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N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero dell'Interno.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

IL CAPO DIPARTIMENTO

CIRCOLARE 27 gennaio 2022, n. 11

Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Piano straordinario di assunzioni a tempo determinato nei Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario, per l'attuazione del PNRR.

N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero dell'Interno.

Ai Signori Prefetti della Repubblica

Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano

Al Sig. Presidente della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Aosta

La normativa in oggetto ha introdotto alcune importanti previsioni volte a potenziare gli organici dei Comuni interessati dall'attuazione dei progetti previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, il comma 1 bis dell'art. 31 prevede la possibilità "nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, interessati dagli interventi previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza, al fine di accellerarne la programmazione e l'attuazione, nell'ambito degli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o degli assessori, di cui all'art. 90 del TUOEL, di conferire incarichi di consulenza e collaborazione ad esperti di comprovata qualificazione professionale" Tali incarichi possono avere una durata non superiore al 31 dicembre 2026 e cessano comunque automaticamente con la cessazione del mandato amministrativo del conferente.

Il successivo art. 31 bis, comma 1, del decreto legge n. 152/21 stabilisce che "al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i Comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'art. 9 comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'art. 259, comma 6 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale, in possesso di specifiche professionalità, per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relativa agli ultimi tre rendiconti approvati, considerata al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al predetto decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.".

Il comma 3 del medesimo art. 31 bis prevede, poi, che le disposizioni sopra citate "si applicano anche ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli artt. 242, 243, 243 bis, 243 ter e 244 del TUOEL, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'art. 155 del predetto Testo Unico,... da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai Comuni interessati.".

Al riguardo, per garantire uniformità procedimentale e la necessaria celerità nella adozione dei conseguenti provvedimenti, è stata predisposta l'allegata bozza di istanza, che dovrà essere trasmessa a questo Dipartimento dagli enti locali interessati.

Le suddette richieste di assunzioni di personale con contratto a tempo determinato - ad esclusione di quelle interamente eterofinanziate o di applicazione del regime di "scavalco condiviso", che non dovranno essere sottoposte alla predetta Commissione (COSFEL) - dovranno contenere la seguente documentazione, da allegare alla predetta istanza:

- Estremi del provvedimento di approvazione del progetto per il quale il Comune provvede alla attuazione degli interventi ivi previsti;

- Prospetto relativo al calcolo della spesa aggiuntiva prevista per le assunzioni in argomento che - si ribadisce - non potrà essere superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerata al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella l allegata al decreto in oggetto;

- Asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Si fa presente, infine, che con la suddetta istanza non possono essere presentate altre richieste di assunzione di personale per diverse finalità.

Si pregano, pertanto, le SS.LL di richiamare l'attenzione dei Signori Sindaci sul contenuto della presente circolare, fornendo un cortese cenno di assicurazione.

Il Capo Dipartimento

SGARAGLIA

ALLEGATO