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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 16 febbraio 2022

G.U.R.I. 26 febbraio 2022, n. 48

Regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio.

TESTO COORDINATO (al D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 ottobre 2023 e con annotazioni alla data 26 ottobre 2023)

IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE;

Vista la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva n. 2000/30/CE;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 104, comma 1, lettera nn), il quale dispone che siano mantenute in capo allo Stato le funzioni relative «alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'art. 105, del presente decreto legislativo, nonchè alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate» e l'art. 105, comma 3, lettera d), il quale prevede che siano invece attribuite alle province «le funzioni relative al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate»;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», di seguito «codice della strada» e, in particolare, l'art. 80, comma 1, che demanda ad appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la definizione dei criteri, dei tempi e delle modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, «... al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti»;

Visto il comma 8 del medesimo art. 80, come modificato dall'art. 1, comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, ai sensi del quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in presenza di contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per la mobilità sostenibile e tenuto conto dell'esigenza di rispettare i termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli di cui al medesimo art. 80, può con proprio decreto, per singole province, affidare in concessione quinquennale le attività di revisione disciplinate dal citato art. 80 «...ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione...»;

Visto il comma 9 del succitato art. 80, il quale prevede che «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8»;

Visto l'art. 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che demanda ad apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'attuazione delle modifiche apportate dal comma 1049 della medesima legge, in ragione delle quali è stato ampliato l'ambito di operatività del comma 8 del citato art. 80 ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP);

Visto l'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, con la legge 9 novembre 2021, n. 156, che ha ulteriormente modificato il suddetto comma 8, al fine di ricomprendere anche i rimorchi e semirimorchi nell'ambito di operatività delle disposizioni di cui al citato comma 8;

Visto il comma 6 del medesimo art. 1 del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che ha modificato l'art. 92 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativamente alla istituzione e al funzionamento delle commissioni esaminatrici e alla partecipazione agli esami per l'iscrizione e aggiornamento nel registro degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visti gli articoli 52 e 71 del codice della strada, che pongono in capo al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la competenza ad adottare decreti in materia di caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi;

Visto, altresì, l'art. 229 del suddetto codice della strada, il quale delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dal «nuovo» codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», di seguito «regolamento di esecuzione del codice della strada», e, in particolare, l'art. 237, comma 2, che prevede che: «...le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla suddetta appendice VIII, sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie», e l'art. 241, comma 3, che dispone che: «Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con cui è stato pubblicato il «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1995, n. 170, concernente: «Regolamento recante norme sulla capacità finanziaria delle imprese di autoriparazione, dei loro consorzi e delle società consortili anche in forma di cooperativa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 1995;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, recante «Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139, con il quale è stata recepita la predetta direttiva 2014/45/UE, in aderenza e nel rispetto delle previsioni recate dal suddetto art. 80;

Visti, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera q), del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, il quale stabilisce che l'organismo di supervisione coincide con «le articolazioni periferiche Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale», l'art. 5 che disciplina la data e la frequenza dei controlli tecnici sui veicoli e l'art. 14, comma 2, in forza del quale «L'organismo di supervisione svolge almeno i compiti previsti al punto 1 dell'allegato V al presente decreto e soddisfa i requisiti stabiliti al punto 2 dello stesso allegato», prevedendo altresì, al comma 3, che: «L'autorità competente stabilisce le procedure pertinenti in merito ai contenuti di cui alle lettere a), b), c), d), del punto 3 dell'allegato V»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2017, che ha recepito la direttiva 2014/47/UE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, recante «Modifica del decreto 19 maggio 2017, e istituzione del registro unico degli ispettori di revisione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2020 e, in particolare, l'art. 4;

Visto l'«Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», sottoscritto il 14 febbraio 2002, che reca disposizioni attuative finalizzate al riparto delle funzioni mantenute e delegate tra il Governo e i predetti enti territoriali e locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'«Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei servizi di controllo privati autorizzati all'effettuazione delle revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214», sottoscritto in data 17 aprile 2019, il cui art. 9, al comma 1, stabilisce che: «La figura del sostituto del responsabile tecnico, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2003, opera per effetto della deroga prevista dall'art. 13-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 [...]»;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 maggio 2018, n. 211, recante «Istruzioni operative per decreto ministeriale n. 214/2017 relativo ai controlli tecnici dei veicoli e dei loro rimorchi circolanti sulle strade pubbliche», con il quale sono state fornite indicazioni operative sui controlli tecnici;

Considerato che la direttiva 2014/45/UE prevede un innalzamento degli standard qualitativi della revisione disponendo, altresì, che il personale che effettua i controlli possieda un livello elevato di capacità e competenze, equiparando la figura del responsabile tecnico con quella dell'ispettore;

Considerato che, con il citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 211 del 2018, i responsabili tecnici già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 continuano ad operare come previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, rinviando ad un successivo provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la definizione dei requisiti minimi che i medesimi devono possedere;

Considerate le condizioni di urgenza ed indifferibilità, derivanti da fattori di disequilibrio determinati dal volume delle operazioni da eseguire in relazione alle risorse di cui dispongono i competenti uffici periferici della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione e dall'esigenza di normalizzare l'erogazione del servizio di revisione al fine di rispettare i termini di cui all'art. 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 novembre 2021, n. 446, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 23 novembre 2021, che disciplina il regime autorizzatorio dei centri di controllo e degli ispettori, le dotazioni tecniche minime degli operatori autorizzati all'attività di revisione dei veicoli pesanti, l'istituzione di un registro generale degli operatori e la composizione e la nomina delle commissioni d'esame per gli ispettori;

Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto, con il quale si demanda a successivi provvedimenti dell'Autorità competente per la definizione della disciplina di dettaglio di alcuni ambiti;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 ottobre 2023)

1. Il presente decreto, in sede di prima attuazione delle previsioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere b), e), g), h-bis) ed h-ter), del decreto ministeriale 15 novembre 2021 disciplina:

a) la trasmissione di dati e documenti da parte degli operatori autorizzati al CED, relativi al processo di esecuzione ed annotazione delle revisioni dei veicoli pesanti presso gli operatori autorizzati;

b) le modalità di svolgimento e superamento dell'esame per il conseguimento del titolo di ispettore autorizzato di modulo B o C, nonchè le modalità di accesso alla formazione di aggiornamento e relativo svolgimento;

c) la definizione dei corrispettivi per lo svolgimento delle attività di ispettore autorizzato per la revisione dei veicoli pesanti;

d) la definizione delle competenze dell'ispettore nell'esercizio delle attività di revisione;

e) le modalità di implementazione, aggiornamento e funzionamento del RUI, con riferimento agli ispettori autorizzati ed agli ispettori di cui all'art. 15, comma 3, del decreto ministeriale 15 novembre 2021.

2. Con successivi decreti saranno disciplinate le modalità di trasmissione di dati e documenti relativi al processo di prenotazione delle revisioni presso gli operatori autorizzati, le modalità di implementazione, aggiornamento e funzionamento del RCC e le disposizioni attuative relative al regime sanzionatorio degli ispettori.

Art. 2

Regime degli ispettori autorizzati

(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 ottobre 2023)

1. Il regime giuridico degli ispettori autorizzati è disciplinato dall'art. 17 del decreto ministeriale 15 novembre 2021.

Art. 3

Corrispettivi e numero massimo di veicoli revisionabili

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a) e c), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 ottobre 2023)

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del decreto ministeriale 15 novembre 2021, per lo svolgimento dei controlli tecnici effettuati dall'ispettore è fissata una tariffa forfettaria giornaliera pari a euro 350,00, oltre IVA.

2. Alla tariffa di cui al comma 1 si aggiunge un'indennità forfettaria onnicomprensiva, a ristoro dei costi generali di trasferta, pari a euro 150,00, oltre IVA, se applicabile.

3. In attuazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto, il numero massimo di veicoli da sottoporre a revisione è fissato in ventiquattro veicoli al giorno per ogni ispettore. Una seduta di revisione di veicoli pesanti con ispettore autorizzato è accordata a condizione che siano prenotati non meno di dodici veicoli.

Art. 4

Organismi di formazione

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 ottobre 2023)

1. Ai fini del presente decreto sono organismi di formazione, erogatori dei corsi di formazione iniziale per conseguire l'abilitazione di ispettore autorizzato, di integrazione dell'abilitazione o di aggiornamento della formazione, i soggetti di cui all'art. 2 dell'Accordo del 17 aprile 2019 e di cui all'allegato A, punto n. 3, del decreto ministeriale 15 novembre 2021.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano all'organismo di supervisione o all'Autorità a statuto speciale competente per territorio la lista degli organismi di formazione di cui al precedente comma, in possesso dei requisiti previsti dal quadro normativo di riferimento.

Art. 5

Docenti degli organismi di formazione

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 ottobre 2023)

1. Gli organismi di formazione di cui al precedente articolo devono assicurare che il corpo docente sia in possesso dei requisiti descritti all'art. 3, comma 9, dell'Accordo del 17 aprile 2019, per la formazione di cui ai moduli A, B e C dell'art. 3, comma 1, lettera a), b) e c) del predetto Accordo.

2. I requisiti indicati all'art 3, comma 9, dell'Accordo del 17 aprile 2019, riferiti alla formazione iniziale per i moduli A, B e C, devono considerarsi estesi anche ai relativi corsi di aggiornamento, di cui all'art. 6 del citato Accordo.

Art. 6

Requisiti di accesso ai corsi di formazione iniziale dei nuovi ispettori o di integrazione dell'abilitazione

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 ottobre 2023)

1. L'organismo di formazione di cui all'art. 4, erogatore del corso di formazione iniziale dei nuovi ispettori o di integrazione dell'abilitazione, verifica, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Accordo 17 aprile 2019 ed ai soli fini dell'accesso ai corsi predetti, che i soggetti che ne richiedono l'iscrizione posseggano i requisiti di cui all'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo stesso ed acquisisce, per le finalità dell'art. 8, comma 2, i seguenti documenti:

a) se corsi formazione iniziale: il titolo di studio e le dichiarazioni e le documentazioni comprovanti l'esperienza maturata;

b) se corsi di integrazione dell'abilitazione di modulo B in modulo C: l'abilitazione posseduta.

2. La verifica dei requisiti professionali e di idoneità di cui al comma 1 del presente articolo è operata dalla Commissione d'esame, in fase di valutazione della domanda di ammissione all'esame, ai sensi del successivo art. 14.

3. Relativamente ai requisiti di esperienza di cui all'art. 2 dell'Accordo del 17 aprile 2019, le Università e gli Istituti tecnici superiori possono certificarne il conseguimento anche computando il periodo curriculare di preparazione al conseguimento del titolo di studio.

Art. 7

Modalità di svolgimento dei corsi di formazione iniziale dei nuovi ispettori o di integrazione dell'abilitazione

(integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 ottobre 2023)

1. Ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza sui soggetti erogatori, questi comunicano alla regione che li ha accreditati o, se del caso, alle Province autonome di Trento e Bolzano, con un anticipo di almeno tre giorni - escludendo dal computo il giorno della comunicazione, il giorno di inizio del corso, il sabato e le festività -, lo svolgimento dei corsi di formazione iniziale o di integrazione, indicando le date previste per l'erogazione del corso, i nominativi dei partecipanti e dei i docenti. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate prima dell'inizio del corso.

2. I corsi di formazione tecnico-pratica sono articolati nei moduli indicati all'art. 3, comma 1, dell'Accordo del 17 aprile 2019, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate allo stesso.

[3. Ai sensi dell'art. 103, comma 2, decreto-legge n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato Accordo, la formazione a distanza, ovvero in modalità e-learning (FAD), è ammessa per il periodo di vigenza dell'emergenza sanitaria da Sars-COVID 19 e per un ulteriore periodo successivo di novanta giorni.] (comma soppresso) (1)

4. Alla fine del corso, previa valutazione positiva di idoneità del candidato, gli organismi di formazione rilasciano un «attestato di frequenza con profitto».

5. Agli ispettori ope legis, che intendono acquisire l'abilitazione di modulo C, si applicano le disposizioni dell'art. 15, comma 3, del decreto ministeriale 15 novembre 2021; qualora il corso di modulo C sia stato iniziato dopo il 26 febbraio 2022, è condizione di accesso all'esame la frequenza, con profitto, di un corso di aggiornamento di cui all'art. 9.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019.

Art. 8

Fascicolo del candidato e dell'ispettore

(integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 ottobre 2023)

1. Al termine del corso di formazione o di integrazione, l'organismo di formazione rilascia al candidato il fascicolo [, anche in forma digitale] (parole soppresse) (1), di cui all'art. 4, comma 1, dell'Accordo del 17 aprile 2019, sottoscritto digitalmente ed in formato elettronico.

2. Il fascicolo del candidato, di cui al comma 1, contiene:

a) se trattasi di corsi di formazione iniziale: il titolo di studio, le dichiarazioni e la documentazione comprovanti l'esperienza maturata; l'attestato di frequenza con profitto del modulo formativo B frequentato;

b) se trattasi di corsi di integrazione dell'abilitazione di modulo B in modulo C: i documenti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), e l'attestato di frequenza con profitto del modulo formativo C frequentato.

3. Ai sensi dell'art. 12, il fascicolo del candidato è parte della documentazione a corredo della domanda di ammissione all'esame, che è presentata dal candidato all'organismo di supervisione territorialmente competente in ragione della sede dell'organismo di formazione.

4. In deroga alle disposizioni del comma 3, l'istanza di esame per il conseguimento o l'integrazione dell'abilitazione a seguito di corsi già conclusi alla data del 31 dicembre 2022 può essere presentata presso la sede dell'organismo di supervisione territorialmente competente in ragione della sede dell'organismo di formazione oppure della residenza del candidato stesso.

5. Il fascicolo del candidato, integrato con le abilitazioni e con gli attestati di superamento dei corsi di aggiornamento, costituisce il fascicolo dell'ispettore di cui all'art. 4, comma 2, dell'Accordo del 17 aprile 2019, che sarà conservato, in adempimento agli obblighi di legge e alle prassi esistenti, in formato digitale nel RUI.

6. Relativamente ai corsi già espletati alla data del 26 febbraio 2022, l'organismo di formazione trasmette il fascicolo all'organismo di supervisione o all'Autorità a statuto speciale competente per territorio, accompagnato dalla dichiarazione del candidato, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di aver svolto i corsi in conformità alle norme vigenti.

Art. 9

Corsi di aggiornamento della formazione

(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 ottobre 2023)

1. Il programma e le modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento della formazione, di cui all'art. 6 dell'Accordo 17 aprile 2019, si conformano allo standard formativo di cui all'allegato A al decreto ministeriale 15 novembre 2021.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1. Alla fine del corso di aggiornamento della formazione, previa valutazione positiva di idoneità del candidato, i soggetti erogatori rilasciano un «attestato di frequenza con profitto», che aggiorna il fascicolo dell'ispettore di cui all'art. 8.

3. Il soggetto erogatore verifica, ai fini dell'accesso al corso, il possesso dell'abilitazione.

Art. 10

Attività di vigilanza sulla formazione

(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 ottobre 2023)

1. L'attività di vigilanza sulla formazione è di competenza della regione che ha accreditato l'organismo di formazione o, se del caso, delle Province autonome di Trento e Bolzano. Nell'espletamento dell'attività di vigilanza, i predetti enti possono richiedere il supporto operativo degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile.

Art. 11

Accesso all'esame per conseguire o integrare l'abilitazione di ispettore autorizzato

(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 ottobre 2023)

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'Accordo 17 Aprile 2019 l'organismo di supervisione ammette il candidato all'esame di accesso all'abilitazione di ispettore autorizzato, o di integrazione della abilitazione posseduta da modulo B a modulo C, dopo aver valutato la completezza formale del suo fascicolo.

2. Per le finalità del comma 1, l'organismo di supervisione verifica che all'interno dello stesso siano presenti:

a) Il fascicolo del candidato conforme all'art. 8, comma 2. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, nel caso di domanda di ammissione all'esame di integrazione, presentata da ispettore ope legis che ha iniziato la frequenza dei corsi di modulo C dopo la data del 26 febbraio 2022, deve essere in ogni caso allegato un attestato di frequenza con profitto del corso di aggiornamento della formazione;

b) la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 5, comma 1, dell'Accordo 17 aprile 2019, resa in conformità a quanto ivi previsto e relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 240, comma 1, lettere da a) ad e) del regolamento;

c) la domanda di ammissione all'esame, di cui all'art. 12, corredata delle attestazioni di versamento ivi previste.

