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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/44 DELLA COMMISSIONE, 13 gennaio 2022

G.U.U.E. 14 gennaio 2022, n. L 9

Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria connesse a grave inadempienza delle norme della PCP.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 15 gennaio 2022

Applicabile dal: 15 gennaio 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (1), in particolare l'articolo 45, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) Il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) contenuti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) non dovrebbe essere compromesso a causa del mancato rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri. A norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 il sostegno finanziario nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura («FEAMPA») è subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri. Il mancato rispetto può comportare l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di rettifiche finanziarie al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della PCP.

2) L'articolo 104, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce i casi in cui la Commissione applica rettifiche finanziarie. Inoltre, conformemente all'articolo 104, paragrafo 5, del medesimo regolamento, le norme specifiche del FEAMPA possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie connesse al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della PCP.

3) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi contribuenti, la Commissione può applicare rettifiche finanziarie sopprimendo la totalità o una parte del contributo dell'Unione a un programma operativo, conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1139.

4) A norma dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1139 se non è possibile quantificare con precisione l'importo delle spese connesse alla grave inadempienza delle norme della PCP da parte di uno Stato membro, deve essere applicata una rettifica finanziaria su base forfettaria.

5) L'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1139 consente alla Commissione di adottare atti di esecuzione al fine di determinare i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie da applicare e i criteri per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria. L'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1139 enumera i casi in cui la Commissione può imporre rettifiche finanziarie sulla totalità o su una parte del contributo dell'Unione al programma. Nei casi contemplati all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), l'impatto finanziario dell'inadempienza da parte del beneficiario è quantificato sulla base dell'accordo di finanziamento tra il beneficiario e le autorità nazionali responsabili dell'attuazione del programma del FEAMPA. Di conseguenza l'applicazione di rettifiche finanziarie su base forfettaria può riguardare unicamente i casi di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1139.

6) E' pertanto necessario adottare criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie da applicare e i criteri per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria. Ciò garantirà la certezza del diritto e la parità di trattamento degli Stati membri che attuano i programmi del FEAMPA, nonché la trasparenza e la proporzionalità delle rettifiche finanziarie su base forfettaria.

7) Il livello della rettifica finanziaria deve essere proporzionato alla natura, alla gravità, alla frequenza e alla durata dell'inadempienza grave delle norme della PCP da parte di uno Stato membro.

8) E' opportuno prevedere un sistema graduale di aliquote forfettarie che consenta la corretta applicazione della proporzionalità.

9) Data l'importanza di garantire un trattamento equo e armonizzato di tutti gli Stati membri sin dall'inizio del periodo di programmazione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 247 del 13.7.2021.

(2)

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013).

(3)

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021).

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce i criteri per stabilire i livelli delle rettifiche finanziarie da applicare nei casi di grave inadempienza delle norme della PCP e i criteri per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria, di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/1139.

Art. 2

Criteri per stabilire i livelli delle rettifiche finanziarie

I livelli di rettifica finanziaria di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1139 sono stabiliti sulla base dei criteri seguenti:

(a) rilevanza del danno potenziale per le risorse biologiche marine risultante dall'inadempienza delle norme della PCP;

(b) frequenza dell'inadempienza;

(c) durata dell'inadempienza;

(d) azioni correttive adottate dallo Stato membro interessato.

Art. 3

Criteri per applicare le rettifiche finanziarie

1. Le aliquote forfettarie della rettifica finanziaria di cui all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1139 ammontano al 2 %, 5 %, 10 %, 25 %, 50 % o 100 % del contributo dell'Unione assegnato ai pertinenti obiettivi specifici del FEAMPA, o alla parte corrispondente di tali obiettivi, nell'ambito del programma operativo dello Stato membro interessato.

2. Nell'allegato figurano le fasce delle aliquote forfettarie da applicare ai singoli casi di inadempienza delle norme della PCP. L'aliquota da usare sarà determinata conformemente ai criteri di cui all'articolo 2.

3. Se a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1139 la Commissione adotta un atto di esecuzione per procedere a rettifiche finanziarie nell'ambito dello stesso obiettivo specifico del FEAMPA per diversi casi di grave inadempienza individuati a norma dell'articolo 43, paragrafo 4, dello stesso regolamento, le aliquote forfettarie non sono cumulabili e la rettifica finanziaria è fissata all'interno della fascia superiore di aliquota applicabile ai casi in questione, come stabilito nell'allegato.

4. Se la Commissione applica una rettifica finanziaria per un caso di inadempienza delle norme della PCP e lo Stato membro non adotta le opportune misure correttive, l'aliquota forfettaria può essere aumentata al livello immediatamente superiore all'interno della fascia applicabile a tale caso di inadempienza delle norme della PCP come stabilito nell'allegato.

5. Oltre ai casi espressamente previsti dall'allegato, un'aliquota forfettaria pari al 100 % del contributo dell'Unione assegnato ai pertinenti obiettivi specifici del FEAMPA, o alla parte corrispondente di tali obiettivi nell'ambito del programma operativo dello Stato membro interessato può essere applicata se:

(a) l'inadempienza delle norme della PCP è così sostanziale, frequente o diffusa da costituire un completo fallimento del sistema, tale da mettere a rischio la legalità delle azioni dello Stato membro o la regolarità del finanziamento della PCP, oppure

(b) vi è la prova che lo Stato membro ha deliberatamente agito con negligenza per quanto riguarda l'adozione di misure volte a porre rimedio all'inosservanza delle norme della PCP.

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN