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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2286 DELLA COMMISSIONE, 16 dicembre 2021

G.U.U.E. 22 dicembre 2021, n. L 458

Regolamento che indica i dati da fornire per l'anno di riferimento 2023 a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole per quanto riguarda l'elenco e la descrizione delle variabili e che abroga il regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione(Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 11 gennaio 2022

Applicabile dal: 11 gennaio 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2018/1091 fornisce un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole e dispone l'integrazione delle informazioni relative alla loro struttura con quelle concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate.

2) Per l'anno di riferimento 2023, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1091, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che precisa la descrizione delle variabili elencate nell'allegato III del regolamento, vale a dire le variabili per i dati strutturali di base.

3) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1091, la Commissione dovrebbe elencare e descrivere le variabili da rilevare per l'anno di riferimento 2023, corrispondenti alle tematiche e tematiche dettagliate dei seguenti moduli figuranti nell'allegato IV del regolamento: «manodopera e altre attività remunerative», «sviluppo rurale», «irrigazione», «pratiche di gestione del suolo», «macchinari e impianti», «alberi da frutto».

4) Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2018/1091, il regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione (2) è divenuto obsoleto e ai fini della certezza del diritto dovrebbe essere abrogato.

5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 200 del 7.8.2018.

(2)

Regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche (GU L 329 del 15.12.2009).

(3)

Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009).

Art. 1

1. La descrizione delle variabili strutturali di base figuranti nell'allegato III del regolamento (UE) 2018/1091 è stabilita nell'allegato I del presente regolamento.

2. L'elenco delle variabili per le tematiche e le tematiche dettagliate all'interno di ciascun modulo è stabilito nell'allegato II del presente regolamento.

3. La descrizione delle variabili da utilizzare dagli Stati membri per le tematiche e le tematiche dettagliate all'interno di ciascun modulo figurante nell'allegato II del presente regolamento è stabilita nell'allegato III del presente regolamento.

Art. 2

Il regolamento (CE) n. 1200/2009 è abrogato.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN