
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
INTESA 30 marzo 2022
Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m., sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione CIPESS, concernente il riparto delle somme accantonate sul Fondo sanitario nazionale 2021, ai fini dell'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro. (Rep. Atti n. 44/CSR del 30 marzo 2022).
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 30 marzo 2022:
VISTO l'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", il quale prevede che il CIPESS, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con questa Conferenza, può vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano Sanitario Nazionale;
VISTO il comma 34-bis del predetto articolo 1, il quale prevede, che, a decorrere dall'anno 2009, il CIPESS su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonché del Ministro della salute, d'intesa con questa Conferenza, provvede a ripartire tra le Regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, ai sensi del sopramenzionato comma 34, attraverso l'adozione della delibera di ripartizione delle somme spettanti alle Regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente;
VISTO il comma 40 del sopramenzionato articolo 1, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità collocate nelle classi a) e b), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti nelle rispettive percentuali sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio Sanitario Nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo del ticket e al netto dell'IVA;
VISTO il comma 551, lett. a), p. 2, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha apportato modifiche al comma 40, dell'articolo 1, della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, inserendo nella parte finale dello stesso comma il seguente periodo: "Le percentuali di sconto di cui al presente comma, non si applicano alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale al netto dell'IVA, inferiore ad euro 150 mila";
VISTO il comma 552, del predetto articolo 1, secondo cui agli oneri derivanti dal comma 551, lett. a), p. 2, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 34 e 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
VISTO il Patto per la salute 2019-2021 ed in particolare la scheda 1, la quale prevede che "Ai fini di una tempestiva assegnazione delle risorse per lo svolgimento delle relative attività in corso d'anno, Governo e Regioni convengono sulla necessità di ricondurre le quote vincolate del riparto del fabbisogno sanitario standard all'interno del riparto relativo alla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard fermi restando i criteri di assegnazione come definiti nelle ultime proposte di riparto relative alle quote oggetto di riconduzione e sulle quali sono state sancite le intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, operando nell'anno successivo a quello di riferimento i dovuti conguagli sulla base degli ultimi dati resi disponibili";
VISTO l'Atto di questa Conferenza, Rep. n. 192/CSR, concernente l'Intesa, sancita nella seduta del 28 novembre 2019, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa all'aggiornamento della ripartizione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2019;
VISTO l'Atto di questa Conferenza Rep 160/CSR, riguardante l'Intesa sancita nella seduta del 24 settembre 2020, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione CIPE, concernente il riparto delle somme accantonate sul Fondo sanitario nazionale 2019 e 2020, ai fini dell'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro;
VISTA la nota del Ministero della salute del 7 marzo 2022, con la quale è stata trasmessa la proposta di Deliberazione per il CIPESS in argomento;
VISTA la nota DAR 0003969 del 10 marzo 2022, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato il sopramenzionato provvedimento, convocando una riunione tecnica per il 22 marzo 2022, nel corso della quale il Ministero della salute e le Regioni hanno condiviso l'impianto complessivo del provvedimento;
VISTA la nota del 22 marzo 2022, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute ha espresso il formale assenso sul provvedimento in parola;
CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'Intesa sulla proposta del Ministero della salute;
ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
SANCISCE INTESA
ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m., sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione CIPESS, concernente il riparto delle somme accantonate sul Fondo sanitario nazionale 2021, ai fini dell'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro.
Il Presidente
MARIASTELLA GELMINI
Il Segretario
ERMENEGILDA SINISCALCHI