Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1 DELLA COMMISSIONE, 20 ottobre 2021

G.U.U.E. 6 gennaio 2022, n. L 3

Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 7 gennaio 2022

Applicabile dal: 7 gennaio 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2021/821 prescrive che i prodotti a duplice uso siano sottoposti a un controllo efficace quando sono esportati dall'Unione o vi transitano, o quando sono forniti a un paese terzo attraverso servizi di intermediazione prestati da intermediari residenti o stabiliti nell'Unione.

2) L'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 stabilisce l'elenco comune dei prodotti a duplice uso soggetti a controllo nell'Unione. Le decisioni sui prodotti soggetti a controllo sono prese nel quadro degli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, compresi il gruppo Australia (2), il regime di non proliferazione nel settore missilistico (3), il gruppo dei fornitori nucleari (4), l'intesa di Wassenaar (5) e la convenzione sulle armi chimiche (6).

3) L'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 va aggiornato regolarmente per assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali di sicurezza, garantire la trasparenza e mantenere la competitività degli operatori economici. Poiché gli elenchi di controllo adottati dai regimi internazionali di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni sono stati modificati nel 2020, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2021/821. Al fine di agevolare la consultazione da parte delle autorità responsabili del controllo delle esportazioni e degli operatori economici è opportuno sostituire l'allegato I di detto regolamento.

4) L'allegato IV del regolamento (UE) 2021/821 fissa gli obblighi di autorizzazione per alcuni trasferimenti all'interno dell'Unione.

5) Le modifiche dell'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I richiedono modifiche conseguenti dell'allegato IV per quanto concerne i prodotti a duplice uso elencati anche nell'allegato IV.

6) Il regolamento (UE) 2021/821 conferisce alla Commissione il potere di aggiornare mediante atti delegati gli elenchi dei prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati dagli Stati membri e, se del caso, dall'Unione in qualità di membri di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.

7) Considerata l'importanza di assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali di sicurezza non appena ciò sia materialmente possibile, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

8) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/821,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 206 dell'11.6.2021.

(2)

Il gruppo Australia (AG) è un forum informale di paesi che, tramite l'armonizzazione dei controlli sulle esportazioni, si propone di assicurare che queste ultime non contribuiscano allo sviluppo di armi chimiche o biologiche. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.australiagroup.net/.

(3)

Il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR) è un'intesa politica informale tra Stati che cercano di limitare la proliferazione di missili, sistemi completi a razzo, veicoli aerei senza equipaggio e tecnologie correlate. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: http://mtcr.info/.

(4)

Il gruppo dei fornitori nucleari (GFN) è un gruppo di paesi fornitori di materiale nucleare che si propone di contribuire alla non proliferazione delle armi nucleari mediante l'attuazione di due serie di orientamenti per le esportazioni nucleari e connesse. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.nuclearsuppliersgroup.org/.

(5)

L'intesa di Wassenaar (WA) è stata istituita con l'obiettivo di contribuire alla sicurezza e alla stabilità regionale e internazionale promuovendo la trasparenza e una maggiore responsabilità nei trasferimenti di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso, in modo da prevenire le accumulazioni destabilizzanti. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.wassenaar.org/.

(6)

La convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (convenzione sulle armi chimiche, CWC) si propone di eliminare un'intera categoria di armi di distruzione di massa proibendo lo sviluppo, la produzione, l'acquisto, l'immagazzinaggio, la detenzione, il trasferimento o l'uso di armi chimiche a opera degli Stati aderenti. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention.

Art. 1

Il regolamento (UE) 2021/821 è così modificato:

1) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

2) l'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

(1)

Allegato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 31 gennaio 2022, n. L 20 nel seguente modo:

"il punto 3B001.f deve leggersi come segue:

«f. apparecchiature di litografia, come segue:

1. apparecchiature di allineamento e di esposizione a ripetizione in sequenza (sequenza continua sulla fetta) o di scansione in sequenza (scanner) per il trattamento delle fette che utilizzano metodi foto-ottici o a raggi X, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a. lunghezza d'onda della sorgente luminosa inferiore a 193 nm; o

b. in grado di produrre un tracciato in cui la 'dimensione dell'elemento di risoluzione minimò (ERM) è uguale o inferiore a 45 nm;

Nota tecnica:

La "dimensione dell'elemento di risoluzione minimo" (ERM) è calcolata con la formula seguente:

ERM = (lunghezza d'onda della sorgente luminosa di esposizione in nm) x (fattore K) / apertura numerica

dove il fattore K = 0,35

2. apparecchiature di impressione litografica in grado di produrre elementi uguali o inferiori a 45 nm;

Nota: 3B001.f.2. comprende: 

- dispositivi di stampa a microcontatto 

- dispositivi di termoimpressione 

- dispositivi litografici per nanostampa 

- dispositivi di impressione litografica Step and Flash (S-FIL).

3. apparecchiature appositamente progettate per la produzione di maschere aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. un fascio elettronico focalizzato deflesso, un fascio ionico o un fascio "laser"; e

b. aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. dimensione del punto FWHM (larghezza a mezza altezza) inferiore a 65 nm e valore di posizionamento dell'immagine inferiore a 17 nm (media + 3 sigma); o

2. non utilizzato;

3. errore di sovrapposizione del secondo strato inferiore a 23 nm (media + 3 sigma) sulla maschera;

4. apparecchiature progettate per il trattamento di dispositivi con metodi di scrittura diretta, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. fascio elettronico focalizzato deflesso; e

b. aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. dimensione minima del fascio uguale o inferiore a 15 nm; o

2. errore di sovrapposizione inferiore a 27 nm (media + 3 sigma);».".

In seguito modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 marzo 2023, n. L 92, nel seguente modo:

"nella parte III, categoria 1, voce 1C351, lettera d, punto 4, anziché: «4. ricino;» leggasi: «4. ricina;»".

(1)

Allegato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 marzo 2023, n. L 92, nel seguente modo:

"nella parte II, tabella, prima riga, seconda colonna, anziché: «ricino»,  leggasi: «ricina».".