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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/42 DELLA COMMISSIONE, 8 novembre 2021

G.U.U.E. 14 gennaio 2022, n. L 9

Regolamento che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i massimali nazionali e i massimali netti per i pagamenti diretti per alcuni Stati membri per l'anno civile 2022.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 17 gennaio 2022

Applicabile dal: 1° gennaio 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri devono ridurre l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, del medesimo regolamento per un dato anno civile di almeno il 5 % per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento, il prodotto stimato della riduzione deve essere reso disponibile come sostegno supplementare per le misure nell'ambito dello sviluppo rurale.

2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 6, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione entro il 1° agosto 2021 le rispettive decisioni sulla riduzione dell'importo dei pagamenti diretti e il conseguente prodotto stimato della riduzione per l'anno civile 2022. Nelle loro notifiche Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Finlandia hanno indicato una stima superiore a zero.

3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Lettonia e Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione entro il 1° agosto 2021 la decisione di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell'esercizio 2023, una determinata percentuale dei rispettivi massimali nazionali annui per l'anno civile 2022.

4) A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Croazia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Polonia e Portogallo hanno comunicato alla Commissione entro il 1° agosto 2021 la decisione di rendere disponibile, sotto forma di pagamenti diretti per l'anno civile 2022, un determinato importo della rispettiva dotazione FEASR per il 2023.

5) E' pertanto necessario adeguare gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 in modo che i massimali nazionali annui e i massimali netti annui per i pagamenti diretti rispecchino le decisioni adottate da Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Finlandia.

6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013.

7) Poiché le modifiche previste dal presente regolamento incidono sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno 2022, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1° gennaio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

Art. 1

Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono così modificati:

1) nell'allegato II la colonna dell'anno civile 2022 è sostituita dalla seguente:

«Anno civile 2022
Belgio 471 996
Bulgaria 797 255
Cechia 848 107
Danimarca 783 029
Germania 4 522 439
Estonia 193 576
Irlanda 1 186 282
Grecia 1 796 193
Spagna 4 797 439
Francia 6 726 426
Croazia 403 228
Italia 3 628 529
Cipro 47 648
Lettonia 319 140
Lituania 578 515
Lussemburgo 33 432
Ungheria 1 305 715
Malta 5 244
Paesi Bassi 609 775
Austria 677 582
Polonia 3 391 233
Portogallo 685 528
Romania 1 919 363
Slovenia 131 530
Slovacchia 396 034
Finlandia 517 532
Svezia 685 904 »;

.

2) nell'allegato III la colonna dell'anno civile 2022 è sostituita dalla seguente:

«Anno civile 2022
Belgio 472,0
Bulgaria 799,0
Cechia 847,1
Danimarca 782,3
Germania 4 522,4
Estonia 193,6
Irlanda 1 186,3
Grecia 1 980,2
Spagna 4 856,0
Francia 6 726,4
Croazia 403,2
Italia 3 623,1
Cipro 47,6
Lettonia 318,9
Lituania 578,5
Lussemburgo 33,4
Ungheria 1 275,5
Malta 5,2
Paesi Bassi 609,7
Austria 677,6
Polonia 3 376,7
Portogallo 685,6
Romania 1 919,4
Slovenia 131,5
Slovacchia 394,5
Finlandia 517,5
Svezia 685,9».

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