
CORTE DEI CONTI
DECRETO 24 maggio 2022
G.U.R.I. 27 maggio 2022, n. 123
Ulteriori regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
TESTO COORDINATO (al Decreto Corte dei Conti 15 aprile 2024)
IL PRESIDENTE
Visto il «Codice della giustizia contabile», approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, e in particolare l'art. 6 relativo alla digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività;
Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l'informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti;
Vista la sezione VI del medesimo decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di «Giustizia digitale»;
Visti l'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», e l'art. 16-bis, comma 9-bis, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernenti la materia dei diritti di copia e certificazioni di conformità;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il «Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti», approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio del 2010 e adottato dal consiglio di presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto presidenziale 21 ottobre 2015, n. 98, recante le «Prime regole tecniche e operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»;
Visto il decreto presidenziale 1° aprile 2020, n. 138, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»;
Visto il decreto presidenziale 29 maggio 2020, n. 176, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento mediante collegamento da remoto delle audizioni del Pubblico ministero della Corte dei conti»;
Visto il decreto presidenziale 27 ottobre 2020, n. 287, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonchè delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero»;
Visto il proprio decreto del 31 dicembre 2021 n. 341 relativo alla proroga, fino al 31 marzo 2022, delle «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonchè delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero»;
Ritenuto di dover procedere con l'adozione di ulteriori misure atte a perseguire la progressiva transizione digitale nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti;
Considerato che, a tal fine, è opportuno disciplinare tra l'altro l'applicazione in via ordinaria di talune disposizioni dettate sperimentalmente nel corso della recente emergenza pandemica;
Tenuto conto delle proposte formulate dai presidenti delle sezioni giurisdizionali, dal procuratore generale e dai procuratori regionali;
Decreta:
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 6 del «Codice della giustizia contabile» approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, stabilisce ulteriori regole tecniche e operative volte a disciplinare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
«CGC» - il «Codice della giustizia contabile» di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;
«CAD» - il «Codice dell'amministrazione digitale» di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
«GIUDICO» - il Sistema informativo della GIUstizia DIgitale COntabile, cioè l'insieme delle risorse hardware e software e delle relative reti di telecomunicazione, mediante le quali la giustizia contabile tratta in via automatizzata attività, dati, servizi, comunicazioni e procedure relative allo svolgimento dell'attività giurisdizionale;
«SIRECO» - il Sistema Informativo per la REsa dei COnti giudiziali, cioè l'insieme delle risorse hardware e software e delle relative reti di telecomunicazione, mediante le quali la giustizia contabile tratta in via automatizzata le attività relative alla resa dei conti giudiziali;
«DGSIA» - Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati;
«FOL» - il «Fascicolo on line» - l'apposito servizio del sito istituzionale della Corte dei conti che consente di accedere ai fascicoli digitali resi disponibili da GIU.DI.CO. ed estrarre copia dei documenti in essi contenuti;
«DAeD» - la sezione dei sistemi informativi della Corte dei conti ove è possibile la procedura di caricamento diretto (upload), in via telematica, di atti e documenti;
«GDPR» - regolamento generale sulla protezione dei dati di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le definizioni contenute nel CAD.
Accesso ai servizi on line
(modificato dall'art. 4, commi 1 e 2, del Decreto Corte dei Conti 15 aprile 2024)
1. Mediante l'apposita area del sito istituzionale «Servizi on line della giurisdizione», la Corte dei conti consente agli utenti esterni di accedere ai servizi telematici della giurisdizione secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto.
2. L'accesso ai Servizi on-line della giurisdizione avviene previa autenticazione degli utenti esterni ai sensi dell'art. 64 del CAD, mediante il sistema pubblico di identità digitale (SPID), con il livello 2 di sicurezza di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014 o con Carta di identità elettronica.
3. Con provvedimento della DGSIA sarà indicata la data di attivazione della autenticazione mediante Carta nazionale dei servizi o altri sistemi previsti dall'ordinamento.
Fascicolo digitale
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del Decreto Corte dei Conti 15 aprile 2024)
1. I fascicoli istruttori della Procura generale e delle Procure regionali sono formati digitalmente, ai sensi dell'art. 9, comma 1, salvo diversa indicazione del magistrato titolare del fascicolo relativamente a singoli atti, documenti o fascicoli secondo i criteri di cui al comma 4.
2. I fascicoli processuali sono formati digitalmente. Le segreterie ne assicurano la completezza e il costante aggiornamento.
3. Le parti depositano in giudizio gli atti e i documenti in formato digitale. E' consentito il deposito di atti e documenti in formato analogico soltanto nei casi previsti dalla legge. In tal caso, ai fini dell'inserimento nel fascicolo digitale processuale, la segreteria competente provvede alla conversione in documenti informatici.
4. Qualora per la natura o la voluminosità dei documenti offerti in comunicazione non sia possibile procedere alla relativa conversione in formato digitale da parte della segreteria competente, o non risulti conveniente in termini di rapporto tra costi e benefici, previa autorizzazione del Presidente della Sezione, non si provvede alla conversione e viene annotata su GIUDICO e su FOL la disponibilità dei relativi documenti analogici presso la segreteria competente.
5. L'elenco dei documenti offerti in comunicazione deve recare una numerazione e un'eventuale sotto-numerazione progressiva, nonchè gli elementi identificativi degli stessi. La denominazione dei singoli file corrispondenti ai documenti in elenco deve recare, ove tecnicamente possibile, il relativo numero e consentirne l'agevole identificazione.
6. I formati degli atti, dei documenti digitali e delle copie digitali dei documenti analogici allegati agli atti del processo, nonchè le relative modalità di deposito, per quanto non previsto dal presente decreto, sono stabiliti dalle istruzioni tecnico-operative di cui all'art. 14.
7. In via transitoria è ammesso il deposito di più documenti in un unico file; in tal caso ciascun documento dovrà essere agevolmente raggiungibile attraverso l'impiego di un indice ipertestuale ivi contenuto.
8. I provvedimenti del giudice sono redatti quali documenti informatici sottoscritti con firma digitale. Ove ciò non sia possibile, si procede con modalità analogica e la relativa copia conforme è inserita nel fascicolo digitale.
Consultazione del fascicolo on line
(modificato dall'art. 4, commi 3 e 4, del Decreto Corte dei Conti 15 aprile 2024)
1. L'accesso al sistema FOL consente la consultazione dei fascicoli che risultano abbinati al codice fiscale delle parti o dei relativi difensori e rappresentanti. In fase istruttoria, l'accesso è autorizzato dal pubblico ministero. Nel FOL si fornisce evidenza della presenza di documenti eventualmente non disponibili in formato digitale; in tal caso, per la consultazione l'utente si rivolge alla segreteria.
2. Il sistema consente l'estrazione di copia degli atti e dei documenti nei formati previsti dalle regole tecniche vigenti, senza oneri, anche ai fini delle attestazioni di conformità di cui al successivo art. 8.
3. La notificazione o comunicazione di atti contenenti particolari categorie di dati di cui all'art. 9 del GDPR è effettuata ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. In tal caso, l'atto è consultabile dal destinatario sul FOL, nell'area delle notifiche del fascicolo del pertinente giudizio e presso gli uffici.
4. Gli utenti identificati sul FOL possono conferire delega in favore di altri soggetti mediante compilazione on-line di un apposito modulo automatizzato contenente l'indicazione del codice fiscale del soggetto delegato e del numero di giudizio o di istruttoria per il quale è rilasciata la delega.
5. Nei casi previsti dall'ordinamento, è consentita l'abilitazione all'accesso temporaneo anche di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
Deposito di atti processuali introduttivi e dei relativi allegati da parte di utenti esterni
(sostituito dall'art. 2, comma 1, del Decreto Corte dei Conti 15 aprile 2024, con l'applicabilità prevista dall'art. 5, comma 1, del predetto decreto)
1. Il deposito di atti processuali introduttivi e dei documenti allegati è effettuato, previa autenticazione, mediante caricamento diretto nell'apposita area di upload (DAeD). I file firmati digitalmente contenenti gli atti introduttivi oggetto di upload e i documenti allegati sono depositati nei formati indicati nelle istruzioni tecnico-operative di cui all'art. 14, preferibilmente in formato ricercabile.
2. Il sistema registra data e ora delle operazioni di upload. Gli atti e i documenti si considerano depositati presso gli uffici di segreteria delle Sezioni giurisdizionali nel giorno di completamento dell'upload, qualora la ricevuta di cui al comma 3 sia generata entro le ore 23,59'59" di una giornata di apertura al pubblico degli uffici. Nel caso di upload nel corso di un giorno di chiusura al pubblico, il deposito si considera avvenuto il primo giorno lavorativo seguente.
