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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 23 maggio 2022, n. 398

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 10 giugno 2022, n. 27

Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, così come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernente "Aggiornamento e revisione dell'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR) sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica" (Rep. atti n. 25/CSR del 25 marzo 2021 [N.d.R. recte: Rep. atti n. 29/CSR del 25 marzo 2021]).

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante, "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

VISTA la Delibera n. 92 adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del 24.2.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento ASOE all'ing. Mario La Rocca;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 867 del 17 settembre 2021 che conferisce al Dr. Giacomo Scalzo l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6 Trasfusionale del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico;

VISTA la deliberazione n. 108 del 10 marzo 2022, con la quale la Giunta regionale ha approvato il "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati";

VISTO l'art. 19 della citata legge 21 ottobre 2005, n. 219, con il quale si statuisce che "Con accordo tra Governo, regioni e province autonome sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture trasfusionali. Tali requisiti sono periodicamente aggiornati in relazione all'evoluzione delle esigenze organizzative ed al progresso scientifico e tecnologico del settore";

VISTO l'art. 20, comma 1, della citata legge 21 ottobre 2005, n. 219, con il quale si statuisce che "Le regioni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo di cui all'art. 19 definiscono i requisiti per l'accreditamento delle medesime strutture, nonché le procedure per la richiesta, la verifica dei requisiti previsti e la concessione dell'accreditamento delle strutture trasfusionali, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia e tenendo conto delle linee guida fornite dal Centro nazionale sangue di cui all'art. 12";

VISTO l'art. 20, comma 2, della citata legge 21 ottobre 2005, n. 219, con il quale si statuisce che "Le strutture trasfusionali possono effettuare le attività per le quali sono state accreditate solo dopo aver formalmente ricevuto l'accreditamento da parte delle autorità regionali competenti";

VISTO l'art. 20, comma 3, della citata legge 21 ottobre 2005, n. 219, con il quale si statuisce che "L'accreditamento è concesso per un periodo di tempo limitato ed è rinnovabile, secondo i tempi e le procedure definiti dalle normative regionali";

VISTO l'art. 20, comma 4, della citata legge 21 ottobre 2005, n. 219, con il quale si statuisce che "Le regioni provvedono infine ad emanare disposizioni in merito alla gestione transitoria dell'accreditamento delle strutture trasfusionali già operanti, al fine di consentire alle stesse di adeguarsi ai requisiti previsti";

VISTO l'art. 20, comma 5, della citata legge 21 ottobre 2005, n. 219, con il quale si statuisce che "Le autorità regionali competenti organizzano ispezioni e misure di controllo delle strutture trasfusionali ad intervalli regolari per garantire che le condizioni poste ai fini del rilascio dell'accreditamento siano rispettate";

VISTO il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante "Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: "Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi" e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali", come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanta riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva n. 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali";

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante "Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani";

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);

VISTO il decreto del Ministro della Salute 26 maggio 2011, recante "Istituzione di un elenco nazionale di valutatori per il sistema trasfusionale per lo svolgimento di visite di verifica presso i servizi trasfusionali e le unita di raccolta del sangue e degli emocomponenti";

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR);

VISTO il decreto del Ministro della Salute 12 aprile 2012, recante "Schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Province Autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale";

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);

VISTO il decreto del Ministro della Salute 5 dicembre 2014, recante "Individuazione dei centri e aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le Regioni e le Province autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015, recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti";

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relative alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR);

VISTA la Direttiva 2016/1214/UE della Commissione del 25 luglio 2016 recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 2 dicembre 2016 e s.m.i., recante "Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti", in particolare l'articolo 11;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 5 novembre 2021, recante "Istituzione e modalità di funzionamento del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali";

VISTE le Linee direttrici di buone prassi (Good Practice Guidelines - GPGs), elaborate congiuntamente dalla Commissione europea e dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali e dell'assistenza sanitaria (EDQM) del Consiglio d'Europa nel novembre 2016 e pubblicate dal Consiglio d'Europa nella Guida alla preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti - 19^ edizione 2017, Appendice della raccomandazione n. R (95) 15;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e, in particolare, l'articolo 1, comma 439, che, integrando l'articolo 12, comma 4, della succitata legge 21 ottobre 2005, n. 219, ha introdotto il comma 4-bis che prevede che, al fine di rafforzare, in tutto il territorio nazionale, la garanzia di uniformi e rigorosi livelli di qualità e sicurezza dei processi produttivi attinenti alle attività trasfusionali, il Centro nazionale svolge, in accordo con le regioni, attività di supporto alla verifica e al controllo ai fini della certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali alle disposizioni normative nazionali ed europee, quale garanzia propedeutica al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome e il comma 4-ter, che prevede che, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della succitata legge, sono definite le modalità di funzionamento, in seno al Centro nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione, anche con riferimento ai rapporti con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, dando attuazione alla Direttiva 2016/1214/UE della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali, ha previsto che i servizi trasfusionali e le unità di raccolta gestite dalle Associazioni e Federazioni di donatori applichino le linee direttrici di buone prassi (Good Practice Guidelines - GPGs) e che l'adeguamento dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività svolte dai servizi trasfusionali e dalle unità di raccolta avvenga con Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;

CONSIDERATO che l'allegato B di cui all'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010, relativo al modello delle visite di verifica, sarà rivisto e aggiornato con un successivo Accordo Stato Regioni predisposto tenendo conto anche delle disposizioni del decreto del Ministero della Salute del 5 novembre 2021 di "Istituzione e modalità di funzionamento del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali";

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, così come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernente "Aggiornamento e revisione dell'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR) sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica" del 25 marzo 2021 (Rep. atti n. 29/CSR);

RITENUTO indispensabile aggiornare i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti di cui all'allegato A dell'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR), alla luce delle linee direttrici di buone prassi (GPGs) introdotte dal Decreto legislativo 19 del 2018, che recepisce la Direttiva 2016/1214/UE;

CONSIDERATO che la richiamata legge n. 219/05 riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti e valorizza il ruolo delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue prevedendo la loro partecipazione alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori;

VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266 recante "Legge quadro sul volontariato" e il titolo XII - disposizioni transitorie e finali del menzionato successivo decreto legislativo n. 117 del 2017;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore", a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

CONSIDERATO che la Regione Siciliana riconosce il ruolo fondamentale ed insostituibile del volontariato, ed in particolare delle associazioni dei donatori di sangue, patrimonio etico e sanitario imprescindibile per assicurare ai pazienti in cura l'autosufficienza in sangue, emocomponenti ed emoderivati e per contribuire all'autosufficienza nazionale;

RAVVISATA la necessità di dovere garantire che l'attività di raccolta delle Strutture Trasfusionali (ST) e delle Unità di Raccolte (UdR) associative venga effettuata in locali fissi e mezzi mobili che possiedano idonei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi;

RAVVISATA l'opportunità di emanare una disciplina organica che regolamenti i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi (STO) dei Servizi Trasfusionali e delle Unità di Raccolta (UdR) associative;

ACQUISITO il parere del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Regionale Sangue della Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ed il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.gs 196/2003) così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

CONSIDERATO di dover revocare, con la piena applicazione ed efficacia del presente decreto fissata per il 1° marzo 2023, il decreto assessoriale 4 marzo 2011, n. 384;

VISTI gli atti d'ufficio;

Decreta:

Art. 1

E' recepito l'Accordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, così come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernente "Aggiornamento e revisione dell'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR) sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica", (Rep. atti n. 29/CSR del 25 marzo 2021), con le integrazioni di cui al presente decreto.

Art. 2

I requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue umano e degli emocomponenti nell'ambito della Regione Siciliana sono quelli definiti rispettivamente dagli Allegati A e B al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 3

I Servizi Trasfusionali (di seguito per brevità ST) e le Unità di Raccolta associative (di seguito per brevità UdR) sono tenute ad adeguare le rispettive organizzazioni e luoghi di attività ai requisiti specifici, strutturali, tecnologici e organizzativi (di seguito definiti, per brevità, anche requisiti STO) previsti dal presente decreto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte dell'autorità regionale competente identificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 261/2007 e s.m.i., e del decreto del Ministero della Salute 5 novembre 2021 per quanto di competenza.

Art. 4

Al fine di assicurare la valutazione dei requisiti minimi secondo le modalità espresse nel succitato Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2021 (Rep. atti n. 29/CSR), i soggetti interessati potranno produrre apposita istanza di valutazione secondo le modalità ed i termini di cui al decreto assessoriale 30 luglio 2013 n. 1458 e s.m.i., recante "Procedimento per il rilascio del provvedimento unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione dei requisiti specifici autorizzativi".

Art. 5

Le istanze di valutazione dei requisiti specifici, STO, dei ST e delle UdR dovranno essere inoltrate al Servizio 6 - Trasfusionale e Centro Regionale Sangue del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (A.S.O.E.), da parte, rispettivamente, del Legale rappresentante dell'Azienda sanitaria, cui afferisce il Servizio Trasfusionale, e del Legale rappresentante dell'Associazione o Federazione di donatori, a cui fa capo la titolarità dell'UdR, almeno 120 giorni prima della scadenza della validità biennale del decreto di autorizzazione e accreditamento.

