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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 marzo 2022 

G.U.R.I. 25 marzo 2022, n. 71

Approvazione del disciplinare del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola. 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e, in particolare, l'art. 224-ter, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che prevede l'istituzione di un sistema unitario di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola;

Visto il comma 1 del predetto art. 224-ter della legge 18 luglio 2020, n. 77 [N.d.R. recte: legge 17 luglio 2020, n. 77], il quale stabilisce che è necessario procedere con la definizione di uno specifico disciplinare riportante l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche, ossia il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola;

Visto il comma 4 del predetto art. 224-ter della legge 18 luglio 2020, n. 77 [N.d.R. recte: legge 17 luglio 2020, n. 77], secondo cui il disciplinare del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola si basa, in sede di prima applicazione, sulle linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla legge 3 febbraio 2011, n. 4 alle cui procedure si fa riferimento per l'adesione del sistema di certificazione, opportunamente integrate con i principi della sostenibilità economica ambientale e sociale;

Visto il comma 5 del medesimo art. 224-ter, il quale stabilisce che il disciplinare del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola è approvato con decreto ministeriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa acquisizione del parere dell'Organismo tecnico scientifico di cui all'art. 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 4890 dell'8 maggio 2014;

Visto il decreto dipartimentale DIPEISR del 23 giugno 2021, n. 288989 che stabilisce le modalità operative per dare esecuzione al sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola ed, in particolare, l'art. 2 che conferisce al Comitato della sostenibilità vitivinicola (CoSvi) il compito di definire il disciplinare di produzione di cui all'art 5 dell'art. 224-ter della legge istitutiva;

Visto il decreto direttoriale PIUE del 5 ottobre 2021, n. 505553 che nomina il Comitato della sostenibilità vitivinicola (CoSvi);

Vista la presenza di sistemi di certificazione (Equalitas, VIVA) e di sistemi di autovalutazione (Tergeo) a livello nazionale, esistenti alla data del decreto dipartimentale 23 giugno 2021, n. 288989 e che hanno contribuito al lavoro di armonizzazione per la definizione del disciplinare;

Visto il disciplinare del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, definito nel documento denominato «Sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola - Disciplinare 2022» redatto e approvato dal CoSVi in data 21 gennaio 2022;

Acquisito il parere espresso in data 8 febbraio 2022 dall'Organismo tecnico scientifico di cui al comma 5 dell'art. 224-ter della citata legge 18 luglio 2020, n. 77 [N.d.R. recte: legge 17 luglio 2020, n. 77], contenente alcune osservazioni in ordine alla necessità di tener conto della sostanziale coerenza del disciplinare della sostenibilità vitivinicola con lo specifico standard vitivinicolo del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata - SQNPI e di rinviare all'annualità 2023 gli ulteriori impegni, che saranno definiti anche a seguito del completamento del processo programmatorio della Politica agricola comune 2023-2027;

Considerato che il recepimento delle osservazioni espresse con il suddetto parere, da innestare nel quadro giuridico definito dalla richiamata legge che istituisce il sistema di certificazione della sostenibilità vitivinicola, concretizza uno stato di equivalenza tra certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola e quella del Sistema di qualità nazionale della produzione integrata (SQNPI);

Considerato inoltre che per l'annualità 2022 si rende opportuno avviare la certificazione della sostenibilità vitivinicola avvalendosi della predetta equivalenza, utilizzando procedure, standard e segno distintivo in regime SQNPI, in attesa del completamento del processo di integrazione dei diversi sistemi, da portare a termine nell'annualità 2023, anche a seguito dell'approvazione del Piano strategico della politica agricola comune 2023-2027;

Ritenuto che detto sistema di equivalenza, per l'annualità 2022, possa essere riconosciuto anche per gli altri sistemi di certificazione della sostenibilità esistenti a livello nazionale ai fini del rilascio della certificazione della sostenibilità vitivinicola;

Decreta:

Art. 1

Disciplinare di sostenibilità vitivinicola

1. E' approvato il disciplinare del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, di seguito disciplinare, istituito ai sensi dell'art. 224-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, costituito dall'insieme delle regole produttive adottate nell'ambito dell'intera filiera, a partire dalle pratiche in campo fino a quelle per l'immissione del prodotto sul mercato.

2. Il disciplinare, per l'annualità 2022, coerentemente con le disposizioni del comma 4 della legge che istituisce il sistema di certificazione, si identifica nello standard specifico della filiera vitivinicola nell'ambito del «Sistema di qualità nazionale della produzione integrata», di seguito SQNPI, integrato dagli impegni aggiuntivi di cui alla «certificazione facoltativa transitoria», parte integrante della norma SQNPI - adesione gestione controllo rev. 11 del 16 novembre 2021, paragrafo 2.1.

