
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIRETTIVA 17 gennaio 2022
G.U.R.I. 3 marzo 2022, n. 52
Definizione dei contenuti minimi delle convenzioni tra le società in house statali e le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 4 «Indirizzo politico - amministrativo. Funzioni e responsabilità», in forza del quale «Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;
Visto l'art. 5 «Attribuzioni del Dipartimento del Tesoro» del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, così come successivamente modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2021, n. 161, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze», emanato ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e, in particolare, i) il comma 6, lettera f), con cui sono attribuite alla Direzione VI del Dipartimento del Tesoro, tra le altre, le competenze relative all'esercizio del controllo analogo sulle società in house di competenza del Dipartimento, ii) il comma 7, lettera d), con cui sono attribuite alla Direzione VII del Dipartimento del Tesoro, tra le altre, le competenze concernenti l'analisi e la gestione delle partecipazioni societarie dello Stato, nonchè l'esercizio dei diritti del socio;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e, in particolare, gli articoli 38 in materia di «Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza» e 192 «Regime speciale degli affidamenti in house»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» e, in particolare, l'art. 16, in materia di «società in house»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto l'art. 9 «Attuazione degli interventi del PNRR» del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare i commi 1 e 2, secondo cui:
«Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente» (comma 1);
«Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati» (comma 2);
Visto l'art. 10 «Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici» del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale:
«Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» (comma 1);
«L'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati» (comma 2);
«Ai fini dell'art. 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle centrali di committenza regionali» (comma 3);
«Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società di cui al comma 1 per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali» (comma 4);
«Il Ministero dell'economia e delle finanze definisce, per le società in house statali, i contenuti minimi delle convenzioni per l'attuazione di quanto previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono essere posti a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR, ovvero delle risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi dell'Unione europea 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti» (comma 5);
«Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonchè con il ricorso a competenze - di persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175» (comma 6);
Considerato il coinvolgimento, nelle convenzioni di cui al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, delle società in house allo Stato che, su impulso delle regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, saranno chiamate a fornire supporto tecnico-operativo alla promozione e alla realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e internazionali;
Preso atto della competenza attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze nella definizione, ai sensi al richiamato comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dei contenuti minimi delle convenzioni di cui al comma 5 del medesimo articolo;
Ritenuto di poter ricondurre la definizione dei contenuti minimi delle convenzioni di cui al comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 tra gli atti attribuiti alla competenza dell'organo di governo del Ministero ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ragione della strumentalità delle convenzioni medesime al perseguimento degli interessi di cui sono portatrici le amministrazioni pubbliche coinvolte nella realizzazione degli investimenti pubblici previsti dal PNRR, così come previsto al predetto art. 10;
Emana
la seguente direttiva:
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società in house alle amministrazioni centrali dello Stato, qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e internazionali.
2. Le convenzioni stipulate in forza del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'espletamento delle attività di cui al comma 4 del medesimo articolo, si conformano ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e sono definite nel rispetto dei contenuti minimi di seguito elencati:
a. indicazione che le società operano quali soggetti in house delle amministrazioni centrali dello Stato;
b. indicazione dell'impegno delle società in house ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
c. richiamo della disciplina posta da fonti di rango primario, regolamentare e statutario in forza della quale è ammesso il ricorso alle convenzioni di cui al primo paragrafo del presente articolo, nonchè dell'autorizzazione, ad opera delle amministrazioni centrali alle quali le società risultino in house, alla stipula delle convenzioni medesime;
d. richiamo della clausola statutaria che obbliga le società in house ad effettuare oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad esse affidati dalle amministrazioni centrali;
e. indicazione, da parte delle società in house, dell'eventuale svolgimento, nella misura inferiore al 20% del fatturato, di attività ad esse affidate da soggetti diversi dalle amministrazioni centrali dello Stato (c.d. extra house);
f. indicazione dell'avvenuta verifica annuale, da parte delle amministrazioni centrali cui le società risultino in house, dell'effettiva realizzazione della percentuale di fatturato citata alla lettera d), quale condizione prevista dall'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;
g. impegno della società, ove dovesse essere acclarato il mancato rispetto del limite del 20% del fatturato riconducibile agli affidamenti «extra house», a sanare l'irregolarità entro il termine di tre mesi, decorrenti dal momento in cui l'irregolarità medesima si è manifestata, rinunciando a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, nella misura corrispondente a quella necessaria a ripristinare il rispetto del predetto limite del 20%, coerentemente con quanto stabilito all'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
h. previsione di elaborazione di tabelle riepilogative recanti la ripartizione tra affidamenti in house ed extra house e contenenti l'indicazione dei corrispettivi totali rivenienti dalle convenzioni, per la successiva trasmissione alle amministrazioni cui è attribuita la competenza per l'esercizio del controllo analogo;
i. indicazione dell'avvenuta preventiva valutazione, da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, della congruità economica dell'offerta del soggetto in house, secondo quanto previsto dall'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in conformità del disposto normativo di cui al comma 3 dell'art. 10, secondo cui «la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle centrali di committenza regionali»;
j. indicazione dei termini di validità temporale entro i quali le convenzioni dispiegano i propri effetti giuridici;
k. individuazione delle fattispecie al cui ricorrere è in facoltà delle parti contraenti recedere dalla convenzione sottoscritta;
l. specificazione dell'oggetto dell'atto convenzionale, articolato in piani di attività, completo di un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell'IVA, nell'ambito del corrispettivo complessivo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento, al fine di agevolare la pianificazione finanziaria connessa alle singole attività;
m. indicazione del corrispettivo previsto per le prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni, calcolato al netto dell'IVA, ove dovuta, nella misura tale da consentire la copertura dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla società in house per le attività previste dalle convenzioni;
n. individuazione del soggetto - o, eventualmente, dei soggetti - su cui gravano gli oneri e le spese derivanti dalle convenzioni, unitamente alle modalità di riparto di spese, onorari ed oneri fiscali eventualmente dovuti per la sottoscrizione ed il perfezionamento della convenzione, nonchè delle correlate fonti di copertura finanziaria;
o. eventuali clausole penali da applicare in caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni disciplinate dalle convenzioni;
p. le modalità cui dover ricorrere per la corresponsione del corrispettivo pattuito, al fine di poterne assicurare il pagamento nei tempi coerenti con l'effettivo stato di avanzamento delle relative attività, nel rispetto della normativa vigente;
q. individuazione delle condizioni, dei termini e modalità di rilascio di eventuali cauzioni o garanzie per la copertura dei rischi connessi all'esecuzione delle attività previste dalla convenzione;
r. termini e modalità di rendicontazione, prevedendo che siano riconosciuti i costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi di una quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'art. 67, comma 5, lettera c), del regolamento CE 1303/2013. A tal riguardo, è opportuno, altresì, prevedere un adeguato sistema di contabilità analitica per centri di costo, nonchè un meccanismo di imputazione e quantificazione dei costi, diretti e indiretti, tale da agevolare le attività di monitoraggio e valutazione ad opera delle amministrazioni affidanti e controllanti;
s. definizione, nel caso di convenzioni aventi validità pluriennale, di un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell'IVA, nell'ambito del corrispettivo complessivo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento;
t. ogni disposizione utile a dare contezza delle risorse umane interne e/o esterne alle società in house, cui si ritiene di dover ricorrere per lo svolgimento delle attività disciplinate dalle convenzioni, motivandone le ragioni;
u. previsione secondo cui, ove per l'esecuzione delle attività disciplinate dalla convenzione la società debba ricorrere al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ciò avvenga in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto stabilito agli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo;
v. definizione degli strumenti cui ricorrere, da parte delle amministrazioni affidanti e controllanti, per l'esercizio dell'attività di controllo sul regolare andamento delle attività oggetto delle convenzioni medesime e sui costi sostenuti per la loro attuazione;
w. previsione relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
x. individuazione degli strumenti di risoluzione delle controversie, con indicazione della relativa sede;
y. previsione dell'impegno, da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, a trasmettere, con cadenza annuale, alle amministrazioni centrali cui le società risultino in house, un resoconto sullo stato di attuazione delle convenzioni, con indicazione delle somme erogate e di quelle eventualmente ancora da erogare, nonchè delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività delle società in house;
z. la designazione, ad opera di ciascuna delle parti contraenti, dei responsabili per la gestione amministrativa della convenzione, unitamente ai soggetti individuati in veste di referenti, ove diversi dai responsabili;
aa. l'impegno, assunto in capo ai soggetti contraenti, a garantire il rispetto delle disposizioni legislative interne e dell'Unione europea in ordine alla riservatezza dei dati e delle informazioni apprese nell'espletamento delle attività disciplinate dalle convenzioni.
La presente direttiva sarà trasmessa ai competenti organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 gennaio 2022
Il Ministro: FRANCO
Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 186