3. Completata la procedura di upload, il sistema genera una ricevuta di deposito.
4. Ai sensi dell'art. 29 c.g.c. e dell'art. 83 codice di procedura civile la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto processuale se depositata unitamente allo stesso e se ciò risulta da un'unica ricevuta di deposito.
5. L'ufficio di segreteria presso il quale si effettua il deposito, rilevato il caricamento nel sistema di un atto introduttivo, ferme restando le ulteriori ordinarie verifiche, accerta:
a) l'assenza di anomalie che non consentano di procedere alla valida formazione del fascicolo;
b) la corrispondenza dell'indirizzo pec indicato nell'atto introduttivo con quello indicato in fase di upload, al fine di assicurare il buon esito delle comunicazioni con la parte;
c) la regolarità fiscale degli atti e l'assolvimento di eventuali oneri in materia di spese di giustizia, ai soli fini dell'eventuale riscossione di tali oneri con le modalità ordinarie.
6. La segreteria rifiuta il deposito e il sistema produce un avviso con invito alla regolarizzazione in presenza di anomalie di cui al precedente comma 5, lettera a), ovvero in caso di erroneo deposito di altri atti e documenti processuali nella sezione del sistema destinata al deposito di atti processuali introduttivi.
7. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 5, lettere b) e c), la segreteria accetta il deposito con osservazioni e ne dà avviso nell'apposita area di upload. Il fascicolo digitale è comunque formato e il sistema genera il numero di registro rendendolo visibile al depositante.
8. In assenza delle ipotesi di cui ai commi 6 e 7, l'ufficio di segreteria accetta il deposito senza osservazioni e forma il fascicolo digitale; il sistema genera il numero di registro rendendolo visibile al depositante.
9. Il rifiuto del deposito da parte dell'ufficio di segreteria non ne impedisce la successiva regolarizzazione.
Deposito di altri atti e dei relativi allegati da parte di utenti esterni
(introdotto dall'art. 3, comma 1, del Decreto Corte dei Conti 15 aprile 2024)
1. Per i giudizi già iscritti a ruolo, il deposito degli atti e dei documenti allegati è effettuato, previa autenticazione, mediante caricamento diretto nell'apposita area di upload (DAeD). Il caricamento degli atti e dei documenti dovrà avvenire nei formati indicati nelle istruzioni tecnico-operative di cui all'art. 14, preferibilmente in formato ricercabile.
2. Il sistema registra data e ora delle operazioni di upload. Gli atti e i documenti si considerano depositati presso gli uffici di segreteria nel giorno di completamento dell'upload, qualora la ricevuta di cui al comma 3 sia generata entro le ore 23:59'59" di una giornata di apertura al pubblico degli uffici. Nel caso di upload nel corso di un giorno di chiusura al pubblico, il deposito si considera avvenuto il primo giorno lavorativo seguente.
3. Completata la procedura di upload, il sistema genera una ricevuta di deposito.
4. Ai sensi dell'art. 29 c.g.c. e dell'art. 83 codice di procedura civile la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto processuale se depositata unitamente allo stesso e se ciò risulta da un'unica ricevuta di deposito.
5. L'ufficio di segreteria presso il quale si effettua il deposito, rilevato il caricamento nel sistema, ferme restando le ulteriori ordinarie verifiche, accerta:
a) l'assenza di anomalie tecniche;
b) la corrispondenza dell'indirizzo pec indicato nell'atto con quello indicato in fase di upload, al fine di assicurare il buon esito delle comunicazioni con la parte;
c) la regolarità fiscale degli atti e l'assolvimento di eventuali oneri in materia di spese di giustizia, ai soli fini dell'eventuale riscossione di tali oneri con le modalità ordinarie.
6. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma precedente nonchè in caso di errore della parte nella identificazione del fascicolo in cui è effettuato il deposito di atti e documenti, la segreteria accetta il deposito con osservazioni e ne dà avviso nell'apposita area di upload.
Mancato funzionamento dei Servizi on-line della giurisdizione
(introdotto dall'art. 3, comma 1, del Decreto Corte dei Conti 15 aprile 2024)
1. La DGSIA dà avviso sul sito istituzionale dei periodi di non fruibilità dei Servizi on-line della giurisdizione dovuti a indisponibilità oggettiva, programmata o imprevista.
2. Nei periodi di cui al comma precedente è consentito il deposito a mezzo pec degli atti e documenti.
Deposito di atti e documenti nel fascicolo istruttorio digitale
(modificato dall'art. 4, comma 5, del Decreto Corte dei Conti 15 aprile 2024)
La procedura prevista dal precedente art. 6-bis si applica anche ai fascicoli istruttori presso gli uffici di procura.
Attestazioni di conformità
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del Decreto Corte dei Conti 23 febbraio 2023, a decorrere dal 28 febbraio 2023)
1. Si applicano i poteri e le modalità di attestazione di conformità previsti dalle norme sulla giustizia digitale delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Ove occorra, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione, ai sensi dell'art. 196-undecies, comma 3, secondo periodo delle medesime disposizioni.
2. Nel caso in cui più atti o documenti debbano essere notificati o comunicati unitamente tra loro, il requisito è soddisfatto mediante allegazione al medesimo messaggio di posta elettronica certificata (PEC).
3. Nel caso in cui vi sia necessità di congiungere tra loro più documenti informatici, gli stessi possono essere inseriti in uno stesso file compresso firmato digitalmente.
Rapporti tra uffici giurisdizionali
1. Il deposito di atti, documenti, provvedimenti e ogni forma di comunicazione intercorrente fra sezioni giurisdizionali e procure avviene mediante il sistema informativo GIUDICO.
2. Le sezioni riunite, le sezioni d'appello e la procura generale, hanno accesso mediante il medesimo sistema ai fascicoli dei gradi di giudizio precedenti, ove previsti.
3. Il procuratore generale, ai fini dell'esercizio del potere di impugnazione di cui all'art. 189 CGC, accede, mediante il medesimo sistema, ai fascicoli dei giudizi di primo grado. (1)
Comma sostituito da Errata-corrige pubblicata nella G.U.R.I. 1 giugno 2022, n. 127.
Giudizi di conto
(modificato dall'art. 4, comma 6, del Decreto Corte dei Conti 15 aprile 2024)
1. I conti giudiziali e i relativi documenti a esso allegati sono depositati presso le competenti sezioni giurisdizionali mediante il sistema informativo SIRECO.
2. Al completamento della procedura di upload del conto e degli allegati depositati unitamente a esso, il sistema SIRECO dà ricevuta del deposito mediante attribuzione di un numero di protocollo. Il numero del conto è successivamente attribuito in esito all'accettazione da parte dalla segreteria. Il sistema dà evidenza delle date del deposito del conto e della relativa accettazione o rifiuto. Nel caso in cui il conto o i documenti allegati siano illeggibili o mancanti o emergano altre anomalie tecniche, la segreteria è tenuta a dare immediata comunicazione del rifiuto mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata e relativo avviso nell'apposita area del SIRECO.
3. Per il deposito di documenti in corso d'esame si procede mediante caricamento diretto secondo quanto previsto al precedente art. 6-bis.
4. Il presidente della sezione, su istanza motivata, può autorizzare la presentazione del conto o il deposito dei documenti con modalità differenti per conti giudiziali singolarmente indicati o per conti afferenti particolari gestioni o amministrazioni, specificamente individuate.
5. In caso di iscrizione a ruolo per il giudizio della Sezione, il fascicolo relativo è formato digitalmente secondo le disposizioni degli articoli precedenti; le disposizioni transitorie di cui all'art. 13, comma 2, del citato decreto presidenziale n. 98 del 2015 cessano conseguentemente di avere efficacia.
Audizioni mediante collegamento da remoto
1. Le audizioni disposte dal pubblico ministero contabile possono svolgersi mediante collegamenti da remoto, utilizzando i programmi nella disponibilità della Corte dei conti.
2. L'invito a presentarsi per l'audizione personale, di cui all'art. 60, comma 2, del CGC o l'atto di fissazione dell'audizione di cui all'art. 67, comma 3, del medesimo codice contengono l'avviso dello svolgimento dell'audizione stessa mediante collegamento da remoto, indicando le relative modalità e invitando gli interessati a comunicare l'indirizzo di posta elettronica ordinaria con il quale intendono partecipare alla sessione in videoconferenza o a esprimere il loro dissenso all'utilizzo dello strumento telematico.
