
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 marzo 2022
- Allegato al Comunicato Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato nella G.U.R.I. 30 marzo 2022, n. 75
Modalità operative e disciplina per l'esecuzione dei controlli ex post di cui al regolamento (UE) 2017/821.
DIV. IV - POLITICHE PER LE PMI, IL MOVIMENTO COOPERATIVO E LE STARTUP INNOVATIVE.
RESPONSABILITA' SOCIALE E COOPERAZIONE INDUSTRIALE INTERNAZIONALE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;
VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;
VISTO il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L130 del 19 maggio 2017;
CONSIDERATA la rettifica del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 127/2 del 23 maggio 2018;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/429 della Commissione dell'11 gennaio 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 per quanto riguarda la metodologia e i criteri per la valutazione e il riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 75 del 19 marzo 2019;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/1588 della Commissione, del 25 giugno 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le soglie relative ai volumi per i minerali di tantalio o niobio e loro concentrati, i minerali di oro e loro concentrati, gli ossidi e idrossidi di stagno, i tantalati e i carburi di tantalio, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 360 del 30 ottobre 2020;
VISTA la raccomandazione (UE) 2018/1149 della Commissione del 10 agosto 2018 relativa agli orientamenti non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento ai sensi del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 208 del 17 agosto 2018;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
VISTO il decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, recante "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e in particolare, l'articolo 21 in materia di delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821;
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 13, recante "Attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 39 del 16 febbraio 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico", pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 260 del 30 ottobre 2021;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 novembre 2021, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2022, registrato dalla Corte dei conti il 1 marzo 2022 al n. 165, con il quale il dott. Maurizio Montemagno è stato nominato Direttore generale della Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico;
Decreta:
Modalità operative e disciplina per l'esecuzione dei controlli ex post di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) 2017/821 e agli articoli da 5 a 7 del decreto legislativo n. 13/2021.
Definizioni
Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) "Autorità": Autorità nazionale competente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 13/2021, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo nella persona del Direttore generale pro tempore della Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico;
b) "catena di approvvigionamento minerario": insieme di attività, organizzazioni, attori, tecnologie, informazioni, risorse e servizi correlati con il trasporto e la lavorazione dei minerali dal sito di estrazione alla loro integrazione nel prodotto finito;
c) "catena di custodia o sistema di tracciabilità della catena di approvvigionamento": la documentazione degli operatori economici indicati in successione ai quali incombe la responsabilità dei minerali e dei metalli nei loro spostamenti lungo la catena di approvvigionamento;
d) "Comitato": Comitato per il coordinamento delle attività di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 13/2021;
e) "decreto legislativo": decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 13, recante "Attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio";
f) "DGPIIPMI": Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del MiSE;
g) "Divisione IV": Divisione IV "Politiche per le PMI, il movimento cooperativo e le startup innovative. Responsabilità sociale e cooperazione industriale internazionale" della DGPIIPMI;
h) "dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento": obblighi incombenti agli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro per quanto riguarda i loro sistemi di gestione, gestione del rischio, audit di terzi indipendenti e comunicazione delle informazioni, al fine di identificare e affrontare i rischi reali e potenziali connessi con le zone di conflitto o ad alto rischio, onde evitare o attenuare gli effetti negativi associati alle attività di approvvigionamento;
i) "fonderia e raffineria": ogni persona fisica o giuridica che svolge forme di metallurgia estrattiva che comprendono le fasi della trasformazione finalizzata a produrre il metallo a partire da un minerale;
j) "fonderie e raffinerie responsabili globali": le fonderie e raffinerie situate all'interno o all'esterno dell'Unione che si ritiene soddisfino i requisiti di cui al regolamento;
k) "importatore dell'Unione": la persona fisica o giuridica che dichiara i minerali o i metalli ai fini dell'immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o ogni persona fisica o giuridica per conto della quale è rilasciata tale dichiarazione, come indicato nei dati supplementari 3/15 e 3/16 ai sensi dell'allegato B del regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/2446;
