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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 7 aprile 2022, n. 285

G.U.R.S. 6 maggio 2022, n. 20

Nomina di ispettori REARCH [N.d.R. recte: REACH] ai sensi del D.A. n. 1374 del 22 luglio 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19

VISTO il decreto legislativo n. 502/92 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, che individua, al terzo comma, la potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro;

VISTO l'art. 7, c. 1, lett. c) ("Funzioni delegate alle regioni") della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che delega alle regioni le funzioni amministrative in materia di produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 1991/155/CEE, 1993/67/CEE, 1993/105/CEE e 2000/21/CE;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 22 novembre 2007, recante "Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il REACH ed in particolare il paragrafo 3 dell'all. I;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 1967/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH);

VISTO l'Accordo tra to Stato e le Regioni e Province Autonome del 29.10.2009, recante "Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)";

VISTO il Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 "Prescrizioni per la compilazione delle Schede dati di sicurezza" che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

VISTO il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 1374 del 22.07.11 pubblicato sulla GURS n. 34 parte I del 12.08.11, per il recepimento dell'accordo fra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome del 29.10.2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che all'art. 2 individua l'Autorità Competente Regionale;

VISTI in particolare i punti f) e g) dell'all. 1 al Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 1374 del 22.07.11 con il quale si dispone che l'Autorità Competente Regionale coordina le attività di controllo in materia di REACH e CLP ed individua il personale addetto ai controlli sul territorio regionale;

VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 621 del 03/03/2022 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 92 del 24 febbraio 2022, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute all'Ing. Mario La Rocca;

VISTO il Piano Regionale dei Controlli REACH-CLP per l'anno 2021 approvato con DDG n. 402 del 05/05/2021;

RITENUTO indispensabile garantire che i controlli siano effettuati sul territorio regionale secondo criteri di omogeneità, trasparenza, efficienza ed efficacia;

VISTA la nota prot. 8708 del 23.10.2020 con cui il CEFPAS comunica l'elenco dei partecipanti che hanno completato il corso di formazione di 72 ore per nuovi Ispettori REACH e superato la valutazione di apprendimento;

VISTA la Delibera n. 973 del 29/06/2021 avente per oggetto il riconoscimento della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) pervenuta dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

VISTA la Delibera n. 1092 del 26/07/2021 avente per oggetto il riconoscimento della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) pervenuta dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa;

CONSIDERATO che l'Autorità Competente Regionale per l'attività di vigilanza e controllo sul territorio regionale in materia di REACH e CLP si avvale dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. all'interno dei quali operano gli Ispettori REACH formalmente individuati e in possesso della specifica formazione;

RITENUTO dunque di dover procedere alla nomina dei nuovi Ispettori REACH-CLP in possesso dei requisiti della specifica formazione in materia di REACH e CLP e della qualifica di UPG;

Decreta:

Art. 1

Sono nominati quali "Ispettore REACH" i sottoelencati soggetti, provvisti di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) e di specifica formazione in materia di REACH e CLP:

- dott. Ardica Antonia Maria Rita - Tecnico di Laboratorio - Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

- dott.ssa Meschini Lisa - Tecnico di Laboratorio -Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

- dott. Denaro Dario - Tecnico della Prevenzione Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa.

Ai fini dell'identificazione, ciascun Ispettore sarà fornito, a cura dell'Azienda Sanitaria Provinciale di appartenenza, di tessera di riconoscimento che ne attesti la nomina.

Art. 2

La durata dell'incarico è triennale, con possibilità di riconferma allo scadere del triennio, previa verifica del mantenimento dei requisiti.

Art. 3

Il personale di cui all'art. 1, fatte salve le specifiche competenze territoriali di polizia giudiziaria, opera su tutto il territorio regionale secondo i criteri di cui al punto 7 Allegato A del D.A. n. 1374 del 22 luglio 2011.

Art. 4

I Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. con le loro articolazioni garantiranno supporto tecnico-operativo per l'espletamento degli atti formali ed amministrativi sul territorio di competenza.

Art. 5

Gli oneri finanziari relativi alle missioni degli "Ispettori REACH" saranno a carico delle AA.SS.PP. di appartenenza.

Art. 6

Il presente atto sarà notificato all'Autorità Competente Nazionale (ACN) presso il Ministero della Salute, ai Direttori Generali e ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. che avranno cura di notificarlo ai soggetti interessati.

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta e al sito web dell'Assessorato per la pubblicazione.

Palermo, 7 aprile 2022.

LA ROCCA