
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2022
G.U.R.I. 2 marzo 2022, n. 51
Modalità di alienazione della partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze in ITA S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dall'articolo 4, comma 218, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, e successive modifiche e integrazioni, recante norme di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che attribuisce al Dipartimento del Tesoro la gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato e l'esercizio dei diritti dell'azionista;
Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come successivamente modificato dall'art. 4, comma 218, lettera a) della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visti, in particolare, a) l'art. 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali e che tali modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive; b) l'art. 1, comma 5, il quale dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle società a partecipazione pubblica e delle loro controllate nonchè delle operazioni di conferimento, possono affidare a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere, nonchè a singoli professionisti incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, fatte salve le incompatibilità derivanti da conflitti d'interesse;
Visto l'art. 13 del citato decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, che prevede il versamento dei proventi derivanti dalle operazioni di alienazione, di cui all'art. 1 del medesimo decreto, al fondo di ammortamento di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432;
Visto l'art. 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata autorizzata, per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, la costituzione di una nuova società, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del 9 ottobre 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata costituita la società per azioni denominata Italia Trasporto Aereo S.p.a. (ITA S.p.a.), avente per oggetto sociale l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci;
Vista la decisione della Commissione europea del 10 settembre 2021, con la quale la Commissione ha concluso che l'operazione non costituisce un aiuto di Stato ai sensi della normativa dell'Unione europea;
Considerato che, a seguito del conferimento iniziale di capitale, pari a 20.000.000 euro, effettuato ai sensi dell'art. 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive modifiche e integrazioni, e dell'aumento di capitale, pari a 700.000.000 euro, interamente sottoscritto e versato ai sensi dell'art. 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive modifiche e integrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze attualmente detiene complessivamente settecentoventimila azioni ordinarie, pari al 100% del capitale sociale di ITA S.p.a.;
Considerato che la predetta decisione della Commissione europea del 10 settembre 2021 autorizza lo Stato a sottoscrivere e versare aumenti di capitale per un importo complessivo di 1.350.000.000 euro, di cui 700.000.000 euro nel 2021, 400.000.000 euro nel 2022 e 250.000.000 nel 2023;
Considerato che: a) l'art. 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive modifiche e integrazioni, sottolinea l'esigenza che il piano industriale di ITA S.p.a. contenga linee di sviluppo di sinergie e alleanze con soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri; b) il citato decreto del 9 ottobre 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata costituita la società, anche richiamando i contenuti del lavoro svolto dalle primarie istituzioni finanziarie, industriali e legali selezionate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive modifiche e integrazioni, indica alla società l'obiettivo di sviluppare sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonchè a concludere ogni forma di accordo con terzi per lo svolgimento dell'attività di trasporto aereo, anche al di fuori del territorio italiano; c) il piano industriale di ITA S.p.a. contiene, quale obiettivo strategico, la conclusione di partnership e integrazioni con soggetti europei nel quadro di alleanze globali, al fine di potenziare l'attività della società e di crescere sui mercati strategici e sul lungo raggio;
Ritenuto, pertanto, opportuno avviare un processo di apertura del capitale sociale di ITA S.p.a. da realizzare, anche in più fasi, attraverso il ricorso, singolo o congiunto, a una offerta pubblica di vendita e a una trattativa diretta, al fine di favorire il predetto percorso di conclusione di partnership e integrazioni, con l'obiettivo di potenziare l'attività della società e le sue prospettive industriali e occupazionali;
Considerato che, nella scelta delle modalità con le quali realizzare l'apertura del capitale di ITA S.p.a., debbano quindi essere assicurati, tra l'altro, la stabilità dell'assetto proprietario, la dimensione industriale dell'integrazione, la valorizzazione degli hub nazionali, lo sviluppo sui mercati strategici e sul lungo raggio e le prospettive occupazionali;
Ritenuto, di conseguenza, che il Ministero dell'economia e delle finanze mantenga una partecipazione di minoranza al fine di assicurare il perseguimento dei predetti obiettivi e che, a tale scopo, la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze sia accompagnata dagli opportuni accordi di governance;
Considerato che, in relazione al conseguimento dei predetti obiettivi, l'integrale dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze può, in una fase successiva, dare un ulteriore impulso allo sviluppo di ITA S.p.a. e, quindi, con esso, alle sue prospettive industriali e occupazionali;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2022;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Decreta:
Articolo Unico
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. L'alienazione della partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze in ITA S.p.a. potrà essere effettuata, anche in più fasi, attraverso il ricorso, singolo o congiunto, a: i) un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti di ITA S.p.a. e sue controllate e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali, ii) una trattativa diretta da realizzare attraverso procedure competitive trasparenti e non discriminatorie.
3. In caso di offerta pubblica di vendita, al fine di favorire la partecipazione all'offerta dei dipendenti di Italia Trasporto Aereo S.p.a. e delle sue controllate, potranno essere previste per gli stessi forme di incentivazione, tenuto conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione, in termini di quote dell'offerta riservate e/o di prezzo e/o di modalità di finanziamento.
4. In caso di trattativa diretta è assicurato il perseguimento degli obiettivi di sviluppo industriale e di potenziamento dell'attività di ITA S.p.a.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze mantiene una partecipazione di minoranza, non di controllo, in ITA S.p.a. e assicura la definizione di appropriati accordi di governance, al fine di presidiare il perseguimento degli obiettivi di cui alle premesse.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, in una fase successiva e per il perseguimento degli obiettivi di cui alle premesse, a dismettere la quota di minoranza di cui al comma 5 con le medesime modalità e condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
Il presente decreto è sottoposto al controllo preventivo della Corte dei conti e inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.
Roma, 11 febbraio 2022
Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI
Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO
Il Ministro dello sviluppo economico
GIORGETTI
Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione n. 275