3. L'organismo di supervisione può controllare, anche con accertamenti a campione ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, i documenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

Art. 12

Domanda di esame per il conseguimento o l'estensione dell'abilitazione di ispettore autorizzato e domanda di rilascio del certificato di formazione professionale

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. l), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 ottobre 2023)

1. I candidati devono presentare specifica domanda per:

a) essere ammessi a sostenere l'esame per conseguire l'abilitazione di ispettore autorizzato di modulo B;

b) essere ammessi a sostenere l'esame per estendere l'abilitazione di ispettore autorizzato da modulo B a modulo C;

c) ottenere il rilascio del certificato di formazione professionale all'esito del superamento dell'esame di cui alla lettera a) o b).

2. L'istanza deve essere firmata digitalmente o a mano, in tal caso accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e trasmessa, esclusivamente, tramite posta elettronica certificata, all'organismo di supervisione o all'Autorità a statuto speciale ove il candidato sostiene l'esame, nel caso ricorrano le ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b) o ha sostenuto l'esame, se ricorre l'ipotesi del comma 1, lettera c).

3. Ogni organismo di supervisione o Autorità a statuto speciale renderà noto l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovrà essere inviata l'istanza e la relativa documentazione.

4. Unitamente all'istanza deve essere oggetto di trasmissione:

a) la documentazione di cui all'art. 11, comma 2, lettere a) e b)

b) secondo il caso che ricorre:

l'attestazione del versamento relativa all'imposta di bollo, attualmente pari a euro 16,00, relativa alla domanda di ammissione all'esame per conseguire l'abilitazione di ispettore autorizzato di modulo B;

l'attestazione del versamento relativa all'imposta di bollo, attualmente pari a euro 16,00, per la domanda di di ammissione all'esame per estendere l'abilitazione di ispettore autorizzato da modulo B a modulo C;

l'attestazione del versamento relativa all'imposta di bollo, attualmente pari a euro 16,00, per il rilascio del certificato di idoneità a seguito del superamento dell'esame;

c) in caso di domanda per sostenere l'esame di abilitazione, l'attestazione del pagamento dei diritti per l'ammissione alla sessione d'esame, secondo le seguenti modalità e tariffe:

euro 123,95 - Diritto di ammissione ad una sessione di esame per candidati che non siano già titolari di un certificato di idoneità relativo a uno dei moduli previsti dall'Accordo (Tariffa A1);

euro 103,29 - Diritto di ammissione ad una sessione di esame per integrazione, per i candidati già in possesso di un certificato (Tariffa A2);

euro 5,16 - Diritti per il rilascio del certificato (Tariffa A3).

5. I versamenti relativi alle tariffe di cui al comma 4, lettera c), possono essere eseguiti, alternativamente:

a) presso la Banca D'Italia, Capo 15 - Capitolo 2454 - art. 9, intestato al «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento mobilità sostenibile» con la seguente causale «Partecipazione agli esami per ispettori dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi»;

b) mediante c/c postale intestato alla locale Tesoreria provinciale dello Stato (elenco conti correnti Tesorerie provinciali) da intendersi riferita alla propria residenza oppure alla sede della Commissione di esame prescelta, con la causale: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento mobilità sostenibile - Capo 15 - Capitolo 2454 - art. 9»- «Partecipazione agli esami per ispettori dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi».

6. Le Autorità a statuto speciale specificheranno le rispettive modalità di versamento delle tariffe di cui al comma 4, lettera c).

7. La quietanza bancaria oppure le attestazioni di versamento devono riportare il nominativo del candidato versante e devono essere consegnate in originale (ove il versamento non sia avvenuto on-line). I versamenti relativi al rilascio del certificato non possono essere cumulati con quelli di ammissione all'esame perchè riguardano voci tariffarie e operazioni differenti. La quietanza bancaria oppure l'attestazione di versamento relative al rilascio del certificato (Tariffa A3) possono essere presentate anche dopo aver sostenuto l'esame con esito positivo, ma prima del rilascio dell'abilitazione.

Art. 13

Commissione d'esame

(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 ottobre 2023)

1. Ai fini del presente articolo e con riferimento alle attività relative alla verifica della formazione ed all'esame degli ispettori di competenza delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per la mobilità sostenibile, di seguito DGT, si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 16 del decreto ministeriale 15 novembre 2021. I direttori generali territoriali e le Autorità a statuto speciale procedono all'eventuale nomina dei componenti supplenti della Commissione.

2. Per quanto concerne le attività di verifica della formazione ed esame degli ispettori di competenza delle Autorità a statuto speciale, queste possono costituire proprie analoghe commissioni o, in alternativa, possono utilizzare le commissioni istituite presso le DGT, previ accordi o convenzioni.

Art. 14

Organizzazione delle sedute d'esame

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) e n), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 ottobre 2023)

1. L'organismo di supervisione, sentiti i Presidenti delle commissioni istituite in un determinato ambito territoriale di competenza, fissano un calendario annuale degli esami assicurando almeno due sedute annue da tenersi una nel mese di maggio e una nel mese di novembre.

2. Nel caso in cui in un determinato ambito territoriale di competenza siano state presentate almeno quaranta domande d'esame, potranno essere indette, a cura dei Presidenti delle commissioni, sessioni d'esame straordinarie.

3. Le domande d'esame possono essere accettate fino a venti giorni (solari) antecedenti alla data fissata per l'esame e sono valutate dalla competente commissione durante una apposita riunione preliminare.

4. L'ammissione e la non ammissione all'esame e la conseguente convocazione alla seduta d'esame sarà resa nota agli istanti almeno dieci giorni (solari) prima dell'esame, tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

5. Le domande d'esame formalmente complete ma pervenute successivamente al termine indicato al comma 3, saranno ritenute automaticamente valide per la sessione d'esame immediatamente successiva, salvo rinuncia esplicita del candidato.

6. All'atto di insediamento della Commissione, e preliminarmente rispetto ad ogni altra attività, i componenti della Commissione, verificati i nominativi dei candidati, sottoscrivono una dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse, tra di essi e i candidati ammessi all'esame, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in linea con quanto previsto dall'art. 11, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi».

7. Fino alla informatizzazione delle prove di esame, spetta alla singola commissione, in una seduta preliminare dedicata, preparare le schede cartacee dei quiz.

8. Ogni scheda quiz deve recare il timbro dell'ufficio e la firma di almeno un membro della commissione esaminatrice. Il plico contenente tutte le schede quiz elaborate dalla commissione dovrà essere riposto in una busta sigillata e vidimata dai componenti della commissione.

Art. 15

Modalità di svolgimento dell'esame

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. o), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 ottobre 2023)

1. Il giorno fissato per la prova, all'ora stabilita, il Presidente della commissione procede all'appello nominale dei candidati avvalendosi della segreteria della commissione e, previo accertamento dell'identità personale degli stessi, dispone il loro spostamento nell'aula predisposta per lo svolgimento dell'esame.

2. I candidati che, all'ora fissata nella convocazione, non siano presenti presso la sede in cui si svolge l'esame, vengono dichiarati assenti e, previa esplicita istanza del candidato presentata in carta semplice, rinviati a successiva sessione d'esame.

3. Il Presidente fa constatare l'integrità della chiusura del piego contenente le schede dei quiz e, successivamente, aperto il piego, fa distribuire in modo casuale le schede cartacee dei quiz e comunica ai candidati i tempi di consegna degli elaborati.

4. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri. I telefoni cellulari e ogni altra apparecchiatura ricetrasmittente saranno consegnati alla segreteria all'atto dell'accertamento dell'identità del candidato.

5. Gli elaborati debbono essere redatti esclusivamente con penna nera o blu.

6. I candidati non possono portare dall'esterno carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di altra natura.

7. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti è escluso dall'esame.

8. La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni impartite ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari, ivi compresa l'esclusione dall'esame. A tale scopo, almeno due componenti della commissione devono trovarsi nell'aula adibita a sede dell'esame. La mancata esclusione del candidato durante lo svolgimento dell'esame non preclude la possibilità che questa possa essere disposta in sede di valutazione della prova medesima, per effetto del rilievo di anomalie formali o sostanziali.

9. Il candidato, dopo aver completato gli elaborati, appone negli appositi spazi le proprie generalità e la propria firma.

10. Al termine della prova i candidati consegnano gli elaborati e possono abbandonare l'aula. Ai fini dell'osservanza degli obblighi di trasparenza, sino alla consegna dell'ultimo elaborato, almeno due candidati devono essere sempre presenti nell'aula di svolgimento dell'esame.

11. L'esame si svolgerà con le seguenti modalità:

a) prova scritta mediante riscontro a quiz, estratti da un data base approvato dall'Autorità competente, e nella disponibilità dell'organismo di supervisione o dell'Autorità a statuto speciale. Il data base dei quiz e le relative soluzioni sono pubblicati sul sito internet «ilportaledellautomobilista» e su eventuali portali internet di competenza dell'organismo di supervisione o dell'Autorità a statuto speciale;

b) prova pratica vertente sul controllo tecnico di un veicolo conforme alla tipologia di abilitazione richiesta.

12. La prova di esame a quiz per il conseguimento della qualifica di ispettore autorizzato alle attività di revisione dei veicoli leggeri (successivo al completamento dei moduli formativi A+B di cui all'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019):

a) è composta da sessanta domande in modalità «vero o falso»;

b) ha un tempo di risoluzione di quaranta minuti;

c) risulta superata e il candidato viene dichiarato idoneo, venendo ammesso a sostenere la prova pratica, nel caso in cui gli errori commessi non siano superiori a quattro;

d) nel caso in cui gli errori siano superiori a quattro la prova si intende non superata e, in conseguenza di ciò, il candidato può ripresentare istanza e sostenere un nuovo esame in una successiva seduta e comunque non prima che sia trascorso almeno un mese dalla data della prova non superata.

13. La prova di esame a quiz per il conseguimento della qualifica di ispettore autorizzato alle attività di revisione dei veicoli pesanti (successivo al completamento del modulo formativo C di cui all'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019):

a) è composta da trenta domande in modalità «vero o falso»;

b) ha un tempo di risoluzione di venti minuti;

c) risulta superata e il candidato viene dichiarato idoneo, venendo ammesso a sostenere la prova pratica, nel caso in cui gli errori commessi non siano superiori a due;

d) nel caso in cui gli errori siano superiori a due la prova si intende non superata e, in conseguenza di ciò, il candidato può ripresentare istanza e sostenere un nuovo esame in una successiva seduta e comunque non prima che sia trascorso almeno un mese dalla data della prova non superata.

14. Le prove d'esame a quiz, una volta informatizzata la procedura, saranno svolte su apposite postazioni telematiche.

15. La prova pratica si svolgerà dopo la conclusione della prova scritta utilizzando una linea di revisione dell'ufficio sede di esame, con un veicolo messo a disposizione, per quanto concerne l'esame relativo ai moduli formativi A e B, dall'ufficio sede di esame e, per quanto concerne l'esame relativo al modulo formativo C, dall'organismo di formazione. Qualora il tempo necessario ad effettuare le prove pratiche non fosse sufficiente per tutti i candidati, il Presidente, in accordo con i componenti della commissione, fissa le ulteriori date per lo svolgimento delle prove pratiche nei giorni immediatamente successivi, convocando i relativi candidati per portare a temine l'intera sessione in tempi limitati.

16. Qualora un candidato non risultasse idoneo alla prova pratica, potrà sostenere di nuovo la stessa, per una sola volta, previa presentazione di apposita domanda e trascorso almeno un mese dalla precedente.

16-bis. L'attestato di frequenza con profitto di un corso di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione ha validità amministrativa pari a tre anni. Non è più possibile iscriversi all'esame dopo che la validità amministrativa dell'attestato è scaduta.

Art. 16

Iscrizione nel registro unico degli ispettori autorizzati

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. p), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 ottobre 2023)

1. Il «registro unico degli ispettori di revisione» o «RUI», di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 2019, è istituito presso il CED della DGMOT.

2. Il RUI contiene i seguenti elementi relativi agli ispettori autorizzati:

a) anagrafica dell'ispettore, come di seguito dettagliata:

a.1 codice di iscrizione RUI, generato dal sistema informatico ed identificativo dell'ispettore;

a.2 categoria: ispettore di modulo B ope legis, ispettore di modulo B o ispettore di modulo C;

a.3 nome e cognome;

a.4 data e luogo di nascita, indicando Comune e Provincia o Stato estero;

a.5 codice fiscale;

a.6 indirizzo di residenza;

a.7 indirizzo di posta elettronica ordinaria (P.E.O.) e certificata (P.E.C.);

a.8 per gli ispettori di modulo C, gli estremi della polizza di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 15 novembre 2021 con indicazione della data di scadenza o, nel caso si tratti di due o più polizze, della prima data di scadenza tra tutte;

a.9) firma digitale;

b) informazioni relative ai corsi di formazione iniziale o di integrazione dell'abilitazione ed al superamento del relativo esame, come di seguito dettagliate:

b.1 per ispettori ope legis: ai fini delle informazioni relative ai corsi di formazione iniziale vale la data di abilitazione e/o di autorizzazione ad espletare attività come responsabile tecnico presso un'officina di revisione per veicoli leggeri e l'indicazione della Provincia competente;

b.2 per ispettori di modulo B, non ope legis, e di modulo C: data dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione di ispettore di modulo B e/o C e data del certificato di formazione professionale di cui all'art. 12;

b.3 limitatamente al caso di iscrizione come ispettore di modulo C di un ispettore ope legis, che ha iniziato la frequenza dei corsi di modulo C prima della data del 26 febbraio 2022, ed ha superato il relativo esame, è condizione di iscrizione al RUI l'esibizione di un attestato di frequenza con profitto del corso di aggiornamento della formazione;

c) informazioni relative alla formazione di aggiornamento: data dell'attestato di frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento della formazione.

3. Nel RUI sono altresì registrati eventuali provvedimenti sanzionatori comminati all'ispettore autorizzato ai sensi dell'art. 18 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 ed in dettaglio:

a) i provvedimenti di sospensione dell'abilitazione posseduta e la data di adozione;

b) le date di riattivazione dell'abilitazione, maturato il tempo della sospensione di cui alla lettera a);

c) i provvedimenti di revoca del certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di ispettore, e la data di adozione. Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 15 novembre 2021, al provvedimento di revoca consegue la cancellazione dal RUI.

4. Nel RUI sono contenuti i dati relativi al centro di controllo presso cui gli ispettori che svolgono attività di revisione sui veicoli leggeri prestano la propria attività ai sensi dell'art. 240, comma 2, del regolamento. In particolare, sono indicati i seguenti dati:

a) codice del centro di controllo;

b) data di inizio e data di eventuale fine del rapporto di lavoro.

5. I dati di cui al presente articolo sono inseriti e aggiornati nel RUI:

[a) dall'Autorità competente - DGMOT, per gli ispettori abilitati;] (lettera soppressa) (1)

b) dall'organismo di supervisione o dall'Autorità a statuto speciale competente per gli ispettori autorizzati e per i responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla data del 31 agosto 2018, ma non dipendenti di alcun centro;

c) dalle amministrazioni provinciali, per gli ispettori provenienti dal ruolo di responsabili tecnici, già abilitati o autorizzati [e registrati nel RUI] (parole soppresse) (2) alla data del 31 agosto 2018.

6. Nella registrazione sono indicate le categorie di veicoli per i quali l'ispettore è abilitato.

7. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto ministeriale 15 novembre 2021, l'iscrizione al RUI è condizione per l'esercizio della pertinente funzione. Pertanto, l'ispettore non può operare in assenza della iscrizione al RUI attiva ed in corso di validità.

8. Gli ispettori ope legis, non in attività alla data del 26 febbraio 2022, che intendono iscriversi al RUI, devono presentare istanza in bollo all'organismo di supervisione competente in ragione del territorio di residenza o, se abilitati, in ragione del luogo ove hanno sostenuto l'esame di abilitazione, che provvede all'inserimento.

[9. Gli ispettori ausiliari sono inseriti dall'organismo di supervisione o dall'Autorità a statuto speciale competente, in relazione all'ambito territoriale di competenza in cui hanno presentato istanza per svolgere l'attività, in una sezione del registro che assolve alla funzione di elenco, secondo quanto disposto da questa Direzione generale.] (comma soppresso) (3)

Art. 17

Compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 ottobre 2023)

1. Secondo quanto prescritto dall'art. 16, comma 6, del decreto ministeriale 15 novembre 2021, i compensi per i membri della commissione sono determinati in coerenza con quanto disciplinato dall'art. 92, commi 4-octies e 4-novies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni si applica la disciplina prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)», e dall'art. 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il quale consente di mutuare i compensi da corrispondere al Presidente, ai membri e al segretario delle commissioni da quelli stabiliti per le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonchè al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali.

3. I criteri di cui al comma 2 sono stati stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.

4. In applicazione della normativa indicata al comma 2 i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici sono determinati in via analogica selezionando le voci ed i relativi importi assimilabili alla fattispecie in esame, come segue:

a) compenso base e gettone di presenza per le commissioni esaminatrici:

euro 1.800,00 per ciascun componente della commissione. Tale compenso è aumentato del 10 per cento per i Presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotto della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse. Il compenso si intende globale per ogni sessione d'esame e non per singola giornata di impegno;

ai componenti supplenti e ai componenti che cessano dall'incarico, il compenso base è dovuto in misura proporzionale al numero di sedute di commissione cui hanno partecipato;

b) compenso integrativo:

a ciascun componente delle commissioni esaminatrici è altresì corrisposto un compenso integrativo nella misura pari a euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato;

il compenso di cui al punto che precede è aumento del 10 per cento per i Presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotto della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

c) limiti massimi:

i compensi emarginati ai punti a) e b) non possono eccedere, complessivamente, l'importo di euro 8.000,00 per sessione di esame;

i limiti massimi di cui al punto precedente sono aumentati del 10 per cento per i Presidenti, nonchè ridotti del 20 per cento per il segretario e per i membri aggiunti.

Art. 18

Competenze dell'ispettore

(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. q), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 ottobre 2023)

1. L'ispettore, nell'esercizio delle sue funzioni ed in ragione della tipologia di veicoli che è abilitato a revisionare, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e relativi allegati, nonchè alle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto direttoriale del 18 maggio 2018 e ad ogni disposizione attuativa ed istruzione operativa. L'ispettore adibito alla revisione dei veicoli pesanti si conforma altresì alle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 17, comma 6-bis, del decreto ministeriale 15 novembre 2021.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 e quanto previsto da ogni altra disposizione normativa vigente, l'ispettore provvede, tra l'altro, a:

a) controllare la funzionalità della linea di revisione, comprese le attrezzature ivi disposte, ed a richiedere formalmente al titolare dell'impresa il tempestivo intervento di ripristino, ove necessario;

b) controllare l'avvenuta registrazione della taratura periodica delle attrezzature del centro di controllo privato e, per il fonometro, procedere alla verifica di taratura attraverso il relativo calibratore;

c) trasmettere l'esito delle revisioni al CED tramite il collegamento informatico;

d) curare la stampa della certificazione di avvenuta revisione;

e) curare la completezza delle certificazioni (domanda utente, referto ed eventuali allegati) da conservare agli atti e, se ispettore autorizzato di modulo C, provvedere alla loro conservazione.

Art. 19

Responsabilità dell'ispettore e disciplina sanzionatoria (1)

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 ottobre 2023)

1. In coerenza all'art. 18 del decreto ministeriale 15 novembre 2021, il regime sanzionatorio si applica a tutti gli ispettori che prestano la propria attività presso i centri di controllo, sia in relazione ai veicoli leggeri che ai veicoli pesanti.

2. Ai sensi dell'art. 18 del citato decreto, è previsto che i provvedimenti di sospensione e di revoca del certificato di ispettore siano adottati dagli organismi di supervisione o dall'Autorità a statuto speciale, quando venga accertato che l'ispettore:

a) non è più in possesso dei requisiti e/o delle condizioni prescritte in ordine:

alla validità dell'autorizzazione;

ai requisiti di cui all'art. 240, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del regolamento di esecuzione del codice della strada;

b) ha effettuato le revisioni in difformità dalle prescrizioni vigenti;

c) ha contravvenuto a quanto disposto dall'art. 13 del decreto ministeriale n. 214/2017, in ragione del fatto che:

non è esente da conflitti di interesse;

non ha informato la persona che presenta il veicolo al controllo delle carenze riscontrate e da correggere;

i risultati del controllo tecnico siano stati modificati al di fuori dei casi previsti dall'Autorità competente.

3. L'accertamento della carenza anche di uno solo dei requisiti prescritti al punto sub a) del comma 2 comporta la cancellazione dal registro RUI.

4. Gli organismi di supervisione o le Autorità a statuto speciale sono autorizzati a procedere secondo la gravità delle infrazioni e ad irrogare le relative sanzioni in luogo dell'Autorità competente di cui all'art. 18, comma 2, del decreto ministeriale 15 novembre 2021.

5. Sarà cura degli organismi di supervisione o delle Autorità a statuto speciale valutare se alle carenze riscontrate si accompagnino anche procedimenti di rilievo penale a carico dell'ispettore e in tal senso sarà necessario verificare:

a) l'eventuale iscrizione nel registro degli indagati per fattispecie penali;

b) l'eventuale sussistenza di sentenze di condanna per fattispecie penali in gradi di giudizio intermedi o passate in giudicato.

6. L'accertamento della permanenza dei requisiti sopraelencati va eseguito d'ufficio da parte dagli organismi di supervisione o dalle Autorità a statuto speciale, anche con controlli a campione.

7. I provvedimenti emessi a norma dell'art. 18, comma 2, del decreto ministeriale 15 novembre 2021, sono trasmessi all'Autorità competente per l'esercizio delle attività di raccordo ed omogeneizzazione dei criteri sanzionatori adottati.

8. I provvedimenti sanzionatori sono adottati a seguito di attività di vigilanza occasionale o programmata, da esercitare secondo il disposto della vigente direttiva del Capo del Dipartimento 4 luglio 2018, n. 192, con i necessari adeguamenti ai modelli di verbale utilizzati in coerenza con le presenti disposizioni («Verbale di ispezione imprese autorizzate allo svolgimento delle revisioni» e «Verbale di ispezione ispettori autorizzati allo svolgimento delle revisioni»).