3. Ove i soggetti sottoposti ad audizione ovvero i loro difensori non dispongano di dispositivi o connettività idonei al collegamento da remoto, possono chiedere preventivamente che sia messa a loro disposizione, per lo svolgimento dell'incombente, una postazione presso una sede della procura della Corte dei conti o di uno degli organi di cui all'art. 56 del CGC, secondo modalità da concordare.
4. Nell'audizione il magistrato, con l'assistenza del funzionario o dell'appartenente agli organi di cui all'art. 56 del cgc incaricato della verbalizzazione, verifica la funzionalità del collegamento nonchè le presenze; si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti.
5. Qualora il collegamento non sia disponibile o la sua qualità non sia idonea, ovvero nei casi di indisponibilità o impossibilità di uno dei difensori o del soggetto sentito a effettuare il collegamento, il pubblico ministero procedente può disporre la sospensione, il differimento o la rinnovazione dell'audizione con diverse modalità.
6. Il verbale dell'audizione in videoconferenza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma digitale.
7. Il pubblico ministero può disporre, qualora sia disponibile e nel rispetto della riservatezza dei dati personali, la registrazione audio/video della sessione di videoconferenza, per la quale viene apposta dal verbalizzante la firma digitale.
Titolo esecutivo digitale
(sostituito dall'art. 2, comma 1, del Decreto Corte dei Conti 23 febbraio 2023, a decorrere dal 28 febbraio 2023)
1. Ai fini della formazione in copia attestata conforme all'originale di cui all'art. 212 CGC, si applicano i poteri nonchè le modalità di attestazione di cui all'art. 8.
2. Il rilascio d'ufficio della copia attestata conforme all'originale alle amministrazioni interessate da parte della Segreteria della sezione giurisdizionale, ai sensi dell'art. 212, comma 2 CGC, anche agli effetti delle attività di competenza del pubblico ministero di cui all'art. 213 del medesimo codice, avviene mediante inserimento della copia stessa nel fascicolo digitale di cui all'art. 4 del presente decreto. A tal fine, il documento informatico formato ai sensi del Capo II del CAD è sottoscritto digitalmente dal dirigente della Segreteria della sezione o funzionario delegato. La firma digitale del dirigente o funzionario delegato tiene luogo, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del CAD, dei timbri o sigilli di legge.
Correzione di errore materiale
(sostituito dall'art. 3, comma 1, del Decreto Corte dei Conti 23 febbraio 2023, a decorrere dal 28 febbraio 2023)
1. L'annotazione di cui all'art. 113 CGC è effettuata mediante la formazione di un documento informatico contenente la copia dell'atto oggetto di correzione e del provvedimento di correzione.
2. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal dirigente della Segreteria o dal funzionario delegato, è inserito nel fascicolo processuale digitale ed è inviato al sistema di conservazione a norma.
3. Nel caso in cui l'atto oggetto di correzione o il provvedimento di correzione siano in formato analogico, il documento informatico di cui al presente articolo è ottenuto mediante estrazione di copia informatica conforme all'originale analogico dei provvedimenti stessi.
Istruzioni tecnico-operative
1. La DGSIA può emanare le istruzioni tecnico-operative e le specifiche tecniche di dettaglio che si rendano necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Le istruzioni e i successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito Internet della Corte dei conti, con indicazione della relativa decorrenza.
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
(modificato dall'art. 4, comma 7, del Decreto Corte dei Conti 15 aprile 2024)
1. Le disposizioni in materia di fascicolo digitale si applicano ai nuovi giudizi e procedimenti istruttori, nonchè agli atti e documenti depositati o acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore delle presenti regole tecniche. Per i fascicoli già formati, relativamente a giudizi o istruttorie pendenti, i titolari degli uffici valutano l'opportunità di conversione in digitale secondo i criteri di cui all'art. 4.
2. Restano ferme le regole tecniche di cui all'art. 4 del decreto n. 138 del 2020 e del decreto n. 98 del 2015, per quanto non modificate o integrate dal presente decreto.
3. L'obbligo del deposito cartaceo, già sospeso dall'art. 5 del citato decreto presidenziale n. 138 del 2020, è definitivamente soppresso.
4. Il sistema informativo GIUDICO sarà adeguato alle disposizioni del presente decreto, compatibilmente con i tempi tecnici di rilascio delle corrispondenti nuove funzionalità.
5. Il presente decreto ha efficacia dal 1° settembre 2022 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2022
Il Presidente: CARLINO