
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/252 DELLA COMMISSIONE, 21 febbraio 2022
G.U.U.E. 22 febbraio 2022, n. L 41
Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 al fine di specificare i requisiti di prova da applicare a un generatore-starter efficiente a 48 volt integrato nella protezione della trasmissione e associato a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 21 febbraio 2022
Entrata in vigore il: 14 marzo 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1) Il 24 maggio 2021 il fornitore ZF Friedrichshafen AG («il richiedente») ha presentato una domanda di approvazione, come tecnologia innovativa, di una tecnologia utilizzata in un generatore-starter efficiente a 48 volt associato a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt destinato all'uso in determinate autovetture e determinati veicoli commerciali leggeri ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV).
2) La tecnologia utilizzata nei generatori-starter efficienti a 48 volt associati a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt per l'uso nello stesso tipo di veicoli NOVC-HEV, cui fa riferimento il richiedente, è stata approvata come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 con decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 della Commissione (2).
3) La tecnologia specificata dal richiedente nella domanda è un generatore-starter direttamente collegato all'albero di entrata del cambio, ossia un «generatore-starter integrato», che consente di ridurre le perdite meccaniche che si verificano tra la sorgente di azionamento e il generatore. Funziona solo nell'intervallo di regime del motore a combustione interna.
4) E' stato accertato che la tecnologia specificata dal richiedente offre un elevato livello di efficienza e dovrebbe essere considerata in grado di fornire la stessa funzionalità approvata con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1167. Essa dovrebbe pertanto essere considerata una tecnologia innovativa alla quale può essere applicato il codice generale di eco-innovazione 32.
5) Si applica la metodologia di prova di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1167, fatta eccezione per le frequenze di rotazione e le frequenze dei punti di funzionamento da utilizzare per la misurazione dell'efficienza del generatore-starter, che devono essere adattate alla luce delle caratteristiche tecniche specifiche della tecnologia specificata dal richiedente.
6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la metodologia di prova di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1167,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 111 del 25.4.2019.
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 della Commissione, del 6 agosto 2020, relativa all'approvazione della tecnologia impiegata in un generatore-starter efficiente a 48 volt associato a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt per l'uso in autovetture e veicoli commerciali leggeri dotati di motori a combustione convenzionali e in alcune autovetture e veicoli commerciali leggeri ibridi elettrici come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 258 del 7.8.2020).
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 è così modificato:
1) il punto 2.1 è così modificato:
a) il secondo e il terzo paragrafo sono sostituiti dai seguenti:
«Il costruttore fornisce all'autorità di omologazione una prova che gli intervalli della frequenza del generatore-starter a 48 volt sono uguali o equivalenti a quelli riportati nella tabella 1 o nella tabella 1 bis.
L'efficienza del generatore-starter a 48 volt è determinata sulla base di misurazioni effettuate in ciascuno dei punti di funzionamento elencati nella tabella 1 o nella tabella 1 bis.»;
b) è inserito il quinto comma seguente:
«Se il generatore-starter è installato in autovetture o veicoli commerciali leggeri che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 1, lettera a), punto ii), ed è collegato direttamente all'albero di entrata del cambio, ossia come generatore-starter integrato, le frequenze di rotazione e le frequenze dei punti di funzionamento sono regolate conformemente alla tabella 1 bis.»;
c) dopo la tabella 1 è aggiunta la seguente tabella 1 bis:
«Tabella 1 bis
Punti di funzionamento
Punto di funzionamento i | Periodo di stabilizzazione [s] | Frequenza di rotazione ni [min-1] | Frequenza dei punti di funzionamento hi |
1 | 1 200 | 950 | 0,30 |
2 | 1 200 | 1 250 | 0,50 |
3 | 600 | 1 550 | 0,16 |
4 | 300 | 1 850 | 0,04 ». |
.