Art. 2

Adesione al sistema di certificazione della sostenibilità vitivinicola, segno distintivo, equivalenza

1. L'adesione al sistema di certificazione della sostenibilità vitivinicola è volontaria e avviene, da parte di aziende singole o associate, attraverso le modalità di adesione, gestione e controllo già in uso per il Sistema di qualità nazionale della produzione integrata (SQNPI).

2. La conformità alle disposizioni del «disciplinare» in regime SQNPI viene attestata, per l'annualità 2022, dall'organismo di controllo mediante il rilascio del certificato di sostenibilità della filiera vitivinicola. L'acquisizione del predetto certificato consente di utilizzare il segno distintivo SQNPI.

3. I sistemi di certificazione della sostenibilità vitivinicola esistenti a livello nazionale alla data del decreto ministeriale 23 giugno 2021, n. 288989, attenendosi alle procedure di cui ai commi 1 e 2, sono considerati conformi al disciplinare di cui all'art. 1 e sono autorizzati all'utilizzo del relativo segno distintivo.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2022

Il Capo del Dipartimento: BLASI

ALLEGATO

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' DELLA FILIERA VITIVINICOLA DISCIPLINARE 2022

Indice

1. Premessa

2. Integrazione al disciplinare

A. Fase agricola

A.1. Sostenibilità ambientale

A.1.1. Registrazioni

A.2. Sostenibilità sociale

B. Fase post raccolta e trasformazione

B.1. Sostenibilità ambientale

B.2. Sostenibilità sociale

B.3. Sostenibilità economica

1. Premessa

Il disciplinare alla base del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, di seguito disciplinare, riporta l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche finalizzate a garantire il rispetto dell'ambiente, la qualità e sicurezza alimentare, la tutela dei lavoratori e dei cittadini, un adeguato reddito agricolo. In sede di prima applicazione, il disciplinare fa riferimento alle procedure, ai principi e alle disposizioni contenute nelle «linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola», di cui alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, da integrare tenendo conto, sia per la fase di campo che di cantina, delle prescrizioni e dei requisiti previsti da norme cogenti o volontarie, nazionali o internazionali, e dei più recenti orientamenti in materia di sostenibilità dei processi produttivi della filiera vitivinicola.

Il presente disciplinare stabilisce le condizioni di ammissione e gli obblighi che le aziende vitivinicole devono rispettare ai fini della certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola. Detto disciplinare integra le LGN di produzione integrata delle colture e contiene i seguenti documenti:

LGN di produzione integrata delle colture «Sezione difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti 2022» e relativa scheda colturale «VITE»;

LGN di produzione integrata delle colture «Tecniche agronomiche 2022» e relativa scheda colturale «VITE»;

LGN di produzione integrata delle colture «Modalità di adesione e gestione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) 2022»;

piano dei controlli del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (LGNPC_2022_rev_8_Alleg_I).

Le integrazioni dei suddetti documenti sono le seguenti:

a) per la fase agricola:

1 - il capitolo «Mantenimento dell'agrosistema naturale» delle LGN di produzione integrata delle colture «Tecniche agronomiche 2022» è integrato con i requisiti specifici per la protezione delle superfici naturali/semi-naturali e delle specie protette che caratterizzano il territorio;

2 - nelle LGN di produzione integrata delle colture «Modalità di adesione e gestione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) 2022» è inserito il nuovo capitolo «Sostenibilità sociale», che riporta i requisiti relativi alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori e agli adempimenti di natura contrattualistica;

3 - il capitolo «Registrazioni» delle LGN di produzione integrata delle colture «Modalità di adesione e gestione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) 2022» è integrato con il requisito specifico relativo al monitoraggio del consumo della risorsa «acqua».

b) per la fase post raccolta e trasformazione:

1 - il capitolo «Requisiti a carico dell'operatore in fase post raccolta» delle LGN di produzione integrata delle colture «Modalità di adesione e gestione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) 2022» è integrato con tutti i requisiti ambientali, sociali ed economici relativi a questa fase.

c) il piano dei controlli del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (LGNPC_2022_rev_8_Alleg_I) è integrato con i requisiti di cui all'allegato «Sostenibilità Vitivinicola_2022_Allegato_I».

2. Integrazione al disciplinare

Nell'ambito del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, i requisiti di sostenibilità della filiera vitivinicola che integrano le LGN sono identificati da un codice «FV» (Filiera vitivinicola) e con la lettera:

A, riferita alla fase agricola;

T, riferita alla fase di trasformazione,

seguiti da un numero progressivo.

A. Fase agricola

Sono di seguito riportati i requisiti aggiuntivi degli operatori nella fase di coltivazione, che rispondono ai requisiti di sostenibilità della filiera vitivinicola.

