
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 marzo 2022, n. 47
G.U.R.I. 13 maggio 2022, n. 111
Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 114, comma 1, lettere a) e b), disciplinante l'accesso, rispettivamente, mediante concorso pubblico per esami e concorso interno per titoli ed esami, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che, a norma del comma 7 del suddetto articolo 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare, del concorso pubblico per esami e del concorso interno per titoli ed esami, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri per la formazione delle graduatorie finali;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visti i decreti del Ministro della sanità del 27 luglio 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 22 agosto 2000, con cui si è provveduto all'individuazione dei titoli relativi alle professioni sanitarie riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2009, recante «Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 28 maggio 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, recante «Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 25 maggio 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, recante «Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. n. 509/99 e alle lauree ex D.M. n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 giugno 2019, recante «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, concernente il «Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 2 aprile 2020, recante «Adeguamento dell'ordinamento didattico della classe di laurea magistrale LM/41 - Medicina e chirurgia, di cui al decreto del 16 marzo 2007», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 20 aprile 2020;
Ritenuto opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento per la disciplina sia del concorso pubblico per esami, sia del concorso interno per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sanitari del Corpo nazione dei vigili del fuoco;
Effettuata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008, l'informazione alle organizzazioni sindacali per le modalità di espletamento del concorso pubblico e la concertazione per le modalità di espletamento del concorso interno;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell' adunanza del 2 dicembre 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. 2358 del 7 marzo 2022 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Adotta:
il seguente regolamento:
Modalità di accesso e bando di concorso
1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 114, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per esami.
2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all'articolo 114, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Per l'individuazione del numero dei posti riservati alle predette categorie, si applica il criterio dell'arrotondamento, per eccesso o per difetto, all'unità intera più vicina.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Prova preselettiva
1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno venti volte il numero complessivo dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame può essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:
a) fisiologia;
b) patologia generale;
c) elementi di anatomia;
d) elementi di medicina interna.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, il Dipartimento può avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche mediante procedure automatizzate.
5. E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati pari a venti volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi) o frazione equivalente. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 7 redige, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione, sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Prove di esame del concorso pubblico
1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. Le due prove scritte sono svolte, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie rispettivamente indicate ai commi 2 e 3.
2. La prima prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure nella risposta sintetica a quesiti e verte su infermieristica generale e clinica.
3. La seconda prova scritta consiste in un elaborato vertente sulla descrizione di procedure di applicazione di protocolli assistenziali in ambito sanitario e di interventi clinici infermieristici.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte di cui ai commi 2 e 3, anche sulle seguenti materie:
a) igiene e medicina del lavoro;
b) elementi di medicina legale;
c) primo soccorso;
d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.
6. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Modalità di accesso e bando di concorso
1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 114, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso interno per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
3. Il concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 114 e 118, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
Prove di esame del concorso interno
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale.
2. La prova scritta consiste nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, e verte su infermieristica generale e clinica.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulla materia oggetto della prova scritta di cui al comma 2, anche sulle seguenti materie:
a) igiene e medicina del lavoro;
b) elementi di medicina legale;
c) primo soccorso;
d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Titoli
1. La commissione esaminatrice valuta i titoli di studio elencati, con i relativi punteggi, nel comma 2 e l'anzianità di effettivo servizio, secondo i punteggi di cui al comma 4.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:
a) laurea per le professioni sanitarie di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, ulteriore rispetto a quella fatta valere come requisito di ammissione al concorso: punti 3,00;
b) laurea diversa da quelle indicate alla lettera a): punti 1,50;
c) laurea magistrale delle professioni sanitarie di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2009: punti 4,00;
d) laurea magistrale in medicina e chirurgia: punti 3,50;
e) laurea magistrale diversa da quelle indicate alle lettere c) e d): punti 2,00;
f) master universitario di I livello avente come requisito di accesso il possesso di una laurea universitaria per le professioni sanitarie di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009: punti 0,30;
g) master universitario di I livello diverso da quelli di cui alla lettera f): punti 0,15;
h) master universitario di II livello avente come requisito di accesso il possesso di una delle lauree magistrali di cui alle lettere c) e d): punti 0,50;
i) master universitario di II livello diverso da quelli di cui alla lettera h): punti 0,25;
l) diploma di specializzazione, conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università, correlato al possesso di una delle lauree magistrali di cui alla lettera c): punti 0,75;
m) dottorato di ricerca correlato al possesso di una delle lauree magistrali di cui alla lettera c): punti 2,00.
3. Sono, altresì, valutabili i diplomi universitari, conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, nonchè le lauree, le lauree specialistiche e i diplomi di laurea, conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009. Il punteggio da attribuire è quello dei titoli di studio cui sono equiparati.
4. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a punti 6,00. Non sono cumulabili tra loro i punteggi per lauree e lauree magistrali afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale.
5. Ad ogni anno di effettivo servizio sono attribuiti 0,10 punti, cumulabili fino ad un massimo di punti 1,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computabile l'anzianità di servizio richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso.
6. Sono valutabili esclusivamente i titoli di studio e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
7. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
Commissione esaminatrice
1. Per ciascuna procedura concorsuale di cui ai capi I e II, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente del Dipartimento, con qualifica non inferiore a viceprefetto o a dirigente superiore ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dell'interno e individuati tra professori universitari. Con il medesimo decreto è nominato, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, un membro supplente, che abbia gli stessi requisiti del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi
1. Nel concorso pubblico di cui al capo I, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale.
L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 115, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso oppure che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Nel concorso interno di cui al capo II, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai voti riportati sia nella prova scritta sia nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Con decreti del Capo del Dipartimento sono approvate le graduatorie finali di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle graduatorie medesime. Detti decreti sono pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it - Limitatamente al concorso pubblico di cui al capo I, l'avviso relativo alla graduatoria dei vincitori è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Disposizione di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 marzo 2022
Il Ministro: LAMORGESE
Visto, il Guardasigilli CARTABIA
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2022 Interno, reg. n. 920