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N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATESI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

DECRETO 31 dicembre 2021, n. 626

Ordinanza n. 119 del 8 settembre 2021, artt. 4 e 5 - Linee guida per l'affidamento e lo svolgimento degli studi di approfondimento delle aree caratterizzate da instabilità e definizione della procedura relativa alla valutazione costi-benefici. Approvazione.

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.

II Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14.02.2020, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legge n. 109 del 28.09.2018, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: "All'articolo 1 del decreto -legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 -quater è inserito il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114";

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Vista l'Ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 recante "Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016";

Vista l'Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 recante "Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";

Vista l'Ordinanza n. 119 del 8 settembre 2021 recante "Disciplina degli interventi in aree interessate da Faglie Attive e Capaci e da altri dissesti idrogeomorfologici", che all'articolo 4 ha disposto le modifiche all'art. 22 della sopra citata Ordinanza 19/2017 e all'articolo 5 ha disposto le modifiche all'art. 14-bis dell'Ordinanza 13/2017;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 22 dell'Ord. 19/2017 e il comma 2 dell'art. 14-bis dell'Ord. 13/2017, come modificati rispettivamente dall'art. 4 e 5 dell'Ordinanza n. 119/2021, ai sensi del quale rientrano nell'ambito applicativo dello stesso articolo le aree caratterizzate da instabilità, presenti o meno nelle cartografie, nei cataloghi e negli inventari (CARG, CEDIT, IFFI, etc.,), purché corredate da uno studio specialistico geologico asseverato, a firma di un geologo abilitato ed iscritto al competente ordine professionale che dimostri la presenza di una fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee corredata della documentazione tecnica individuata con successivo provvedimento del Commissario straordinario;

Visto, inoltre, il comma 3 dell'art. 22 dell'Ord. 19/2017 e il comma 3 dell'art. 14-bis dell'Ord. 13/2017, come modificati rispettivamente dall'art. 4 e 5 dell'Ordinanza n. 119/2021, ai sensi del quale "Le richieste di delocalizzazione di edifici ricadenti in aree interessate da dissesto idrogeomorfologico devono essere presentate all'ufficio speciale della ricostruzione competente, accompagnate da una perizia asseverata resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che attesti l'esistenza del fenomeno e del livello di pericolosità e rischio ad esso associato secondo le procedure previste dalle norme tecniche di attuazione del PAI competente per territorio. Ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza 109 del 21 novembre 2020 [N.d.R. recte: art. 10 dell'ordinanza 109 del 23 dicembre 2020], l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione effettua una valutazione costi-benefici al fine di individuare la più opportuna soluzione anche in relazione ai tempi attesi per la realizzazione delle opere di mitigazione.";

Visto l'art. 6 dell'Ord. 119 del 13 agosto 2021 [N.d.R. recte: art. 6 dell'Ord. 119 del 8 settembre 2021], che prevede: "le attività di studio approfondimento e indagine riguardanti le pericolosità geologiche e le fragilità territoriali, connesse con le Faglie Attive e Capaci, con le instabilità gravitative di versante e con fenomenologie idro-gemorfologiche, nonché con i fenomeni di amplificazione locale dell'input sismico, devono contenere valutazioni conclusive fornendo in via definitiva le seguenti indicazioni:

- zona ri-edificabile: zona in cui è ammessa l'edificabilità in quanto presenta livelli di pericolosità geologiche compatibili con la riedificazione in sito;

- zona non ri-edificabile: zona in cui, per la presenza di elevati livelli di pericolosità geologiche non mitigabili attraverso l'esecuzione di opere, è obbligatoria la delocalizzazione;

- zona di ri-edificabilità condizionata: zona in cui sono necessari interventi preventivi di mitigazione della pericolosità al fine di garantire i necessari livelli di sicurezza strutturale.

Ritenuto opportuno procedere alla definizione delle modalità di effettuazione dello studio specialistico geologico, previsto dal comma 2 dell'art. 22 Ord. 19/2017 e dal comma 2 dell'art. 14-bis Ord. 13/2017 e della conseguente perizia asseverata, prevista dal comma 3 dell'art. 22 Ord. 19/2017 e dal comma 3 dell'art. 14-bis Ord. 13/2017, attraverso la predisposizione di una apposita guida per le attività da svolgere e la documentazione da produrre da parte dei professionisti incaricati, per la dimostrazione della presenza della fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee nell'area soggetta a indagine,

Dato atto che la struttura tecnica commissariale ha elaborato a tal fine le "Linee guida per l'affidamento e lo svolgimento degli studi di approfondimento delle aree caratterizzate da instabilità." (Allegato 1) nonché l'iter per la "Definizione della procedura relativa alla valutazione costi-benefici di cui al comma 3 dell'art. 22 ord. 19/2017 e al comma 3 dell'art. 14-bis ord. 13/2017" (Allegato 2):

Per tutto quanto in premessa

Decreta:

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.

Art. 0

Articolo Unico

- E' approvato, quale parte integrate e sostanziale del presente atto, in attuazione dell'art. 22, dell'Ordinanza 19 del 7 aprile 2017 e dell'art. 14-bis dell'Ordinanza 13 del 9 gennaio 2017, come modificati, rispettivamente, dall'art. 4 e 5 dell'Ordinanza 119 del 13 agosto 2021, l'Allegato 1: "Linee guida per l'affidamento e lo svolgimento degli studi di approfondimento delle aree caratterizzate da instabilità";

- E', altresì, approvato, quale parte integrate e sostanziale del presente atto l'Allegato 2: "Definizione della procedura relativa alla valutazione costi-benefici di cui al comma 3 dell'art. 22 ord. 19/2017 e al comma 3 dell'art. 14-bis ord. 13/2017".

Il presente decreto è pubblicato ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione amministrazione trasparente.

Il Dirigente del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

FRANCESCA PAZZAGLIA

Il Commissario straordinario

GIOVANNI LEGNINI

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.

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