l) "Guida OCSE sul dovere di diligenza": Guida OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, compresi tutti gli allegati e i supplementi (versione inglese https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECDDue-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf) (versione italiana https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157253.pdf;
m) "meccanismo per il trattamento dei reclami": sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi, che consenta alle parti interessate, inclusi gli informatori, di esprimere le proprie preoccupazioni in merito alle circostanze dell'estrazione, del commercio e del trattamento di minerali in zone di conflitto o ad alto rischio e della loro esportazione da tali zone;
n) "minerali e metalli": i minerali (minerali e concentrati contenenti stagno, tantalio o tungsteno, e oro) elencati nella parte A e i metalli (metalli contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno o oro) elencati nella parte B dell'allegato I del regolamento (UE) 2017/821
o) "MiSE": Ministero dello sviluppo economico;
p) "metalli riciclati": prodotti rigenerati destinati al consumatore finale o postconsumo, o scarti di metalli lavorati creati durante la fabbricazione dei prodotti, compresi i materiali metallici in eccesso, obsoleti, difettosi e di scarto contenenti metalli raffinati o lavorati suscettibili di essere riciclati per la produzione di stagno, tantalio, tungsteno od oro. Ai fini di tale definizione, i minerali parzialmente lavorati, non lavorati o che costituiscono un sottoprodotto di una diversa vena estrattiva non sono considerati metalli riciclati;
q) "piano di gestione del rischio": la risposta scritta di un importatore dell'Unione ai rischi rilevati nella catena di approvvigionamento sulla base dell'allegato III della "Guida OCSE sul dovere di diligenza";
r) "piattaforma web": sito istituzionale (https://anc3tg.mise.gov.it/) di cui si dota l'Autorità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 13/2021;
s) "regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento" o "regime sul dovere di diligenza": insieme di procedure, strumenti e meccanismi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento su base volontaria, inclusi audit da parte di terzi indipendenti, sviluppato e controllato da governi, associazioni settoriali o gruppi di organizzazioni interessate;
t) "regolamento": regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio;
u) "sottoprodotto": un minerale o un metallo che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento, che è stato ottenuto dalla trasformazione di un minerale o un metallo esulante dall'ambito di applicazione del regolamento e che non sarebbe stato ottenuto senza la trasformazione del minerale o metallo primario esulante dall'ambito di applicazione del medesimo;
v) "strategia in materia di catena di approvvigionamento": una strategia di catena di approvvigionamento conforme all'allegato II della "Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza" che illustra i rischi di effetti negativi gravi che possono essere associati all'estrazione, al commercio e al trattamento di minerali in zone di conflitto o ad alto rischio e alla loro esportazione da tali zone
w) "zone di conflitto o ad alto rischio": zone teatro di conflitti armati, fragili in quanto reduci da conflitti o zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, o da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina la realizzazione dei controlli ex post, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo, ai sensi dei seguenti articoli del regolamento: articolo 3 "Conformità degli importatori dell'Unione con gli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento", articolo 4 "Obblighi connessi al sistema di gestione", articolo 5 "Obblighi connessi alla gestione del rischio", articolo 6 "Obblighi connessi alla realizzazione di audit da parte di soggetti terzi", articolo 7 "Obblighi di comunicazione", articolo 11 "Controlli ex post degli importatori dell'Unione", articolo 12 "Documentazione relativa ai controlli ex post degli importatori dell'Unione" e articolo 13 "Cooperazione e scambio di informazioni".
2. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento, ha la responsabilità di assicurare l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento, è responsabile dell'esecuzione dei controlli ex post secondo le modalità stabilite nel medesimo regolamento e agli articoli da 5 a 7 del decreto legislativo.
3. Gli importatori dell'Unione soggetti ai controlli ex post sono quelli i cui volumi annui di importazione risultano pari o superiori alle soglie stabilite nell'allegato I dello stesso, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/1588, ivi compresi gli importatori che partecipano a regimi per l'esercizio del dovere di diligenza riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 del regolamento, gli importatori che figurano nell'elenco delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali di cui all'articolo 9 del regolamento, come pure quelli che si approvvigionano dalle medesime fonderie e raffinerie responsabili globali.