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 18 del citato decreto.

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato si rimanda all'art. 2, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 ottobre 2023.

Art. 20

Rimedi avverso i provvedimenti sanzionatori (1)

1. Avverso ciascun provvedimento sanzionatorio adottato dagli organismi di supervisione o dalle Autorità a statuto speciale, è ammesso ricorso gerarchico alla Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, con sede in Roma, in via G. Caraci n. 36, entro trenta giorni dalla notifica.

2. E' altresì ammesso il ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di sessanta o centoventi giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato si rimanda all'art. 2, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 ottobre 2023.

Art. 21

Vigilanza sugli ispettori (1)

1. L'irrogazione di un provvedimento disciplinare è preceduta da una «Sollecitazione ad adempiere» nelle forme indicate dalla direttiva n. 192/2018.

2. All'esito della sollecitazione di cui al comma 1, l'adempimento deve essere verificato trascorso un termine massimo di dieci giorni solari.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del presente decreto, i provvedimenti disciplinari adottabili consistono in atti di:

a) diffida;

b) sospensione;

c) revoca.

4. La diffida di cui al comma 3, lettera a), ricorre quando, a seguito di attività di vigilanza eseguita presso la sede del centro di controllo, congiuntamente o disgiuntamente dalla vigilanza telematica eseguita attraverso l'utilizzazione del protocollo MCTCNet2, si siano registrate non conformità. In tal caso viene assegnato un termine di dieci giorni entro cui l'ispettore deve fare pervenire dettagliata memoria giustificativa da sottoporre al vaglio dell'organismo di supervisione. A valle del contraddittorio, dovranno essere prescritte tutte le appropriate misure provvisorie o complementari necessarie per ripristinare o garantire la conformità.

5. La sospensione di cui al comma 3, lettera b), ha una durata compresa tra trenta e centottanta giorni e si applica anche nel caso in cui siano state irrogate almeno due diffide nel corso di dodici mesi a partire dalla data di irrogazione della prima diffida, le cui relative violazioni non siano state sanate nei termini assegnati.

6. La revoca di cui al comma 3, lettera c), con conseguente cancellazione dal RUI, si realizza anche nel caso di:

(i) tre diffide conseguite nel periodo di ventiquattro mesi a partire dalla data di irrogazione della prima diffida anche se le violazioni siano state sanate nei termini assegnati;

(ii) due sospensioni, conseguite nel periodo di ventiquattro mesi a partire dalla data di irrogazione della prima diffida.

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato si rimanda all'art. 2, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 ottobre 2023.

Art. 22

Responsabilità penale e amministrativa del titolare del centro di controllo e dell'ispettore (1)

1. Al titolare dell'impresa individuale con una o più sedi e al legale rappresentante di imprese, consorzi o società consortili esercenti attività di revisione competono le responsabilità connesse alla gestione complessiva dell'azienda, nonchè al mantenimento dei requisiti richiesti all'impresa stessa.

2. La responsabilità amministrativa si concretizza a carico del titolare, secondo quanto previsto dall'art. 80 del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione con le seguenti modalità:

(i) sanzioni amministrative pecuniarie per mancato rispetto dei termini e modalità di emissione dell'esito, del certificato e dell'attestato della revisione da parte del centro di controllo;

(ii) provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione rilasciata nei casi in cui:

sia venuto meno il possesso o l'idoneità delle attrezzature tecniche;

sia venuto meno il possesso dei requisiti per ottenere l'autorizzazione;

vi sia inadempienza alle disposizioni in materia di revisione.

3. La responsabilità amministrativa non ricorre nei confronti dell'ispettore, fatta eccezione per le violazioni per le quali egli è responsabile in maniera esclusiva e fatta salva la sua possibile corresponsabilità, per i casi sottoelencati:

omessa conservazione, o omessa consegna durante l'ispezione, dei documenti attestanti l'esito della revisione (richiesta di revisione del proprietario e referti delle prove e seguite);

omessa compilazione del registro tenuto in versione informatica;

mancanza o incompletezza di una delle certificazioni da conservare agli atti;

emissione di certificazione di revisione errata;

mancata emissione della certificazione ed attestato di revisione con esito.

4. La responsabilità penale per reati contro la PA riconducibili all'ispettore in qualità di incaricato di pubblico servizio, in via esclusiva od in concorso con il titolare, ricorre per tutte le ipotesi rilevanti disciplinate dal Libro secondo, Titolo II, Capo I del codice penale.

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato si rimanda all'art. 2, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 ottobre 2023.

Art. 23

Misura della sospensione e irrogazione della revoca del certificato di ispettore (1)

1. Gli organismi di supervisione e le Autorità a statuto speciale procedono all'applicazione delle sanzioni tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa, secondo un principio di proporzionalità.

2. Il periodo di sospensione applicabile è generalmente ricompreso tra un minimo di trenta giorni e un massimo di novanta giorni, salvo quanto disposto al seguente comma 3.

3. In caso di situazioni di pericolo per la circolazione o di danno per l'ambiente (carenze pericolose di cui all'allegato I, parte 3 del decreto ministeriale n. 214/2017), i periodi di sospensione devono essere raddoppiati, entro il limite di centottanta giorni.

4. Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti e sanzioni applicabili, ai sensi dell'art. 80, comma 16, del codice della strada.

Roma, 16 febbraio 2022

Il direttore generale: D'ANZI

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato si rimanda all'art. 2, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 ottobre 2023.