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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

DECRETO 5 aprile 2022

G.U.R.I. 3 maggio 2022, n. 102

Istituzione del Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese. (Bilancio 2022).

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità dell'8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale è stato conferito alla prof.ssa Elena Bonetti l'incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono state delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza, ed, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a) ai sensi del quale il Ministro Bonetti, nelle materie oggetto di predetto decreto, è delegato a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro;

Vista la «Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026» presentata dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia in data 5 agosto 2021 al Consiglio dei ministri, previa informativa in sede di Conferenza unificata;

Considerate le indicazioni della Strategia nazionale per la parità di genere sul rafforzamento della governance a presidio delle politiche sulla parità di genere e la previsione, all'interno della sezione lavoro, della certificazione della parità di genere;

Visto il progetto del PNRR «Sistema di certificazione della parità di genere» (missione 5, componente 1, investimento 1.3) il cui obiettivo è la definizione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere e nel cui ambito è prevista l'istituzione di un Tavolo di lavoro sulla certificazione di genere nelle imprese;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunità del 1° ottobre 2021 di costituzione del Tavolo di lavoro sulla certificazione di genere delle imprese in attuazione del citato progetto del PNRR;

Visto l'art. 46-bis, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che stabilisce: «E' istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parità, da rappresentanti sindacali e da esperti, individuati secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico»;

Visto il successivo art. 1, comma 145, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che stabilisce: «Al fine di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità, l'Osservatorio (nazionale per l'integrazione delle politiche della parità di genere) si avvale di un Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese. Ai componenti del tavolo di lavoro permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»;

Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni dell'art. 1, comma 145, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» attraverso l'istituzione del Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese;

Decreta:

Art. 1

Istituzione del Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese

1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, il Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese di cui all'art. 1, comma 145 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024».

2. Il Tavolo è composto da un numero di quindici (15) componenti, di cui:

a) due (2) componenti rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente del tavolo;

b) due (2) componenti rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) due (2) componenti rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;

d) due (2) componenti rappresentanti delle consigliere e dei consiglieri di parità;

e) tre (3) componenti dei rappresentanti sindacali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori;

f) quattro (4) componenti esperti individuati tra persone con comprovata e pluriennale esperienza in materie giuridiche, economiche e sociologiche con competenze specifiche sulle politiche di genere.

3. I componenti del tavolo sono nominati con decreto dell'autorità politica delegata per le pari opportunità e durano in carica tre anni.

4. Contestualmente cessa dalle proprie funzioni il Tavolo di lavoro sulla certificazione di genere delle imprese costituito con decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunità del 1° ottobre 2021.

Art. 2

Attività del Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese

1. Il Tavolo tecnico permanente sulla certificazione di genere alle imprese è incaricato di concorrere, attraverso approfondimenti, elaborazione di proposte e monitoraggio delle attività, al funzionamento del sistema della certificazione della parità di genere, anche in comparazione con esperienze internazionali di altri Paesi e di organizzazioni internazionali.

2. Il Tavolo svolge funzioni di supporto all'autorità politica delegata per le pari opportunità e al Dipartimento per le pari opportunità per la valutazione dei risultati del sistema della certificazione della parità di genere alle imprese.

3. Il Tavolo fornisce all'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere le informazioni che potranno essere richieste sul funzionamento del sistema della certificazione della parità di genere.

Art. 3

Organizzazione e funzionamento del Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Tavolo tecnico si avvale del supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Tavolo si riunisce almeno due volte ogni anno su convocazione del presidente.

3. L'autorità politica delegata per le pari opportunità può convocare il Tavolo quando ritenuto opportuno.

Art. 4

Oneri

1. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Dall'istituzione e dal funzionamento del Tavolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 5 aprile 2022

Il Ministro: BONETTI