4. L'Autorità, come richiamato all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento, esegue i controlli ex post con un approccio basato sul rischio, ovvero con priorità nei confronti degli importatori dell'Unione con i più alti volumi di importazione annua, degli importatori le cui importazioni di minerali e metalli provengono da zone di conflitto o ad alto rischio o le attraversano e degli importatori le cui attività sono legate agli indicatori di rischio di cui alla raccomandazione (UE) 2018/1149 della Commissione europea. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento, la Commissione europea fornisce un elenco indicativo, non esaustivo e aggiornato con frequenza trimestrale, di zone di conflitto o ad alto rischio pubblicato all'indirizzo web https://www.cahraslist.net/. Gli importatori dell'Unione che si riforniscono in zone di conflitto o ad alto rischio non figuranti nel citato elenco sono tenuti a rispettare gli obblighi del regolamento.
5. L'Autorità dispone i controlli ex post anche nei casi in cui venga a conoscenza di informazioni pertinenti e comprovate, fornite da terzi e relative all'osservanza del regolamento da parte di un importatore dell'Unione.
Programma annuale dei controlli ex post
1. L'Autorità predispone il programma annuale dei controlli ex post definendo la lista degli importatori soggetti a tali controlli sulla base dei dati che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, relativamente ai volumi importati nell'anno precedente a quello di riferimento nel quale si svolgono i controlli ex post, riguardanti le dichiarazioni doganali dell'importatore al momento dell'immissione in libera pratica dei minerali e metalli inclusi nel regolamento. Per la definizione del menzionato programma l'Autorità opera con approccio basato sul rischio, così come rappresentato al precedente articolo 2, comma 4.
2. L'Autorità, ai fini della valutazione e della determinazione del volume totale delle importazioni annue di minerali e metalli, oltre a quanto richiamato al precedente comma 1, utilizza ogni informazione, complementare e pertinente, relativa ai singoli importatori dell'Unione e ottenibile dagli altri Stati membri e dalla Commissione europea.
3. L'Autorità, previa acquisizione del parere del Comitato, con decreto direttoriale approva il programma annuale dei controlli ex post.
Soggetti incaricati dell'esecuzione dell'attività istruttoria dei controlli ex post
1. L'Autorità esegue i controlli ex post avvalendosi di personale incaricato, appartenente ai ruoli del MiSE, in servizio presso la DGPIIPMI, individuato a seguito di una specifica procedura di selezione, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e, in particolare, delle previsioni dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo, secondo i criteri di cui all'articolo 1 della legge n. 190/2012 e ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990.
2. L'Autorità, per l'esecuzione dei controlli ex post, può ricorrere anche alla collaborazione di personale specializzato in possesso dei requisiti necessari alla esecuzione delle sopra menzionate attività, appartenente ad enti strumentali o ad altri soggetti pubblici, regolandone i rapporti mediante appositi accordi.
3. Il personale di cui ai precedenti commi 1 e 2, nell'esercizio delle proprie funzioni, si intende incaricato di pubblico servizio.
Ruoli e azioni
1. Il dirigente pro tempore della DGPIIPMI - Divisione IV assegna a sé o ad altro personale incaricato di cui al precedente articolo 4, commi 1 e 2, la responsabilità della fase istruttoria del procedimento di controllo ex post e, nel caso, di ogni altro adempimento e atto endoprocedimentale di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo.
2. L'Autorità adotta i provvedimenti finali relativi ai procedimenti di controllo ex post di cui all'articolo 5 del decreto legislativo, alla prescrizione di misure correttive di cui all'articolo 6 del decreto legislativo, alla irrogazione di sanzioni amministrative di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità dello specifico inadempimento da parte dell'importatore, conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. L'Autorità si avvale del supporto di un segretariato, istituito presso la DGPIIPMI - Divisione IV, con il compito di coadiuvare la stessa nello svolgimento dei propri compiti e funzioni di cui agli articoli da 5 a 7 del decreto legislativo, assicurandone anche la gestione amministrativa e operativa.
Modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento di controllo ex post
1. Ogni comunicazione, relativa ai procedimenti e alle attività previsti dal presente atto, tra l'Autorità, il personale incaricato e l'importatore è effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC). In conformità alla legge n. 241/1990 e secondo quanto richiamato all'articolo 5 del decreto legislativo, l'Autorità notifica l'avvio del procedimento di controllo ex post all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'importatore, trasmettendo la medesima, per conoscenza, anche al personale incaricato dello svolgimento dell'attività istruttoria di cui al successivo articolo 7.
2. La notifica di cui al precedente comma 1 prevede, tra l'altro:
i. trasmissione di un link, per l'accesso alla piattaforma web dell'Autorità, che sarà utilizzata come strumento informatizzato per la gestione tecnico-amministrativa del procedimento di controllo ex post e di ogni ulteriore e conseguente adempimento previsto dal decreto legislativo;
ii. richiesta di presentazione di documentazione e di ogni altra informazione probatoria, utili ai fini degli adempimenti agli obblighi previsti dal regolamento come già richiamati al precedente articolo 2, comma 1;
iii. richiesta di compilazione della specifica modulistica di cui al successivo articolo 7, comma 3; iv. comunicazione del termine ultimo stabilito dall'Autorità per provvedere alla specifica richiesta di cui al successivo comma 4.
3. Per procedere all'accesso alla piattaforma web il rappresentante legale dell'importatore, come individuato nel Registro Imprese, che ha ricevuto la menzionata notifica si dovrà autenticare sulla stessa dotandosi di una valida identità digitale (SPID), ovvero di una carta di identità elettronica (CIE) o di carta nazionale dei servizi (CNS), nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020. Qualora egli rivesta il ruolo di rappresentante legale di più imprese, lo stesso dovrà stabilire di operare, di volta in volta, per singolo importatore. Qualora un importatore abbia nominato più rappresentanti legali, solo uno di quelli indicati nel Registro Imprese potrà autenticarsi e, in seguito, operare ai fini dell'assolvimento degli adempimenti comunicati dall'Autorità.
4. All'interno dell'area riservata nella piattaforma web, il rappresentante legale dell'importatore dovrà procedere, quale adempimento obbligatorio, sia al caricamento della documentazione e delle informazioni probatorie di cui al precedente comma 2 ii e sia alla compilazione on-line della modulistica di cui al precedente comma 2 iii, come meglio rappresentato al successivo articolo 7.
Oggetto della verifica della documentazione probatoria - attività istruttoria
1. L'Autorità, successivamente all'avvio del procedimento, tramite il personale da essa incaricato, effettua le attività e le verifiche previste all'articolo 5 del decreto legislativo.
2. Nel rispetto dei tempi procedimentali richiamati all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo, il personale incaricato avvia l'attività istruttoria, dandone comunicazione all'Autorità, entro 3 giorni dal termine ultimo notificato all'importatore per completare le attività obbligatorie di cui al precedente articolo 6, comma 4.
3. L'attività istruttoria ha ad oggetto la verifica della completezza e la valutazione dei contenuti e della portata della documentazione aziendale e dei rapporti di audit atti a dimostrare la conformità, formale e sostanziale, agli obblighi previsti dal regolamento per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. Fermo quanto disposto dal regolamento, l'attività istruttoria sarà svolta in ordine a:
a. secondo quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento:
i. adozione e divulgazione ai fornitori e al pubblico di una propria strategia in materia di catena di approvvigionamento di minerali e metalli, con riferimento alle attività di estrazione, trasporto, movimentazione, commercio, trasformazione, fusione e raffinazione;
ii. predisposizione e attuazione di un proprio sistema interno di gestione per l'esercizio del dovere di diligenza, affidando le responsabilità di sorvegliare i processi relativi al dovere di diligenza alla propria struttura organizzativa interna;
iii. rafforzamento delle relazioni con i fornitori integrando la propria strategia di approvvigionamento nei contratti e negli accordi conclusi con gli stessi;
iv. istituzione di un meccanismo di trattamento dei reclami;
v. definizione e gestione di sistemi di catena di custodia o di tracciabilità nella catena di approvvigionamento di minerali e metalli, corredati da informazioni adeguatamente dettagliate e documentate;
vi. informazioni adeguatamente documentate relative ad eventuali sottoprodotti a partire dal punto di origine degli stessi;
b. secondo quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento:
i. individuazione e valutazione dei rischi nella catena di approvvigionamento;
ii. elaborazione e attuazione di una strategia per affrontare tali rischi al fine di prevenirne o ridurne gli effetti negativi, implementando e adottando le conseguenti misure di gestione, mitigazione ed eliminazione degli stessi, elaborando e attuando il piano di gestione del rischio e le eventuali opportune misure rimediali allo scopo di monitorare e tracciare i risultati delle azioni di mitigazione del rischio;
c. secondo quanto disposto dall'articolo 6 del regolamento:
i. allo scopo di determinare la conformità agli articoli 4, 5 e 7 del regolamento, esecuzione di audit, affidati a soggetti terzi indipendenti, relativi all'insieme di tutte le attività, nonché di tutti i processi e i sistemi utilizzati dall'importatore di minerali e metalli per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, incluse le raccomandazioni rivolte all'importatore dell'Unione per il miglioramento delle proprie pratiche di diligenza nella catena di approvvigionamento;
ii. ai fini dell'esonero dell'obbligo a norma del paragrafo 1 dell'articolo 6 del regolamento, produzione di prove sostanziali, compresi audit effettuati da un soggetto terzo indipendente, che dimostrino che tutte le fonderie e le raffinerie presenti nella propria catena di approvvigionamento, o dalle quali l'importatore di metalli si fornisce, rispettano il regolamento o sono comprese nell'elenco delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali istituito e pubblicato dalla Commissione in conformità all'articolo 9 del regolamento;
d. secondo quanto disposto dall'articolo 7 del regolamento:
i. disponibilità delle relazioni relative a ogni audit realizzato da soggetti terzi indipendenti a norma dell'articolo 6 del regolamento o una prova della conformità a un regime sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto dalla Commissione;
ii. in considerazione del principio di riservatezza in materia di informazioni commerciali e concorrenza, disponibilità per gli acquirenti a valle di tutte le informazioni ottenute e conservate nell'esercizio del dovere di diligenza;
iii. elaborazione e diffusione anche in internet di una relazione annuale sull'applicazione delle strategie e delle pratiche di dovuta diligenza nella catena di approvvigionamento, illustrando sia le misure adottate per conformarsi agli obblighi in materia di sistemi di gestione di cui all'articolo 4 e di gestione del rischio di cui all'articolo 5 del regolamento, sia una sintesi degli audit eseguiti da soggetti terzi. In particolare, qualora l'importatore provi che i metalli presenti nella catena di approvvigionamento sono ottenuti unicamente da materiali riciclati o di scarto, lo stesso può rendere pubblica tale propria conclusione e descrivere in modo ragionevolmente esauriente le misure relative al dovere di diligenza adottate nel giungere a tale conclusione.
L'Autorità si avvale di specifica modulistica, di cui si allega al presente decreto un facsimile, per la rilevazione e la raccolta di dati, informazioni ed ulteriori elementi probatori relativi ai precedenti punti 3 ci. (Allegato A) e 3 cii. (Allegato B) che il rappresentante legale dell'importatore ha l'obbligo sia di compilare interamente e correttamente in ogni parte e sia di sottoscrivere con firma digitale.
Ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal regolamento per l'esercizio del dovere di diligenza nella propria catena di approvvigionamento, l'importatore potrà prendere a riferimento la "Guida OCSE sul dovere di diligenza", unitamente alle specifiche raccomandazioni in essa contenute.
