
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/3160 DELLA COMMISSIONE, 9 ottobre 2024
G.U.U.E. 20 dicembre 2024, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 9 gennaio 2025
Applicabile dal: 9 gennaio 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 131, paragrafo 1, lettere c) e d),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. Tale regolamento stabilisce, nella parte IV, titolo I, capo 3, le prescrizioni in materia di sanità animale relative ai movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri detenuti.
2) Il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (2) integra le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri, compresi gli ungulati sensibili all'infezione da virus della malattia emorragica epizootica.
3) L'infezione da virus della malattia emorragica epizootica è elencata nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3) come malattia di categoria D per la quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione a causa dei movimenti tra Stati membri. La situazione epidemiologica dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica nell'Unione è cambiata dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/688, con la prima notifica di focolai in diversi Stati membri dell'Unione nel 2022. La diffusione dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica è continuata dopo l'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2023/2515 della Commissione (4), vale a dire la più recente modifica del regolamento delegato (UE) 2020/688, che ha introdotto nuove misure di riduzione dei rischi applicabili ai movimenti di animali terrestri all'interno dell'Unione in situazioni in cui gli animali provengono da uno stabilimento intorno al quale, in un raggio di almeno 150 km, l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica è stata segnalata nei due anni precedenti la partenza. Per far fronte alla costante diffusione della malattia e fornire un livello adeguato di protezione per quanto riguarda la situazione della sanità animale degli Stati membri di destinazione e di passaggio, agevolando nel contempo i movimenti in sicurezza di animali all'interno dell'Unione, è necessario introdurre ulteriori misure di riduzione dei rischi.
4) In particolare, la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, se somministrata conformemente alle specifiche del vaccino, figura nel codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) come strumento efficace per prevenire la trasmissione del virus attraverso i movimenti di animali, indipendentemente dalla circolazione del virus nel luogo di origine. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere l'uso di vaccini come misura di riduzione dei rischi per alcuni movimenti di determinati ungulati detenuti delle specie elencate che provengono da uno stabilimento intorno al quale, in un raggio di almeno 150 km, l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia nei due anni precedenti la partenza.
5) L'esperienza dimostra inoltre che le autorità competenti degli Stati membri di destinazione si trovano nella posizione migliore per valutare la situazione locale della sanità animale nei luoghi di destinazione relativamente a determinati ungulati detenuti originari di aree in cui l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia nei due anni precedenti la partenza. E' pertanto opportuno prevedere una certa flessibilità affinché gli Stati membri stabiliscano ulteriori misure di riduzione dei rischi rispetto a quelle già previste per i movimenti di tali animali dal regolamento delegato (UE) 2020/688 al fine di garantire un livello adeguato di protezione nel luogo di destinazione, nel rispetto del principio di proporzionalità. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere l'opzione di soddisfare specifiche misure di riduzione dei rischi stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione che tengano conto della situazione dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica a livello locale.
6) Per quanto riguarda i movimenti tra Stati membri di bovini, ovini, caprini, camelidi, cervidi e altri ungulati detenuti è opportuno prevedere l'uso di vaccini e il rispetto di altre specifiche misure di riduzione dei rischi stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.
7) Le operazioni di trasporto con animali che provengono da uno stabilimento intorno al quale, in un raggio di almeno 150 km, l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia nei due anni precedenti la partenza verso uno Stato membro di destinazione, che non soddisfano le misure di riduzione dei rischi previste per tale situazione dal regolamento delegato (UE) 2020/688 o che soddisfano altre specifiche misure di riduzione dei rischi stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione possono inoltre comportare un rischio per la situazione sanitaria dello Stato membro di passaggio o della sua zona. Per tali operazioni di trasporto, affinché lo Stato membro di passaggio riceva una protezione adeguata dal rischio comportato dal passaggio, è pertanto opportuno stabilire prescrizioni per la protezione dei mezzi di trasporto dai vettori e relative allo scarico degli animali e prevedere la possibilità di derogarvi.
8) Per motivi di trasparenza dovrebbe essere possibile autorizzare determinati tipi di movimenti all'interno dell'Unione che non soddisfano le misure di riduzione dei rischi previste per tale situazione dal regolamento delegato (UE) 2020/688, che soddisfano altre specifiche misure di riduzione dei rischi stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione o che comportano operazioni di trasporto non conformi alle prescrizioni previste per tale situazione dal regolamento delegato (UE) 2020/688 solo se l'autorità competente dello Stato membro di destinazione o dello Stato membro di passaggio ha precedentemente comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri che tale tipo di movimenti è autorizzato, indipendentemente dallo Stato membro di origine o dalla sua zona.
9) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/688,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/688/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
Regolamento delegato (UE) 2023/2515 della Commissione, dell'8 settembre 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri (GU L, 2023/2515, 14.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2515/oj).
Organizzazione mondiale per la salute animale, Codice sanitario per gli animali terrestri, capitolo 8.7, 2023.
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/688
Il regolamento delegato (UE) 2020/688 è così modificato:
1. all'articolo 10, il paragrafo 1 è così modificato:
a) al primo comma, lettera f), punto ii), è aggiunto il punto 3 seguente:
«3. gli animali sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e soddisfano almeno una delle seguenti prescrizioni:
- sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima della data del movimento;
- sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall'inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga al primo comma, lettera f), punto ii), l'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i seguenti tipi di movimento verso un altro Stato membro o una sua zona:
a) movimenti che non soddisfano nessuna delle serie di prescrizioni di cui al primo comma, lettera f), punto ii); o
b) movimenti che soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi definite dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione al momento della comunicazione della sua autorizzazione conformemente al quarto comma.»;
c) è aggiunto il terzo comma seguente:
«Ai fini del secondo comma, lettera a) o b), i movimenti dallo Stato membro di origine verso lo Stato membro di destinazione attraverso un altro Stato membro ("Stato membro di passaggio") o una sua zona soddisfano almeno una delle seguenti serie di prescrizioni:
a) i movimenti avvengono tramite mezzi di trasporto che sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto e:
- nel viaggio previsto gli animali non sono scaricati per un periodo superiore ad un giorno; o
- gli animali sono scaricati in uno stabilimento protetto dai vettori o durante il periodo libero da vettori;
b) lo Stato membro di passaggio ha autorizzato il tipo di movimento.»;
d) è aggiunto il quarto comma seguente:
«L'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare tipi di movimenti conformemente al secondo comma solo se l'autorità competente dello Stato membro di destinazione e, nel caso del terzo comma, lettera b), l'autorità competente dello Stato membro di passaggio, hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri dell'autorizzazione di tali tipi di movimenti indipendentemente dallo Stato membro di origine o dalla sua zona.»;
2. all'articolo 15, il paragrafo 1 è così modificato:
a) al primo comma, lettera e), punto ii), è aggiunto il punto 3 seguente:
«3. gli animali sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e soddisfano almeno una delle seguenti prescrizioni:
- sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima della data del movimento;
- sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall'inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga al primo comma, lettera e), punto ii), l'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i seguenti tipi di movimento verso un altro Stato membro o una sua zona:
a) movimenti che non soddisfano nessuna delle serie di prescrizioni di cui al primo comma, lettera e), punto ii); o
b) movimenti che soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi definite dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione al momento della comunicazione della sua autorizzazione conformemente al quarto comma.»;
c) è aggiunto il terzo comma seguente:
«Ai fini del secondo comma, lettera a) o b), i movimenti dallo Stato membro di origine verso lo Stato membro di destinazione attraverso un altro Stato membro ("Stato membro di passaggio") o una sua zona soddisfano almeno una delle seguenti serie di prescrizioni:
a) i movimenti avvengono tramite mezzi di trasporto che sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto e:
- nel viaggio previsto gli animali non sono scaricati per un periodo superiore ad un giorno; o
- gli animali sono scaricati in uno stabilimento protetto dai vettori o durante il periodo libero da vettori;
b) lo Stato membro di passaggio ha autorizzato il tipo di movimento.»;
d) è aggiunto il quarto comma seguente:
«L'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare tipi di movimenti conformemente al secondo comma solo se l'autorità competente dello Stato membro di destinazione e, nel caso del terzo comma, lettera b), l'autorità competente dello Stato membro di passaggio, hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri dell'autorizzazione di tali tipi di movimenti indipendentemente dallo Stato membro di origine o dalla sua zona.»;
3. all'articolo 23, il paragrafo 1 è così modificato:
a) al primo comma, lettera g), punto ii), è aggiunto il punto 3 seguente:
«3. gli animali sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e soddisfano almeno una delle seguenti prescrizioni:
- sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima della data del movimento;
- sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall'inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga al primo comma, lettera g), punto ii), l'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i seguenti tipi di movimento verso un altro Stato membro o una sua zona:
a) movimenti che non soddisfano nessuna delle serie di prescrizioni di cui al primo comma, lettera g), punto ii); o