A.1. Sostenibilità ambientale

A.1.1. Registrazioni

L'operatore deve mantenere un registro aggiornato degli utilizzi di acqua e determina i consumi adottando prioritariamente contatori volumetrici applicati alle condotte principali (da pozzo o da corpo idrico superficiale, es. canale) o effettuando stime basandosi su portata/tempo di erogazione.

A.1.2. Mantenimento dell'agroecosistema naturale

Sono inclusi in questa sezione i requisiti che comprendono la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi degli elementi naturali e non, caratteristici di una determinata zona.

Le azioni di protezione delle superfici naturali e semi-naturali sono finalizzate a preservarne l'estensione, la struttura ecosistemica e a garantirne l'interconnessione.

L'azienda, a seguito di impianti di nuovi vigneti, non riduce in modo significativo l'estensione di boschi presenti sulle sue superfici, ovvero identifica i nuovi impianti in progettazione o effettuati nel periodo di riferimento e verifica l'estensione e le caratteristiche dell'area preesistente.

Qualora l'azienda possegga una superficie coltivata superiore ai 15 ettari, questa gestisce aree non coltivate, non costruite, non soggette a pascolo (incolti funzionali); i disciplinari regionali definiscono la percentuale di destinazione ad area semi-naturale.

Le specie protette sono tutelate a livello normativo e costituiscono un importante elemento dell'agroecosistema; l'azienda ha consapevolezza rispetto alla presenza di specie protette all'interno del territorio sul quale insistono la proprietà e i terreni in diretta gestione.

L'azienda possiede un elenco aggiornato delle specie vegetali o animali minacciate e protette presenti sul territorio sul quale insistono la proprietà e i terreni in diretta gestione, basato su fonti ufficiali disponibili presso gli enti preposti.

Per almeno l'1% della superficie l'azienda garantisce la presenza di colture foraggere per gli insetti pronubi (inclusa la gestione del l'interfila).

A.2. Sostenibilità sociale

I consumatori, consapevoli dei problemi sociali che sempre più affliggono diverse realtà produttive a livello globale (lavoro minorile, caporalato, sfruttamento delle categorie più deboli o svantaggiate in genere), richiedono una sempre maggiore attenzione sulle varie fasi dei processi produttivi aziendali e sul loro impatto rispetto al territorio in cui è inserita l'organizzazione, sulle condizioni di lavoro degli addetti e sul rispetto dei diritti umani.

L'azienda si preoccupa di formare i lavoratori sulle tematiche inerenti la sostenibilità, aumentando in questo modo la loro consapevolezza e competenza rispetto al proprio lavoro, in un'ottica di crescita aziendale.

Premesso che l'azienda deve rispettare le normative obbligatorie sulla contrattualistica del lavoro e sulla salvaguardia dei diritti dei lavoratori, la stessa deve poter dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di legge attraverso la raccolta dei documenti obbligatori (a titolo esemplificativo, contratti e/o comunicazioni previdenziali). Tale prescrizione è da intendersi sia per personale dipendente dell'azienda, sia per dipendenti forniti da agenzie interinali/cooperative di servizi.

L'azienda conosce i principali dati anagrafici, si accerta dell'esistenza e della completezza della documentazione prevista dalle normative cogenti (nazionalità, permesso di soggiorno, ecc.) e per questo motivo dispone di un elenco aggiornato dei lavoratori. Nel caso di personale reclutato tramite agenzie interinali/cooperative/agenzie esterne, l'azienda si attiva per raccogliere la documentazione attestante la corretta applicazione delle prescrizioni contrattuali previste (DURC).

B. Fase post raccolta e trasformazione

Sono di seguito riportati i requisiti aggiuntivi degli operatori e delle strutture della fase post-raccolta e trasformazione, che rispondono ai requisiti di sostenibilità della filiera vitivinicola.

B.1. Sostenibilità ambientale

L'operatore deve identificare, caratterizzare e gestire le aree semi-naturali non coltivate presenti sul territorio sul quale insistono la proprietà e i terreni in diretta gestione, ovvero deve registrare su mappe catastali o cartografia GIS tali aree (principalmente boschi, corpi idrici, parchi, muretti a secco, siepi etc.) e prevedere azioni volte a conservarne la biodiversità (esempi: realizzazione e ripristino di siepi, nidi artificiali, invasi d'acqua, muretti a secco, inerbimento polifita, sfalcio alternato dei filari).

L'operatore deve monitorare e gestire la produzione dei reflui dell'impianto di trasformazione e/o di condizionamento.

L'operatore deve registrare il consumo di acqua dolce prelevata da corpo idrico superficiale o di falda e utilizzata nell'impianto di trasformazione e/o condizionamento.

