
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'
DECRETO 10 gennaio 2022
G.U.R.I. 6 aprile 2022, n. 81
Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile.
TESTO COORDINATO (al Decr. P.C.M. 10 dicembre 2024)
IL MINISTRO PER LE DISABILITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 21 e 24;
Vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e, in particolare, gli articoli 9, 21 e 24;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e, in particolare, l'art. 12;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera c), che prevede il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli «atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 [N.d.R. recte: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165] recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 1, comma 2;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 106 [N.d.R. recte: decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206] recante «Codice del consumo a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «legge di contabilità e finanza pubblica»;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate» e, in particolare, gli articoli 6 e 7;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», e, in particolare, l'art. 34-ter che introduce «misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, recante «Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»;
Tenuto conto che, ai fini dell'adozione del decreto recante disposizioni in tema di «Percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete in LIS e di interprete in LIST», l'art. 34-ter, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prescrive l'acquisizione del concerto del Ministro dell'università e della ricerca;
Sentito il Consiglio universitario nazionale che, in data 17 novembre 2021 ha reso il richiesto parere ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 16 gennaio 2006, n. 18;
Acquisito il concerto del Ministro dell'università e della ricerca, in data 23 novembre 2021, con la nota prot. 01396;
Decreta:
Definizione delle professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del Decr. P.C.M. 10 dicembre 2024)
1. L'interprete in lingua dei segni italiana, anche denominata LIS, e lingua dei segni italiana tattile, anche denominata LIST, è un professionista specializzato nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST e svolge la funzione di interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che ne condividono la conoscenza mediante la traduzione in modalità linguistico-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili.
2. La professione di interprete di cui al comma 1, è esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, da coloro che hanno conseguito il titolo universitario di cui all'art. 2, ovvero da coloro che sono in possesso dell'attestato di cui all'art. 2-bis.
Istituzione del corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale in interprete in LIS e LIST
(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del Decr. P.C.M. 10 dicembre 2024)
1. La laurea in interprete LIS e LIST è conseguita al termine di un corso attivato in una nuova classe di laurea ad orientamento professionale, individuata dal Ministero dell'università e della ricerca al termine di un apposito periodo di sperimentazione triennale aderente alle previsioni di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, nel corso del quale le Università possono proporre al Ministero dell'università e della ricerca l'istituzione e l'accreditamento di corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale, appartenenti ad una delle classi di laurea di cui all'art. 4, comma 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, da attivare a decorrere dall'anno accademico 2022/2023.
1-bis. Al fine di tutelare la LIS e la LIST e di preservare la loro corretta trasmissione, persone sorde madrelingua LIS possono essere coinvolte dalle Università in attività di tutoraggio o di laboratorio nell'ambito dei corsi di laurea di cui al comma 1, a tal fine anche utilizzando le risorse finanziarie di cui all'art. 4.
Rilascio dell'attestato LIS da parte di enti, associazioni e cooperative
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. c), del Decr. P.C.M. 10 dicembre 2024)
1. La professione di interprete di cui all'art. 1, comma 1 può essere esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, anche da coloro che conseguano l'attestato in "Tecniche di traduzione e interpretazione dei segni italiana (LIS)" o di "Interprete di lingua dei segni italiana (LIS)" rilasciato da enti, associazioni e cooperative che:
a) siano in possesso di certificazione del sistema di gestione di qualità UNI ISO;
b) abbiano operato negli ultimi dieci anni in modo continuativo nell'organizzazione di corsi per la formazione di traduttori o di interpreti della lingua dei segni italiana (LIS) e che abbiano previsto l'impiego di persone sorde madrelingua LIS e di coordinatori sordi madrelingua LIS con esperienza nella formazione.
2. I corsi per il rilascio dell'attestato di cui al comma 1 devono garantire:
a) l'insegnamento propedeutico della lingua dei segni italiana da parte di persone sorde madrelingua LIS attraverso corsi base di LIS che prevedano un monte ore complessivo di almeno 900 ore;
b) un ulteriore monte ore di almeno 950 ore affidato alla docenza di persone sorde madrelingua LIS o di professionisti interpreti LIS di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, col coordinamento di persone sorde madrelingua LIS.
3. I docenti, i professionisti interpreti e i coordinatori individuati nelle persone sorde madrelingua LIS di cui al comma 2 devono possedere una adeguata esperienza professionale nel settore.
4. La professione di interprete di cui all'art. 1, comma 1 è, altresì, esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, da chi consegua entro il 31 gennaio 2025:
a) l'attestazione rilasciata dalle associazioni professionali, iscritte al Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
b) l'attestato di cui all'art. 34-ter, quarto periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come integrato dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;
c) la certificazione di conformità alla normativa tecnica UNI 11591:2022, per il profilo specialistico di "interprete di lingua dei segni", ai sensi dell'art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Istituzione dell'elenco degli interpreti in LIS e in LIST
(abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. d), del Decr. P.C.M. 10 dicembre 2024)
[1. Dal 1° gennaio 2024, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un elenco denominato «Elenco degli interpreti in lingua dei segni italiana» al quale possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2.
2. Le modalità per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 sono stabilite con apposita circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità almeno sei mesi prima della data di pubblicazione dell'elenco.]
Incentivi per l'istituzione di corsi di laurea sperimentale ad orientamento professionale in interprete in LIS e in LIST
(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), del Decr. P.C.M. 10 dicembre 2024)
1. Al fine di incentivare gli Atenei ad attivare i corsi di laurea sperimentali di cui all'art. 2, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità eroga al Ministero dell'università e della ricerca la somma di 4 milioni di euro.
2. Il Ministero dell'università e della ricerca eroga la somma di cui al comma 1 alle Università statali secondo i seguenti criteri di riparto definiti in funzione dei costi di attivazione e di funzionamento sostenuti per i corsi di cui all'art. 2 proporzionalmente a:
a) numero di studenti immatricolati: peso 40%;
b) numero dei docenti di riferimento e di altre figure specialistiche: peso 60%.
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri previsti dall'attuazione del presente decreto si fa fronte a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 10 gennaio 2022
Il Ministro per le disabilità
STEFANI
Il Ministro dell'università e della ricerca
MESSA
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 248