Art. 6

Laddove ad una Unità Operativa Complessa di Medicina Trasfusionale siano associate una o più articolazioni organizzative semplici o Unità di Raccolta Ospedaliere, situate in altra sede e previste dal vigente Piano regionale sangue e plasma 2010-2012 e s.m.i., la presentazione delle istanze di valutazione dovrà essere contestualmente presentata con riferimento a ciascuna di esse.

Art. 7

Il Legale rappresentante dell'Azienda sanitaria a cui afferisce il Servizio Trasfusionale e il Legale rappresentante dell'Unità di Raccolta associativa inoltrano al Servizio 6 - Trasfusionale e Centro Regionale Sangue del Dipartimento A.S.O.E., apposita istanza di valutazione con allegata la documentazione indicata nel D.A. n. 1458 del 30 luglio 2013.

Art. 8

Il personale sanitario (infermieri e medici) delle Aziende sanitarie, con le qualifiche previste dalla normativa vigente, al di fuori dall'orario di servizio e su richiesta delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, in considerazione della carenza di personale sanitario addetto alle attività di raccolta, può essere utilizzato per le attività di selezione dei donatori e della raccolta presso le UdR e sue articolazioni, fermo restando l'osservanza delle norme previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

Il Personale sanitario che intende svolgere tale attività dovrà comunicarlo all'Azienda sanitaria di appartenenza e trascorsi 7 (sette) giorni, senza che la stessa abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto e le relative motivazioni, potrà prestare la propria attività professionale presso le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 1.

Art. 9

I Servizi Trasfusionali e le Unità di Raccolta associative, già operanti sul territorio regionale sono autorizzate, rispettivamente, all'esercizio delle attività trasfusionali previste dall'art. 2 della legge n. 219/2005 e alla raccolta di sangue intero e degli emocomponenti, secondo i rispettivi decreti di autorizzazione e di accreditamento, nelle more della valutazione dei requisiti specifici, strutturali, tecnologici e organizzativi e del successivo rilascio dell'autorizzazione [così come disciplinato dal successivo articolo 14] (dicitura omessa) (1).

Al fine di armonizzare e standardizzare la rete trasfusionale regionale alle norme di un sistema di qualità che applichi le linee direttrici di buone prassi (Good Practice Guidelines - GPGs) per i Servizi Trasfusionali e per le Unità di Raccolta associative, viene prevista la stesura di un sistema di qualità unico per tutto il territorio regionale. Il sistema di qualità unico regionale sarà approntato dall'Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento A.S.O.E. - Servizio 6 - Trasfusionale e Centro Regionale Sangue, anche ricorrendo a società qualificate, in collaborazione con le Aziende sanitarie ed ospedaliere e con il supporto specialistico delle società aggiudicatarie della lavorazione del plasma ragionale.

Considerata la necessità di riorganizzare e rifunzionalizzare la rete trasfusionale regionale attraverso la progressiva centralizzazione delle attività di lavorazione e qualificazione delle unità di sangue raccolte, entro la data di piena applicazione del presente decreto, [prevista al successivo articolo 13 ed] (dicitura omessa) (1) in considerazione di quanto previsto dal precedente comma 2, verrà elaborato il Piano regionale sangue e plasma che assicuri livelli di autosufficienza regionale di sangue, emocomponenti e plasmaderivati per le strutture sanitarie, pubbliche e private, attraverso la donazione volontaria, gratuita e non remunerata.

(1)

Dicitura omessa da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.R.S. 24 giugno 2022, n. 29.

Art. 10

L'istituzione di nuove Unità di raccolta associative sarà concessa alle Associazioni e Federazioni di donatori nel rispetto della programmazione regionale. (1)

L'Associazione o Federazione di donatori di sangue dovrà, per l'istituzione di una nuova Unità di raccolta, sia Fissa che Mobile, essere preventivamente autorizzata dal Servizio 6 - Centro Regionale Sangue e Trasfusionale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.

(1)

Per la sospensione dell'istituzione di nuove Unità di raccolta capofila gestite dalle Associazioni e/o Federazioni dei donatori volontari di sangue, si veda il D.A. Salute 22 marzo 2023, n. 299.

Art. 11

Il presente decreto, comprensivo degli allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e si applica a decorrere dal 1° marzo 2023.

Lo stesso sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale del Dipartimento A.S.O.E., ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online.

Con la piena applicazione ed efficacia del presente decreto, fissata per il 1° marzo 2023, viene abrogato il decreto assessoriale 4 marzo 2011 n. 384.

Palermo, 23 maggio 2022.

RAZZA