b) movimenti che soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi definite dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione al momento della comunicazione della sua autorizzazione conformemente al quarto comma.»;
c) è aggiunto il terzo comma seguente:
«Ai fini del secondo comma, lettera a) o b), i movimenti dallo Stato membro di origine verso lo Stato membro di destinazione attraverso un altro Stato membro ("Stato membro di passaggio") o una sua zona soddisfano almeno una delle seguenti serie di prescrizioni:
a) i movimenti avvengono tramite mezzi di trasporto che sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto e:
- nel viaggio previsto gli animali non sono scaricati per un periodo superiore ad un giorno; o
- gli animali sono scaricati in uno stabilimento protetto dai vettori o durante il periodo libero da vettori;
b) lo Stato membro di passaggio ha autorizzato il tipo di movimento.»;
d) è aggiunto il quarto comma seguente:
«L'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare tipi di movimenti conformemente al secondo comma solo se l'autorità competente dello Stato membro di destinazione e, nel caso del terzo comma, lettera b), l'autorità competente dello Stato membro di passaggio, hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri dell'autorizzazione di tali tipi di movimenti indipendentemente dallo Stato membro di origine o dalla sua zona.»;
4. all'articolo 26, il paragrafo 1 è così modificato:
a) al primo comma, lettera g), punto ii), è aggiunto il punto 3 seguente:
«3. gli animali sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e soddisfano almeno una delle seguenti prescrizioni:
- sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima della data del movimento;
- sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall'inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga al primo comma, lettera g), punto ii), l'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i seguenti tipi di movimento verso un altro Stato membro o una sua zona:
a) movimenti che non soddisfano nessuna delle serie di prescrizioni di cui al primo comma, lettera g), punto ii); o
b) movimenti che soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi definite dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione al momento della comunicazione della sua autorizzazione conformemente al quarto comma.»;
c) è aggiunto il terzo comma seguente:
«Ai fini del secondo comma, lettera a) o b), i movimenti dallo Stato membro di origine verso lo Stato membro di destinazione attraverso un altro Stato membro ("Stato membro di passaggio") o una sua zona soddisfano almeno una delle seguenti serie di prescrizioni:
a) i movimenti avvengono tramite mezzi di trasporto che sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto e:
- nel viaggio previsto gli animali non sono scaricati per un periodo superiore ad un giorno; o
- gli animali sono scaricati in uno stabilimento protetto dai vettori o durante il periodo libero da vettori;
b) lo Stato membro di passaggio ha autorizzato il tipo di movimento.»;
d) è aggiunto il quarto comma seguente:
«L'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare tipi di movimenti conformemente al secondo comma solo se l'autorità competente dello Stato membro di destinazione e, nel caso del terzo comma, lettera b), l'autorità competente dello Stato membro di passaggio, hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri dell'autorizzazione di tali tipi di movimenti indipendentemente dallo Stato membro di origine o dalla sua zona.»;
5. all'articolo 29, il paragrafo 1 è così modificato:
a) al primo comma, lettera f), punto ii), è aggiunto il punto 3 seguente:
«3. gli animali sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e soddisfano almeno una delle seguenti prescrizioni:
- sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima della data del movimento;
- sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall'inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga al primo comma, lettera f), punto ii), l'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i seguenti tipi di movimento verso un altro Stato membro o una sua zona:
a) movimenti che non soddisfano nessuna delle serie di prescrizioni di cui al primo comma, lettera f), punto ii); o
b) movimenti che soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi definite dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione al momento della comunicazione della sua autorizzazione conformemente al quarto comma.»;
c) è aggiunto il terzo comma seguente:
«Ai fini del secondo comma, lettera a) o b), i movimenti dallo Stato membro di origine verso lo Stato membro di destinazione attraverso un altro Stato membro ("Stato membro di passaggio") o una sua zona soddisfano almeno una delle seguenti serie di prescrizioni:
a) i movimenti avvengono tramite mezzi di trasporto che sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto e:
- nel viaggio previsto gli animali non sono scaricati per un periodo superiore ad un giorno; o
- gli animali sono scaricati in uno stabilimento protetto dai vettori o durante il periodo libero da vettori;
b) lo Stato membro di passaggio ha autorizzato il tipo di movimento.»;
d) è aggiunto il quarto comma seguente:
«L'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare tipi di movimenti conformemente al secondo comma solo se l'autorità competente dello Stato membro di destinazione e, nel caso del terzo comma, lettera b), l'autorità competente dello Stato membro di passaggio, hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri dell'autorizzazione di tali tipi di movimenti indipendentemente dallo Stato membro di origine o dalla sua zona.».
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN