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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 maggio 2022 

G.U.R.I. 12 maggio 2022, n. 110 

Modifica degli allegati C e D del decreto 28 dicembre 2015, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE E IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva n. 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva n. 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e l'esecuzione del protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 ottobre 2021, n. 259 [N.d.R. recte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 novembre 2021, n. 266], recante individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decretano:

Art. 1

Modifica dell'Allegato C

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato C, recante l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente:

N. Giurisdizioni Anno del primo scambio di  informazioni Primo periodo d'imposta oggetto di comunicazione
1 Albania 2022 2021
2 Andorra 2018 2017
3 Antigua e Barbuda 2020 2019
4 Arabia Saudita 2018 2017
5 Argentina 2017 2016
6 Australia 2018 2017
7 Austria 2017 2016
8 Azerbaijan 2018 2017
9 Barbados 2019 2018
10 Belgio 2017 2016
11 Bonaire 2017 2016
12 Brasile 2018 2017
13 Bulgaria 2017 2016
14 Canada 2018 2017
15 Costarica 2020 2019
16 Cile 2018 2017
17 Cipro 2017 2016
18 Colombia 2017 2016
19 Corea 2017 2016
20 Croazia 2017 2016
21 Curaçao 2021 2020
22 Danimarca 2017 2016
23 Ecuador 2022 2021
24 Estonia 2017 2016
25 Federazione Russa 2018 2017
26 Finlandia* 2017 2016
27 Francia** 2017 2016
28 Germania 2017 2016
29 Giappone 2018 2017
30 Gibilterra 2017 2016
31 Grecia 2017 2016
32 Grenada 2020 2019
33 Groenlandia 2018 2017
34 Guernsey 2017 2016
35 Hong Kong 2018 2017
36 India 2017 2016
37 Indonesia 2018 2017
38 Irlanda 2017 2016
39 Islanda 2017 2016
40 Isola Di Man 2017 2016
41 Isole Cook 2019 2018
42 Isole Faroe 2017 2016
43 Israele 2018 2017
44 Jersey 2017 2016
45 Kenya 2022 2021
46 Lettonia 2017 2016
47 Liechtenstein 2017 2016
48 Lituania 2017 2016
49 Lussemburgo 2017 2016
50 Malesia 2018 2017
51 Malta 2017 2016
52 Mauritius 2018 2017
53 Messico 2017 2016
54 Monaco 2018 2017
55 Nigeria 2022 2021
56 Norvegia 2017 2016
57 Nuova Zelanda 2018 2017
58 Paesi Bassi 2017 2016
59 Pakistan 2018 2017
60 Panama 2019 2018
61 Peru' 2021 2020
62 Polonia 2017 2016
63 Portogallo*** 2017 2016
64 Regno Unito 2017 2016
65 Repubblica Ceca 2017 2016
66 Repubblica Popolare Cinese 2018 2017
67 Repubblica Slovacca 2017 2016
68 Romania 2017 2016
69 Saba 2017 2016
70 Saint Kitts e Nevis 2020 2019
71 Saint Lucia 2020 2019
72 San Marino 2017 2016
73 Seychelles 2017 2016
74 Singapore 2018 2017
75 Sint Eustatius 2017 2016
76 Slovenia 2017 2016 
77 Spagna **** 2017 2016
78 Sudafrica 2017 2016
79 Svezia 2017 2016
80 Svizzera 2018 2017
81 Turchia 2020 2019
82 Ungheria 2017 2016
83 Uruguay 2018 2017

.

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.

Art. 2

Modifica dell'Allegato D

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato D, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente:

N. Giurisdizioni
1 Albania
2 Andorra
3 Anguilla
4 Antigua e Barbuda
5 Arabia Saudita
6 Argentina
7 Aruba
8 Australia
9 Austria
10 Azerbaijan
11 Barbados
12 Bahamas
13 Bahrain
14 Belgio
15 Belize
16 Bermuda
17 Bonaire
18 Brasile
19 Brunei
20 Bulgaria
21 Canada
22 Cile
23 Cipro
24 Colombia
25 Corea
26 Costarica
27 Croazia
28 Curaçao
29 Danimarca
30 Dominica
31 Ecuador
32 Emirati Arabi Uniti
33 Estonia
34 Federazione Russa
35 Finlandia*
36 Francia**
37 Germania
38 Ghana
39 Giamaica
40 Giappone
41 Gibilterra
42 Grecia
43 Grenada
44 Groenlandia
45 Guernsey
46 Hong Kong
47 India
48 Indonesia
49 Irlanda
50 Islanda
51 Isola di Man
52 Isole Cayman
53 Isole Cook
54 Isole Faroe
55 Isole Marshall
56 Isole Turks e Caicos
57 Isole Vergini Britanniche
58 Israele
59 Jersey
60 Kazakistan
61 Kenya
62 Kuwait
63 Lettonia
64 Libano
65 Liberia
66 Liechtenstein
67 Lituania
68 Lussemburgo
69 Macao
70 Malesia
71 Malta
72 Marocco
73 Mauritius
74 Messico
75 Moldavia
76 Monaco
77 Monserrat
78 Nauru
79 Nigeria
80 Niue
81 Norvegia
82 Nuova Caledonia
83 Nuova Zelanda
84 Oman
85 Paesi Bassi
86 Pakistan
87 Panama
88 Peru'
89 Polonia
90 Portogallo***
91 Qatar
92 Regno Unito
93 Repubblica Ceca
94 Repubblica Popolare Cinese
95 Repubblica Slovacca
96 Romania
97 Saba
98 Saint Kitts e Nevis
99 Saint Lucia
100 Saint Vincent e Grenadines
101 Samoa
102 San Marino
103 Seychelles
104 Singapore
105 Sint Eustatius
106 Sint Maarten
107 Slovenia
108 Spagna****
109 Sudafrica
110 Svezia
111 Svizzera
112 Turchia
113 Uganda
114 Ungheria
115 Uruguay
116 Vanuatu

.

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2022

Il direttore generale delle finanze

LAPECORELLA

Il direttore dell'Agenzia delle entrate

RUFFINI