Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 marzo 2022, n. 48

G.U.R.I. 13 maggio 2022, n. 111

Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 173 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.  

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 173, disciplinante l'accesso mediante concorso pubblico, per esami, alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che, a norma del comma 6 del suddetto articolo 173 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri per la formazione della graduatoria finale;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, concernente il «Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2019, recante «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 10 settembre 2020, con il quale, ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stata individuata la materia della fisica quale ulteriore disciplina di interesse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco afferente all'ambito professionale tecnico-scientifico;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 settembre 2020, che apporta modifiche all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2019, individuando, ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la classe delle lauree magistrali in fisica (LM-17) per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad integrazione delle classi di laurea magistrale ad indirizzo tecnico-scientifico ivi previste nelle materie delle scienze biologiche, chimiche, geologiche, agro-forestali e psicologiche;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 dicembre 2021;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota n. 2360 del 7 marzo 2022 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modalità di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 173 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per esami.

2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il bando di concorso indica il numero di posti attribuito a ciascun ambito professionale tecnico-scientifico che si intende attivare, assicurando l'assunzione di almeno una unità di personale per ciascun ambito tra quelli individuati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 173 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all'articolo 173, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

5. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate per il singolo ambito professionale tecnico-scientifico previsto dal bando superi di almeno dieci volte il numero dei posti messi a concorso per il medesimo ambito, l'ammissione alle prove di esame può essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti, con riferimento a ciascun ambito professionale tecnico-scientifico, sulle materie oggetto delle prove scritte ed orali indicate nell'allegato 1.

3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, il Dipartimento può avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche mediante procedure automatizzate.

5. E' ammesso a sostenere le prove di esame per il singolo ambito professionale tecnico-scientifico un numero di candidati pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi) o frazione equivalente. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

6. Per ciascun ambito professionale tecnico-scientifico previsto dal bando, le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 3 redigono, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Gli elenchi sono approvati con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione, sul sito internet istituzionale http://www.vigilfuoco.it/, degli elenchi dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.

7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 3

Commissioni esaminatrici

1. Per ciascun ambito professionale tecnico-scientifico, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno due non appartenenti all'amministrazione emanante e individuati tra i professori universitari. Con il medesimo decreto è nominato, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente, un membro supplente, che abbia gli stessi requisiti del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 4

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.

2. Le prove scritte consistono nella stesura di un elaborato, ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, e vertono sulle materie indicate, con riferimento a ciascun ambito professionale tecnico-scientifico, nell'allegato 1.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

4. La prova orale verte:

a) per ciascun ambito professionale tecnico-scientifico: sulle specifiche materie delle prove scritte e della prova orale indicate nell'allegato 1;

b) per tutti gli ambiti professionali tecnico-scientifici: sulla normativa inerente alla sicurezza nei luoghi di lavoro; sull'ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento; sull'ordinamento del personale del Corpo nazionale.

5. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 5

Titoli

1. La commissione esaminatrice di ciascun ambito professionale tecnico-scientifico valuta, a parità di punteggio, i seguenti titoli, tenendo conto, ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui all'articolo 6, del seguente ordine di preferenza:

a) abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali di cui all'allegato 1;

b) dottorato di ricerca afferente alle lauree magistrali di cui all'allegato 1;

c) lauree magistrali diverse da quella considerata quale requisito di partecipazione al concorso.

Art. 6

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

1. La commissione esaminatrice di ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale, e valutando, in caso di parità di punteggio, i titoli di cui all'articolo 5. L'amministrazione redige le graduatorie finali del concorso, per ciascun ambito tecnico-scientifico, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 173, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

2. Con decreti del Capo del Dipartimento sono approvate le graduatorie finali del concorso, distinte per ambito tecnico-scientifico, e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle medesime graduatorie. Detti decreti sono pubblicati sul sito internet istituzionale http://www.vigilfuoco.it/, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 7

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 marzo 2022

Il Ministro: LAMORGESE

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2022

Interno, reg. n. 921