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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1140 DELLA COMMISSIONE, 5 maggio 2021

G.U.U.E. 13 luglio 2021, n. L 247

Regolamento recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 14 luglio 2021

Applicabile dal: 14 luglio 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 67, primo comma, e l'articolo 272, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate, in particolare delle malattie di categoria A, B e C, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare il regolamento delegato (UE) 2020/687 stabilisce restrizioni e condizioni applicabili ai movimenti di animali e relativi prodotti dalle zone soggette a restrizioni e al loro interno nell'ambito delle misure volte a controllare la diffusione di malattie di categoria A.

2) Le norme previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687 integrano quelle stabilite dal regolamento (UE) 2016/429. Tali norme comprendono vari aspetti tecnici delle misure da adottare in caso di sospetto o di conferma delle malattie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429. Poiché tali norme sono interconnesse, esse sono stabilite congiuntamente nel regolamento delegato (UE) 2020/687. Per motivi di chiarezza e affinché le norme che modificano il regolamento delegato (UE) 2020/687 siano applicate in modo efficace, è opportuno che queste siano stabilite anche in un atto delegato unico che preveda una serie completa di misure tecniche per il controllo delle malattie elencate.

3) L'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede la possibilità che l'autorità competente decida se istituire o non istituire una zona soggetta a restrizioni in determinate circostanze. L'attuale formulazione di detto articolo potrebbe essere fuorviante in quanto potrebbe essere interpretata in modo non univoco. L'articolo dovrebbe pertanto essere modificato per tenere conto di questa possibilità.

4) Le misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbero essere proporzionate ai rischi connessi. Per questo motivo le restrizioni e le condizioni dovrebbero riguardare soltanto le specie animali e i relativi prodotti che presentano un rischio di diffusione di una particolare malattia di categoria A, tenendo conto delle specie animali elencate per la malattia di categoria A interessata.

5) L'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede l'obbligo di rilasciare un certificato sanitario per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti dalla zona soggetta a restrizioni e spostati al di fuori di essa, senza specificare le specie di animali interessate da tale disposizione. Tale paragrafo dovrebbe pertanto essere modificato al fine di limitare l'obbligo alle partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali delle specie elencate per la rispettiva malattia di categoria A.

6) L'articolo 272, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce misure transitorie connesse all'abrogazione di varie direttive esistenti, in particolare le direttive 92/66/CEE (4)2000/75/CE (5)2001/89/CE (6)2002/60/CE (7)2003/85/CE (8) e 2005/94/CE (9) del Consiglio. L'articolo prevede in particolare la possibilità che dette direttive continuino ad applicarsi in luogo dei corrispondenti articoli contenuti in tale regolamento per un periodo di tre anni dopo la data della sua applicazione o una data precedente da fissare in un atto delegato. In conformità a tale disposizione, l'articolo 112 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede che le direttive 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE cessino di applicarsi a decorrere dal 21 aprile 2021, in quanto tale regolamento delegato stabilisce norme corrispondenti a quelle precedentemente stabilite in tali direttive.

7) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 stabilisce inoltre norme relative alle misure di controllo delle malattie per tutte le malattie di categoria A, compresa la peste suina africana. E' pertanto opportuno modificare l'articolo 112 del regolamento delegato (UE) 2020/687 aggiungendo all'elenco delle direttive che cessano di applicarsi a decorrere dal 14 luglio 2021 la direttiva 2002/60/CE che stabilisce disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana.

8) Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (10) stabilisce inoltre norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate, tra cui l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini. Tali norme si applicheranno a decorrere dal 21 aprile 2021. E' pertanto opportuno modificare l'articolo 112 del regolamento delegato (UE) 2020/687 aggiungendo all'elenco delle direttive che cessano di applicarsi a decorrere dal 14 luglio 2021 la direttiva 2000/75/CE che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, al fine di evitare duplicazioni e incoerenze delle norme in vigore per quanto riguarda la sorveglianza, l'eradicazione e lo status di indenne dalla febbre catarrale degli ovini nell'Unione.

9) L'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabilisce i divieti che l'autorità competente deve attuare nelle zone di protezione e nelle zone di sorveglianza in caso di focolaio di una malattia di categoria A per controllare la diffusione della malattia. Tali divieti sono elencati nell'allegato VI di detto regolamento delegato. Tuttavia il divieto riferito ai movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone di protezione e da zone di sorveglianza è incompleto in quanto si riferisce solamente a determinati sottoprodotti di origine animale. Ciò potrebbe comportare un rischio di diffusione della malattia nel corso dell'attuazione delle misure di controllo della malattia previste da tale regolamento delegato. L'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbe precisare che sono vietati tutti i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone di protezione e da zone di sorveglianza.

10) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/687.

11) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018).

(4)

Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992).

(5)

Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GU L 327 del 22.12.2000).

(6)

Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell'1.12.2001).

(7)

Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002).

(8)

Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003).

(9)

Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006).

(10)

Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020).

Art. 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 è così modificato:

1. all'articolo 21, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3. In deroga al paragrafo 1 l'autorità competente può decidere, dopo avere eseguito una valutazione del rischio che tenga conto del profilo della malattia, di non istituire una zona soggetta a restrizioni in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia di categoria A nei seguenti luoghi:»;

2. all'articolo 22, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. I sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali delle specie elencate, provenienti dalla zona soggetta a restrizioni e spostati al di fuori di essa sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati a essere spostati dalla zona soggetta a restrizioni alle condizioni stabilite dall'autorità competente in conformità del presente capo.»;

3. l'articolo 112 è sostituito dal seguente:

«Articolo 112

Abrogazioni

1. Le direttive 92/66/CEE, 2001/89/CE2003/85/CE e 2005/94/CE, nonché gli atti adottati sulla base di tali direttive, cessano di applicarsi a decorrere dal 21 aprile 2021.

2. Le direttive 2000/75/CE e 2002/60/CE, nonché gli atti adottati sulla base di tali direttive, cessano di applicarsi a decorrere dal 14 luglio 2021.».

4. l'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/687 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN