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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 gennaio 2022

G.U.R.I. 18 febbraio 2022, n. 41

Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.

TESTO COORDINATO (al D.M. Salute 7 dicembre 2023 e con annotazioni alla data 17 marzo 2022)

IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO E IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonchè disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

Visti, in particolare, gli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 della citata legge n. 3 del 2018, nella parte in cui individuano le professioni sanitarie riconosciute, e l'art. 5, nella parte in cui individua le professioni socio-sanitarie riconosciute;

Vista la legge del 14 agosto 2020, n. 113, recante «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 113 del 2020, nella parte in cui prevede che «con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero della salute [...] l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie»;

Visto il citato art. 2, comma 1, legge n. 113 del 2020, che al secondo periodo prevede che l'Osservatorio sia costituito da «rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle regioni, di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e che, in particolare, il citato Osservatorio sia costituito «per la sua metà, da rappresentanti donne», e che la partecipazione ad esso «non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso delle spese, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati»;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 settembre 2017, recante «Istituzione dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità»;

Visto il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018, recante «Costituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione», in attuazione della citata legge n. 3 del 2018;

Considerato che la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale ha pubblicato in data 19 maggio 2021 un avviso per la presentazione di manifestazioni d'interesse, rivolto alle associazioni di pazienti;

Preso atto che, nonostante la proroga all'originario termine per la presentazione delle citate manifestazioni d'interesse da parte delle associazioni di pazienti, non risulta pervenuta alcuna istanza;

Ritenuto pertanto di provvedere, ai sensi dell'art. 2, della legge del 14 agosto 2020, n. 113, all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, prevedendo con successivo decreto del Ministro della salute la nomina dei singoli rappresentanti;

Acquisita l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 16 dicembre 2021 (rep. atti n. 256/CSR);

Decreta:

Art. 1

Istituzione

1. Per i motivi e le finalità di cui in premessa è istituito, presso la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, di cui all'art. 2 della legge del 14 agosto 2020, n. 113, di seguito «Osservatorio».

Art. 2

Composizione (1)

(integrato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Salute 7 dicembre 2023)

1. L'Osservatorio è composto da:

otto rappresentanti delle regioni individuati da parte della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas);

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero della difesa;

un rappresentante del Ministero della giustizia;

un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

un rappresentante FNOMCeO - Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri;

un rappresentante FNOVI - Federazione nazionale ordini veterinari italiani;

un rappresentante FOFI - Federazione ordini farmacisti italiani;

un rappresentante CNOP - Consiglio nazionale ordine psicologi;

un rappresentante FNOPO - Federazione nazionale ordini professioni ostetriche;

un rappresentante FNTSRM - PSTRP Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

un rappresentante FNOPI - Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche;

un rappresentante ONB - Ordine nazionale dei biologi;

un rappresentante FNCF - Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici;

un rappresentante CNOAS - Consiglio nazionale ordine assistenti sociali;

un rappresentante ANAAO ASSOMED - Associazione medici dirigenti;

un rappresentante CIMO - Coordinamento italiano medici ospedalieri;

un rappresentante FASSID - Federazione patologi clinici, radiologi, medici del territorio, farmacisti, psicologi ed altri dirigenti;

un rappresentante AAROI EMAC - Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica;

un rappresentante FP CGIL - Funzione pubblica;

un rappresentante FVM - Federazione veterinari medici e dirigenti sanitari;

un rappresentante FESMED - Federazione sindacale medici dirigenti;

un rappresentante Federazione CISL Medici;

un rappresentante ANPO-ASCOTI-FIALS Medici Associazione primari ospedalieri;

un rappresentante UIL FPL;

un rappresentante COSMED - Confederazione sindacale medici e dirigenti;

un rappresentante CIDA - Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità;

un rappresentante CODIRP - Confederazione della dirigenza pubblica;

un rappresentante CONFSAL - Confederazione generale sindacati autonomi lavoratori;

un rappresentante CISL FP - Funzione pubblica;

un rappresentante FIALS - Federazione italiana autonomie locali e sanità;

un rappresentante NURSIND - Sindacato delle professioni infermieristiche;

un rappresentante FSI - Federazione sindacati indipendenti;

un rappresentante NURSING UP - Sindacato infermieri italiani;

un rappresentante CGS - Confederazione generale sindacale;

un rappresentante USAE - Unione sindacati autonomi europei;

un rappresentante CSE - Confederazione indipendente sindacati europei;

un rappresentante FIMMG - Federazione italiana medici di medicina generale;

un rappresentante SNAMI - Sindacato nazionale autonomo medici italiani;

un rappresentante SM - Sindacato dei medici italiani;

un rappresentante CISL medici;

un rappresentante FIMP - Federazione italiana medici pediatri;

un rappresentante SIMPEF - Sindacato medici pediatri di famiglia;

un rappresentante Federazione CIPE-SISPE-SINSPE - Confederazione italiana pediatri - Sindacato italiano specialisti pediatri - Sindacato italiano nazionale specialisti pediatri;

un rappresentante SUMAI ASSOPROF - Sindacato unico di medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell'area sanitaria;

un rappresentante FESPA - Federazione specialisti ambulatoriali;

un rappresentante FIASO - Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere;

un rappresentante FEDERSANITA' - Confederazione Federsanità ANCI regionali;

un rappresentante UGL Salute - Unione generale del lavoro Salute;

un rappresentante ANMI-FEMEPA - Associazione nazionale medici INPS;

un rappresentante CRI - Croce rossa italiana.

2. Per quanto riguarda i rappresentanti del Ministero della salute, l'Osservatorio è composto da:

un rappresentante della Direzione generale della prevenzione sanitaria;

un rappresentante della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale;

un rappresentante della Direzione generale della programmazione sanitaria;

un rappresentante della Direzione generale della digitalizzazione, del Sistema informativo sanitario e della statistica.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale.

(1)

Per la nomina dei componenti dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo annotato si rimanda al D.M. Salute 17 marzo 2022.

Art. 3

Compiti e funzionamento

1. L'Osservatorio ha il compito di:

a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;

b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;

c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;

d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;

e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in equipe;

f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonchè a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

2. L'Osservatorio produce i dati utili alla relazione annuale che il Ministro della salute trasmette alle Camere, sull'attività svolta.

3. L'Osservatorio, all'atto dell'insediamento, adotta un regolamento con il quale disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle attività.

Art. 4

Durata

1. I componenti dell'Osservatorio nominati rimangono in carica tre anni dalla data di insediamento e possono essere riconfermati.

Art. 5

Oneri finanziari

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato. La partecipazione all'Osservatorio, da parte dei componenti, degli eventuali sostituti ed esperti, non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso al competente Organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2022

Il Ministro della salute

SPERANZA

Il Ministro dell'interno

LAMORGESE

Il Ministro dell'economia e delle finanze

FRANCO

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 286