel dipartimento del Nord di tale Stato membro.
8) Anche la Croazia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N1 in uno stabilimento in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella contea di Sisak e della Moslavina di tale Stato membro.
9) Anche il Portogallo ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N1 in uno stabilimento in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nel distretto di Setúbal di tale Stato membro.
10) Tra l'altro i focolai confermati in Francia sono localizzati nelle immediate vicinanze del confine con il Belgio. Di conseguenza le autorità competenti di questi due Stati membri hanno debitamente collaborato all'istituzione delle necessarie zone di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che le zone di sorveglianza si estendono nel territorio del Belgio.
11) Uno dei nuovi focolai confermati in Cechia è inoltre localizzato nelle immediate vicinanze del confine con l'Austria. Di conseguenza le autorità competenti di questi due Stati membri hanno debitamente collaborato all'istituzione della necessaria zona di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che la zona di sorveglianza si estende nel territorio dell'Austria.
12) Tra l'altro uno dei nuovi focolai confermati in Irlanda è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2016/429 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso.
13) Di conseguenza le misure di emergenza stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2021/641 si applicano nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le autorità competenti dell'Irlanda e del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord hanno pertanto debitamente collaborato all'istituzione delle necessarie zone di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che la zona di sorveglianza relativa al focolaio confermato in Irlanda si estende nel territorio del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
14) Le autorità competenti della Svizzera hanno inoltre informato la Commissione dell'istituzione di zone di protezione e sorveglianza relative a un focolaio confermato di HPAI nel pollame o nei volatili in cattività in tale paese terzo, situato nelle immediate vicinanze del confine con la Germania. Di conseguenza, tenuto conto delle circostanze epidemiologiche per quanto riguarda l'HPAI e del raggio minimo delle zone di protezione e sorveglianza da istituire per un focolaio di tale malattia in conformità alle disposizioni di cui all'allegato V del regolamento delegato (UE) 2020/687, le autorità competenti della Germania, collaborando debitamente con le autorità competenti della Svizzera, hanno deciso di istituire le necessarie zone di protezione e sorveglianza relative al focolaio confermato in tale paese terzo, dato che tali zone si estendono nel territorio della Germania.
15) Le autorità competenti di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo e Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.
16) Per quanto riguarda il Belgio, la Francia, la Croazia, il Portogallo e il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, non vi sono attualmente aree elencate come zone di protezione o di sorveglianza nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
17) La Commissione, in collaborazione con Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Francia, Croazia, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo e Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da detti Stati membri e dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalle autorità competenti di Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Francia, Croazia, Ungheria, Polonia e Portogallo e quelli delle zone di sorveglianza istituite dalle autorità competenti del Belgio, dell'Austria e del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui è stata confermata la presenza dei recenti focolai di HPAI.
18) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Francia, Croazia, Ungheria, Polonia e Portogallo e in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri, come pure le zone di sorveglianza istituite dal Belgio, dall'Austria e dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
19) E' pertanto opportuno modificare le aree relative alla Bulgaria, alla Cechia, alla Danimarca, alla Germania, all'Irlanda, all'Italia, all'Ungheria, all'Austria e alla Polonia elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
20) E' inoltre opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 le zone di protezione e di sorveglianza relative alla Francia, alla Croazia e al Portogallo e le zone di sorveglianza relative al Belgio e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
21) Di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tener conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Francia, Croazia, Ungheria, Polonia e Portogallo e delle zone di sorveglianza debitamente istituite da Belgio, Austria e Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.
22) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
23) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.
24) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 84 del 31.3.2016.
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020).
Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021).
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2100 della Commissione, del 29 novembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 428 del 30.11.2021).
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.