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MINISTERO DELLA TRANSAZIONE ECOLOGICA

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DECRETO 24 marzo 2022, n. 16

- Allegato al Comunicato Ministero della Transizione Ecologica pubblicato nella G.U.R.I. 23 maggio 2022, n. 119 

Definizione delle modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.

DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed, in particolare gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 recante "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale", come modificato dal decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42;

VISTO in particolare, l'articolo 4, comma 10-bis, del decreto legislativo 194/2005 il quale dispone che "con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sono stabilite le modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna" cosi come definite dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo;

SU PROPOSTA dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), formulata con nota prot. 11756/2022 del 4 marzo 2022;

SENTITA la Conferenza Unificata che si è espressa nella seduta del 16 marzo 2022;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto legislativo 194/2005, le modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera aa) e lettera bb) del citato decreto legislativo, secondo le modalità riportate nell'"Allegato A" che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere con proprie disposizioni ulteriori modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, introdotte dal presente decreto, al fine di garantire adeguata tutela dall'esposizione al rumore ambientale nei territori di loro competenza.

Art. 2

Obiettivi

1. L'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, quali aree di pubblica fruizione o comunque accessibili al pubblico, esistenti ovvero oggetto di pianificazione acustica, secondo le modalità riportate nell'"Allegato A", sono volte ad evitare o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, nonché ad evitare aumenti del rumore e perseguire e conservare la qualità acustica dell'ambiente quando questa è buona, ovvero è caratterizzata dalla predominanza di suoni desiderati, mediante le misure adottate dalle autorità competenti nella redazione dei piani di azione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 194/2005, dei piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, dei piani comunali di risanamento acustico, adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 7, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 3

Comunicazioni al Ministero della transizione ecologica

1. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 194/2005, le regioni e le province autonome comunicano entro il 31 maggio 2025 e, successivamente, ogni cinque anni, al Ministero della Transizione Ecologica nonché all'ISPRA per le finalità di cui all'articolo 8 del presente decreto, i dati di rispettiva competenza relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica in accordo alle modalità riportate nella Decisione di esecuzione (UE) 2021/1967 della Commissione dell'11 novembre 2021.

Art. 4

Zone silenziose di un agglomerato

1. Nella zona silenziosa di un agglomerato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 194 del 2005, il valore di Lden, relativo alle sorgenti di rumore considerate nella redazione della mappa acustica strategica di cui all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo, non deve essere superiore al valore limite di 55 dB(A).

2. L'autorità individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) e comma 3, lettera a) del decreto legislativo 194/2005, delimita le zone silenziose dell'agglomerato di cui è competente sulla base delle modalità riportate nell'"Allegato A" del presente decreto. 

3. All'interno della zona silenziosa, in caso di superamento del valore limite di cui al comma 1, determinato in ottemperanza ai contenuti dell'Allegato 1 del decreto legislativo 194/2005, le autorità competenti adottano le misure di cui ai piani di azione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 194/2005, dei piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, dei piani comunali di risanamento acustico, adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 7, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 5

Zone silenziose in aperta campagna

1. La regione o la provincia autonoma promuove l'individuazione da parte dei comuni delle aree candidate ad essere delimitate quali zone silenziose in aperta campagna come definite all'articolo 2, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo n. 194 del 2005.

2. La regione o la provincia autonoma fornisce ai comuni i dati necessari all'individuazione delle zone silenziose di cui al comma 1, secondo le modalità riportare nell'"Allegato A" e non nelle disponibilità degli stessi.

3. Il comune, seguendo le modalità di cui all'"Allegato A" e anche sulla base di valutazioni di carattere socio-economico, propone alla regione o alla provincia autonoma le zone silenziose in aperta campagna individuate sul proprio territorio. Qualora nessuna zona silenziosa venga individuata, il comune ne dà comunicazione agli enti predetti.

4. In alternativa a quanto previsto al comma 2, o nel caso di mancata comunicazione da parte dei comuni ai sensi del comma 3, secondo periodo, la regione o la provincia autonoma, applicando le modalità riportate nell'"Allegato A", individua le aree potenzialmente delimitabili quali zone silenziose in aperta campagna e le comunica ai comuni territorialmente interessati per la successiva proposta da parte degli stessi ovvero per la comunicazione negativa di cui al comma 3, secondo periodo.

5. Sulla base delle proposte formulate dai comuni, la regione, o la provincia autonoma, procede alla delimitazione finale delle stesse, anche attraverso l'aggregazione di zone silenziose contermini localizzate in diversi territori comunali. Qualora la zona ricada nell'ambito territoriale di più regioni o province autonome, la delimitazione è eseguita tramite apposito protocollo d'intesa tra le medesime.

Art. 6

Aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale a seguito della delimitazione delle zone silenziose di un agglomerato ovvero delle zone silenziose in aperta campagna

1. A seguito della delimitazione delle zone silenziose di un agglomerato ovvero delle zone silenziose in aperta campagna, i comuni i cui territori sono interessati dalla presenza di tali zone, aggiornano, ove necessario, la classificazione acustica del territorio comunale di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al fine di attribuire alle zone silenziose individuate una classe acustica che ne garantisca adeguata tutela.

Art. 7

Banca dati nazionale delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna

1. E' istituita presso il Ministero della transizione ecologica la banca dati nazionale delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, anche con la finalità di diffusione dei dati di cui all'articolo 3 del presente decreto, progettata e realizzata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA - che ne assicura la gestione con risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Eventuali integrazioni e modifiche all'"Allegato A" del presente decreto, volte a garantire l'adeguamento dello stesso al progresso tecnico-scientifico sono apportate con decreto del Ministero della transizione ecologica, adottato ai sensi dell'art. 4 comma 10-bis del decreto legislativo n. 194 del 2005.

2. Le zone silenziose individuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzate ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, con riferimento ai piani di azione da predisporsi entro l'anno 2024, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019. Successivamente, tutte le zone silenziose sono individuate con le modalità definite nel presente decreto.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Direttore Generale

GIANLUIGI NOCCO