4. Lo scopo sostanziale degli audit è quello di assicurare che i tutti i processi e i sistemi utilizzati nell'esercizio del dovere di diligenza nella propria catena di approvvigionamento di minerali e metalli siano conformi agli obblighi previsti agli articoli 4, 5 e 7 del regolamento. I rapporti di audit affidati a soggetti terzi rappresentano, pertanto, l'elemento essenziale per dimostrare che gli importatori dell'Unione, le fonderie e le raffinerie globali hanno applicato in modo effettivo ed efficace tali obblighi. Gli audit devono rispettare i principi di indipendenza, competenza e responsabilità definiti nella "Guida OCSE sul dovere di diligenza" e hanno validità temporale di 12 mesi dalla data, che deve essere chiaramente indicata unitamente alla firma dell'auditore, in cui gli stessi hanno avuto luogo e devono essere validi nell'anno di importazione a cui il controllo ex post dell'Autorità si riferisce.
L'Autorità ne verifica, tra l'altro:
i. la portata, ovvero gli obiettivi, la qualità, la completezza, gli esiti e le eventuali raccomandazioni finali rivolte all'importatore per migliorare le proprie pratiche di diligenza nella catena di approvvigionamento;
ii. il rispetto dei principi di indipendenza e responsabilità, le competenze tecniche degli auditori di parte terza che li hanno effettuati, ovvero le specifiche e appropriate competenze in merito ai principi, alle procedure e alle tecniche di audit applicabili al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di minerali e metalli, la conoscenza della "Guida OCSE sul dovere di diligenza", il contesto e i rischi reali e potenziali connessi alle zone di conflitto o ad alto rischio, i sistemi interni di gestione che favoriscono l'esercizio del dovere di diligenza, le strategie connesse alla valutazione, alla gestione del rischio e alla sua riduzione, i sistemi di catena di custodia o di tracciabilità nella catena di approvvigionamento, i meccanismi di trattamento dei reclami.
5. Qualora l'importatore appartenga ad una società multinazionale con vari soggetti giuridici che importano in diversi Stati membri, tale multinazionale può produrre rapporti di audit che si riferiscono alle sue controllate nei vari Stati membri purché questi forniscano le specifiche informazioni pertinenti all'importatore sottoposto dall'Autorità al controllo ex post.
6. L'Autorità, al fine di procedere ad adeguati approfondimenti istruttori e secondo quanto richiamato all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo, può richiedere all'importatore opportune integrazioni documentali, informazioni, dati o chiarimenti, comunicando, altresì, il termine ultimo per adempiere.
7. L'importatore ha l'obbligo di fornire all'Autorità tutto quanto richiesto entro i termini da essa notificati.
Ispezioni in loco
1. L'Autorità, valutata la necessità di perfezionamento del procedimento di controllo ex post, notifica all'importatore, con congruo anticipo, la data di esecuzione dell'ispezione in loco, ovvero presso i locali ed i siti aziendali, per assistere ed agevolare il personale incaricato nella verifica di documentazione pertinente, tra cui registri e libri aziendali, acquisendone eventualmente anche copia o estratti. Il personale incaricato, inoltre, può richiedere al rappresentante legale chiarimenti sui fatti o documenti relativi all'oggetto e allo scopo del controllo ex post.
2. Gli esiti della verifica, dell'eventuale acquisizione documentale e delle eventuali dichiarazioni ricevute sono raccolti in un apposito verbale, redatto dal personale incaricato e sottoscritto dal rappresentante legale dell'importatore, di cui l'Autorità darà conto all'esito del procedimento di controllo ex post. Nel medesimo verbale sarà dato conto anche di eventuali comportamenti ostativi che abbiano parzialmente ostacolato le attività di cui al precedente comma.
Verbale finale della fase istruttoria
1. A seguito del completamento delle attività e delle verifiche di cui ai precedenti articoli 7 e 8 rilevano gli elementi necessari da parte del personale incaricato per la redazione del verbale istruttorio, unitamente alle relative risultanze.
2. Il personale incaricato ha l'obbligo di trasmettere al segretariato il verbale istruttorio di cui al comma 1 entro 10 giorni dal termine ultimo indicato dall'Autorità all'importatore per provvedere agli adempimenti previsti all'articolo 6, comma 4, ovvero dal termine indicato per l'eventuale richiesta di integrazione documentale di cui all'articolo 7, comma 6, o dell'eventuale ispezione in loco.
3. Il segretariato verifica la completezza del sopra menzionato verbale istruttorio e se esso sia coerente con la documentazione probatoria trasmessa dall'importatore e, in caso di avvenuta ispezione in loco, con il verbale di cui all'articolo 8, comma 2. Nel caso di ravvisata manifesta incongruenza o incompletezza, il segretariato ne dà comunicazione all'Autorità che dispone la richiesta di un supplemento istruttorio da trasmettere al personale precedentemente incaricato. Le risultanze del supplemento istruttorio sono trasmesse al segretariato per le successive e ulteriori valutazioni.
Esiti del procedimento di controllo ex post
1. Il segretariato, al termine della fase istruttoria, redige e trasmette all'Autorità una relazione tecnico-amministrativa di tale attività ai fini della predisposizione da parte della stessa del provvedimento relativo agli esiti del procedimento di controllo ex post.
2. Il provvedimento dell'Autorità è disposto in ordine ai seguenti possibili esiti:
a. in caso di esito positivo: riconoscimento della conformità, formale e sostanziale, dei sistemi e delle procedure adottati dall'importatore nel rispetto degli obblighi previsti dal regolamento in merito all'applicazione del dovere di diligenza nella propria catena di approvvigionamento;
b. in caso di verificate infrazioni al regolamento: prescrizione di misure correttive da applicare e di specifici adempimenti, come richiamati all'articolo 6 del decreto legislativo, da attuarsi secondo quanto richiamato al medesimo articolo 6, commi da 2 a 4; c. in caso di accertamento di inadempienze alle disposizioni dell'Autorità: irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, come specificato al successivo articolo 11.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, in particolare, ai fini dell'avvio del procedimento di controllo ex post, dell'istruttoria, della eventuale contestazione delle violazioni e della chiusura del procedimento, si applicano i principi e le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981 ed alla legge n. 241/1990.
Sanzioni
1. L'Autorità notifica all'importatore l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo in caso di mancata o incompleta trasmissione nei termini comunicati, tramite l'area riservata nella piattaforma web, della documentazione probatoria e della modulistica di cui al precedente articolo 7, comma 3, o delle integrazioni richieste al medesimo articolo 7, comma 6.
2. L'Autorità notifica all'importatore l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo nel caso in cui l'importatore non consenta, nella data indicata, l'ispezione in loco e gli accertamenti di cui al precedente articolo 8.
3. L'Autorità notifica all'importatore l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo nel caso in cui l'importatore non adotti, secondo le modalità e nei termini indicati, le misure correttive e ogni relativo e pertinente adempimento prescritto dall'Autorità, come già richiamati all'articolo 6 del decreto legislativo.
4. Nel provvedimento di notifica delle sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi sono indicate, altresì, sia le modalità e il termine ultimo entro il quale effettuare il pagamento delle stesse, anche in forma ridotta, sia la facoltà dell'importatore di presentare opposizione al menzionato provvedimento sanzionatorio dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 689/1981 e dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2011.
Protezione dei dati personali
1. Le attività di controllo ex post sono svolte nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali, con il coordinamento del Responsabile della protezione dei dati e secondo le modalità previste dalla direttiva ministeriale del 28 gennaio 2020.
Diritto di accesso
1. Il diritto di accesso ai dati ed ai documenti formati relativi ai procedimenti di controllo ex post detenuti dall'Autorità si esercita nelle forme e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti.
Rinvio a norme
1. Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla normativa nazionale e comunitaria vigente.