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DECISIONE (PESC) 2022/472 DEL CONSIGLIO, 23 marzo 2022

G.U.U.E. 24 marzo 2022, n. L 96

Decisione che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 23 marzo 2022

Entrata in vigore il: 23 marzo 2022

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

1) La decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio (1) stabilisce un importo di riferimento finanziario pari a 50 000 000 EUR destinato a finanziare l'erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine.

2) Alla luce del conflitto armato in atto sul territorio ucraino, l'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 50 000 000 EUR e la durata della misura di assistenza dovrebbe essere prorogata di dodici mesi.

3) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/339,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

Decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 61 del 28.2.2022).

Art. 1

La decisione (PESC) 2022/339 è così modificata:

1) all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi dall'adozione della presente decisione.»;

2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 100 000 000 EUR.»;

3) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 100 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 corrispondente alla misura di assistenza.»;

4) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. Almeno il 50 % dell'importo di riferimento finanziario copre le spese sostenute a partire dall'11 marzo 2022.»;

5) all'articolo 4, paragrafo 4, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k) dal ministero della Difesa e dal ministero federale degli Affari esteri della Germania.». (1)

(1)

Paragrafo modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 1 aprile 2022, n. L 104.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN