
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DELIBERA 13 gennaio 2022, n. 1
- Allegato al Comunicato Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili pubblicato nella G.U.R.I. 29 gennaio 2022, n. 23
Modifiche alla delibera n. 3 del 6 maggio 2021, recante il regolamento per la qualificazione degli ispettori e per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione della Norma Tecnica denominata "Codice di Pratica" di cui alla Delibera del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi n. 2 del 6/5/2021, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI
Vista la legge 1 marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose», ed in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera b), punto 8, che prevede un sistema di certificazione della qualità per le imprese di autotrasporto per settori merceologici specifici;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori», ed in particolare l'articolo 9, comma 2, lettera f) che prevede la competenza del Comitato Centrale di "accreditare gli Organismi di certificazione di qualità di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7" del medesimo decreto legislativo, concernente la certificazione di qualità e la sicurezza;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore», ed in particolare l'articolo 11;
Visto il Decreto Dirigenziale 17 febbraio 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, "Definizione di modalità e tempi per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286", ed in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5, che dispongono, tra l'altro, che "gli ispettori utilizzati dagli organismi di certificazione devono essere in possesso di requisiti di comprovata conoscenza dello specifico settore del trasporto stradale e multimodale" e che il Comitato Centrale "stabilisce i criteri e parametri necessari per la messa a regime delle procedure per la qualificazione degli ispettori e per il conseguente accreditamento degli organismi di certificazione";
VISTA la propria Delibera n. 2 della seduta del 6 Maggio 2021 riguardante la definizione degli indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284;
VISTA la propria Delibera n. 3 della seduta del 6 Maggio 2021 riguardante il regolamento per la qualificazione degli ispettori e per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione della Norma Tecnica denominata "Codice di Pratica" di cui alla Delibera n. 2 del Comitato Centrale sopra richiamata;
CONSIDERATO che la Segreteria del Comitato Centrale ha concluso il procedimento amministrativo di verifica dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'iscrizione all" "Elenco degli Ispettori della Qualità e Sicurezza delle imprese di autotrasporto" all'esito del quale sono state accolte n. 35 domande di iscrizione;
RITENUTO che i requisiti di esperienza siano stati comprovati nelle domande presentate dai candidati e che quindi gli stessi possono essere considerati qualificati a valle dell'istruttoria svolta sulle domande di cui al precedente punto, giusta previsione del Decreto Dirigenziale 17 febbraio 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sopra citato;
VISTO il perdurare dello stato di emergenza sanitaria a causa del quale appare opportuno riconsiderare le modalità di valutazione dei candidati;
CONSIDERATO altresì che sono pervenute alla Segreteria di questo Comitato alcune richieste di riapertura dei termini di presentazione delle domande di iscrizione al sopra citato elenco da parte di ulteriori Ispettori di qualità;
VALUTATA pertanto l'esigenza di modificare la Delibera n. 3 del 6 Maggio 2021;
CONSIDERATO che questo Comitato Centrale nella seduta del 20 dicembre 2021 ha approvato la modifica,
Delibera:
E' espunto il terzo capoverso dell'art. 2 della Delibera n. 3 del 6 maggio 2021 che prevede la somministrazione di test scritti e colloquio orale al fine di verificare in capo ai candidati la effettiva conoscenza e competenza in tema di qualità e sicurezza per le imprese di autotrasporto. E' altresì soppresso il punto 2 del regolamento di cui all'Allegato B alla Delibera n. 3 del 6 maggio 2021 che prevede le modalità di valutazione dei candidati.
Fermo restando quanto statuito dall'Allegato A alla Delibera n. 3 del 6 maggio 2021 in ordine ai profili e relativi requisiti per ispettori e assistenti ispettori, è possibile presentare istanza di iscrizione nell'apposito "Elenco degli Ispettori della Qualità e Sicurezza delle imprese di autotrasporto" a far data dalla pubblicazione della presente Delibera secondo il regolamento allegato alla presente Delibera.
Il Presidente
ENRICO FINOCCHI