L'azienda definisce e applica un programma di monitoraggio e gestione delle risorse idriche impiegate presso le installazioni incluse nei propri confini organizzativi ed esteso alle sole operazioni legate al settore vitivinicolo. Con cadenza almeno annuale, l'azienda effettua un riesame dei propri processi, con lo scopo di individuare nuove possibili modalità tecnico-operative che, a parità di garanzia dei requisiti qualitativi del processo, minimizzino i consumi idrici e/o energetici.

L'operatore deve disporre di informazioni relative a:

peso medio della bottiglia di vetro;

consumi energetici della cantina per litro di vino prodotto.

L'operatore monitora:

il consumo e la produzione o l'acquisto di energia da fonti rinnovabili certificate;

il peso medio della bottiglia di vetro utilizzata;

l'uso di materiali di confezionamento riciclabili o riciclati.

B.2. Sostenibilità sociale

In Italia la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Le regole di base in materia di obblighi e garanzie per i provvedimenti disciplinari sono dettate dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970). L'individuazione concreta dei comportamenti non consentiti e delle relative sanzioni avviene in genere con i contratti collettivi nazionali (CCNL) e in seconda battuta con i regolamenti aziendali predisposti dal datore di lavoro.

L'azienda pertanto verifica che i lavoratori reclutati tramite agenzie interinali/cooperative/agenzie esterne siano assunti con un contratto conforme al CCNL.

L'azienda inoltre deve rispettare la normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori, calcolando per tutti i lavoratori/dipendenti l'indice di frequenza e l'indice di gravità degli infortuni sul lavoro, monitorandone l'andamento nel tempo.

Sempre di più negli ultimi anni è evidente che un'azienda non può prescindere dal costruire un rapporto proattivo con il territorio di appartenenza e la comunità in cui opera e per questo deve avviare un confronto su problematiche o aspetti della propria attività che possono avere impatti negativi sulla collettività in cui è inserita. Per questo motivo l'azienda deve predisporre un sistema che permetta di raccogliere ogni tipo di segnalazione o comunicazione proveniente dall'esterno per esaminarle nell'ottica di individuare possibili spunti di miglioramento.

L'azienda si preoccupa di formare i lavoratori sulle tematiche inerenti alla sostenibilità, garantendo una corretta manutenzione e utilizzo delle attrezzature e macchine per prevenire incidenti sul lavoro e aumentando in questo modo la loro consapevolezza e competenza rispetto al proprio lavoro, in un'ottica di crescita aziendale.

Premesso che l'azienda deve rispettare le normative obbligatorie sulla contrattualistica del lavoro e sulla salvaguardia dei diritti dei lavoratori, la stessa deve poter dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di legge attraverso la raccolta dei documenti obbligatori (a titolo esemplificativo, contratti e/o comunicazioni previdenziali). Tale prescrizione è da intendersi sia per personale dipendente dell'azienda, sia per dipendenti forniti da agenzie interinali/cooperative di servizi.

L'azienda conosce i principali dati anagrafici, si accerta dell'esistenza e della completezza della documentazione prevista dalle normative cogenti (nazionalità, permesso di soggiorno, ecc.) e per questo motivo dispone di un elenco aggiornato dei lavoratori comprensivo di indicazione del tipo di contratto applicato, della provenienza del lavoratore, genere, età, durata del contratto, durata del rapporto di lavoro.

L'azienda effettua annualmente il calcolo del turnover.

Nel caso di personale reclutato tramite agenzie interinali/cooperative/agenzie esterne, l'azienda si attiva per raccogliere la documentazione attestante la corretta applicazione delle prescrizioni contrattuali previste (Durc).

L'azienda, nel comunicare i risultati raggiunti in materia di sostenibilità (e quindi anche l'avvenuta certificazione), si attiene al rispetto di quanto previsto nel presente documento, fornendo informazioni trasparenti e veritiere e ponendo attenzione ad evitare messaggi ingannevoli o fuorvianti.

B.3. Sostenibilità economica

L'azienda è invitata a svolgere attività di sponsorizzazione e/o donazioni a favore di enti e/o istituzioni non riconducibili alla sua proprietà (conservando le attestazioni di avvenuto pagamento), dimostrando così il suo ruolo proattivo sul territorio di appartenenza.

L'azienda promuove la riduzione degli sprechi e la valorizzazione delle risorse nell'ottica dell'economia circolare (es. identifica il materiale di scarto o i sottoprodotti della propria attività riutilizzati, i materiali ecocompatibili utilizzati).

L'azienda valuta periodicamente le modalità con cui opera nell'ottica di migliorare la propria sostenibilità sotto il profilo ambientale (minimizzando i consumi idrici e/o energetici, utilizzando materiali di confezionamento riciclabili o riciclati), sociale (minimizzando il rischio di infortunio per i lavoratori) ed economico (dimostrando gli investimenti sostenuti).

FASE AGRICOLA

FASE POST RACCOLTA - TRASFORMAZIONE