
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 marzo 2022
- Allegato al Comunicato Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato nella G.U.R.I. 30 marzo 2022, n. 75
Elenco dei beneficiari ammessi alle agevolazioni previste per la Zona franca urbana istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (nel seguito, decreto-legge 50/2017), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha istituito, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la zona franca urbana Sisma Centro Italia, comprendente i Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, indicati agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (nel seguito, zona franca urbana);
VISTO il comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 50/2017, con il quale sono disposte esenzioni di imposta ed esonero del versamento dei contributi in favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana;
VISTA la lettera d) del medesimo comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 50/2017, con la quale è disposto l'esonero del versamento dei contributi in favore dei titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana;
VISTO il comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 50/2017, che autorizza la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni;
VISTO il comma 8 dell'articolo 46 del decreto-legge 50/2017, che stabilisce che, per l'attuazione degli interventi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, successive modificazioni e integrazioni (nel seguito d.m. 10 aprile 2013);
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 ottobre 2017, n. 234, che apporta modificazioni e integrazioni al d.m. 10 aprile 2013;
VISTO l'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (nel seguito, legge di bilancio 2018), che dispone che le agevolazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 50/2017 spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
VISTO l'articolo 1, comma 746, della legge di bilancio 2018 che stabilisce che per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 50/2017 sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica;
VISTO l'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (nel seguito, legge di bilancio 2019), che, modificando l'articolo 46 del decreto-legge 50/2017, ha prorogato il periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse per i periodi d'imposta 2019 e 2020 ed esteso le agevolazioni alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2019, con esclusione dei soggetti esercenti attività appartenenti alla categoria "F" della codifica ATECO 2007 che, alla data del 24 agosto 2016, non avevano la sede legale od operativa nella citata zona franca urbana;
VISTO l'articolo 22-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che, modificando l'articolo 46 del decreto-legge 50/2017, ha esteso ai professionisti, per i soli periodi di imposta 2019 e 2020, le esenzioni fiscali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del citato articolo 46.
VISTO l'articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (nel seguito, decreto agosto), che ha prorogato il periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse per i periodi d'imposta 2021 e 2022 ed esteso le agevolazioni alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei soggetti esercenti attività appartenenti alla categoria "F" della codifica ATECO 2007 che, alla data del 24 agosto 2016, non avevano la sede legale o operativa nella citata zona franca urbana.
VISTO il medesimo articolo 57, comma 6, del decreto agosto, che ha, inoltre, stanziato per l'intervento agevolativo ulteriori 50 milioni di euro per il 2021 e 60 milioni di euro per il 2022 e che ha demandato al Ministero dello sviluppo economico l'adozione di appositi bandi finalizzati all'impiego delle citate risorse, nonché delle eventuali economie emergenti dai bandi precedenti, nell'ambito dei quali è riconosciuta facoltà al Ministero di prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito, in tutto o in parte, dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.
VISTA la circolare del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, del 29 marzo 2021, n. 100050, successivamente modificata e integrata con la circolare del 12 maggio 2021, che, alla luce delle modifiche introdotte con il decreto agosto, ha fornito le indicazioni operative e ha stabilito, altresì, le modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, fissando come termine ultimo per la presentazione delle stesse, le ore 12:00 del 16 giugno 2021;
VISTA la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;
VISTO il Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO l'articolo 3 del decreto direttoriale 9 luglio 2021 che ha disposto che, per i soggetti riportati nell'elenco di cui all'allegato 3, la concessione delle agevolazioni è subordinata al completamento delle attività istruttorie in ordine a contenuti delle dichiarazioni rese nell'istanza di accesso alle agevolazioni, nonché alle risultanze riscontrate a seguito della registrazione dell'aiuto sul Registro nazionale degli aiuti di Stato (cd. RNA), ovvero sul Sistema informativo agricolo nazionale (cd. SIAN);
CONSIDERATO il completamento, con esito positivo, delle attività istruttorie per n. 6 soggetti riportati nell'elenco di cui all'allegato 3 del citato decreto direttoriale 9 luglio 2021;
Decreta:
1. E' approvato l'elenco, di cui all'allegato 3b, dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste dall'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 e successive modificazioni e integrazioni.
1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale www.mise.gov.it. Con la predetta modalità è assolto l'obbligo di comunicazione ai soggetti di cui all'allegato 3b del presente decreto. Dell'adozione del decreto sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario sono fruite ai sensi del comma 1 dell'articolo 15 del d.m. 10 aprile 2013, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Il Direttore Generale
GIUSEPPE BRONZINO
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