
Per la proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, fino al 31 dicembre 2023, si rimanda all'art. 1-bis, comma 1, del D.L. 2 marzo 2023, n. 16, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, fino al 31 dicembre 2024, all'art. 1, comma 393, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
DELIBERA CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2022
G.U.R.I. 10 marzo 2022, n. 58
Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del grave contesto emergenziale in atto nel territorio dell'Ucraina.
Per la proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, fino al 31 dicembre 2023, si rimanda all'art. 1-bis, comma 1, del D.L. 2 marzo 2023, n. 16, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, fino al 31 dicembre 2024, all'art. 1, comma 393, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 25 febbraio 2022
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), l'art. 24 e l'art. 29;
Considerato che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell'area;
Considerato che gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile;
Considerato che in pari data, la citata richiesta è stata integrata individuando ulteriori tipologie di beni connessi con l'evoluzione della situazione e per finalità di primo soccorso;
Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare supporto alle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione interessata;
Vista la nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 24 febbraio 2022 con la quale si chiede l'attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018 per le suindicate finalità;
Considerato che l'offerta di assistenza da parte del Governo italiano è stata presentata tramite il sistema Common emergency communication and information system (CECIS) dell'Unione europea;
Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti;
Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;
Ritenuto, pertanto, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera dello stato di emergenza per intervento all'estero;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
Per la proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, fino al 31 dicembre 2023, si rimanda all'art. 1-bis, comma 1, del D.L. 2 marzo 2023, n. 16, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, fino al 31 dicembre 2024, all'art. 1, comma 393, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
1. In considerazione di quanto espresso in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per tre mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.
2. Per l'attuazione degli interventi urgenti di supporto alle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione interessata, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede, ai sensi degli articoli 25 e 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nel limite di euro 3.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI