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DECRETO PRESIDENZIALE 7 giugno 2022, n. 267

G.U.R.S. 17 giugno 2022, n. 28

Individuazione del rappresentante unico dell'Amministrazione regionale nelle conferenze di servizi di cui all'art. 19, comma 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 aprile 2022, n. 9, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 14-ter, commi 3 e 5;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, ed in particolare l'art. 19, comma 4, il quale prevede che "Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non regionali, le amministrazioni regionali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente della Regione,....";

CONSIDERATA la necessità di assicurare il regolare ed efficace svolgimento delle conferenze di servizi per le quali è previsto, ai sensi del citato art. 19, comma 4, della legge regionale n. 7 del 2019 che il Presidente della Regione Siciliana nomini il rappresentante unico dell'Amministrazione regionale;

RITENUTA al riguardo, l'opportunità di individuare preventivamente il rappresentante unico, secondo criteri di competenza, in modo da conferire celerità e buon andamento alla funzione di rappresentante unico della Regione Siciliana nelle conferenze di servizi;

CONSIDERATO che il rappresentante unico è il soggetto abilitato, in seno alla conferenza di servizi, ad esprimere definitivamente, in modo univoco e vincolante, la posizione di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale coinvolte nella conferenza di servizi;

RAVVISATA la necessità di prevedere un modello operativo che permetta, in forza della specifica o, comunque, prevalente competenza e della conoscenza delle problematiche connesse all'oggetto della conferenza dei servizi, la valutazione delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, al fine della definizione della posizione, univoca e vincolante, per l'intera Amministrazione regionale;

RITENUTO opportuno, per le finalità sopra evidenziate, individuare preventivamente il rappresentante unico dell'Amministrazione regionale nelle conferenze di servizi di cui all'art. 19, comma 4, della legge regionale n. 7 del 2019 nel Dirigente Generale del Dipartimento regionale avente competenze analoghe a quelle del ramo di Amministrazione statale procedente o che ha, comunque, indetto la relativa conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1

1. Il rappresentante unico dell'Amministrazione regionale nelle conferenze di servizi, nei casi di cui all'art. 19, comma 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, è individuato preventivamente nel Dirigente Generale del Dipartimento regionale avente competenze analoghe a quelle del ramo di Amministrazione statale procedente o che ha, comunque, indetto la relativa conferenza di servizi, secondo il seguente prospetto di corrispondenza:

2. La Presidenza della Regione, per ciascuna conferenza, ove la stessa non sia già allo stesso pervenuta, provvede ad inoltrare la relativa convocazione, al rappresentante unico come individuato sulla scorta del prospetto di cui al precedente comma, informandone l'Amministrazione statale procedente.

3. Il Dirigente generale - rappresentante unico può delegare le funzioni ad altro funzionario del proprio Dipartimento regionale.

4. La posizione espressa dal rappresentante unico dell'Amministrazione regionale in sede di conferenza di servizi viene definita, previa istruttoria, anche tramite una o più riunioni con le strutture regionali coinvolte nella conferenza medesima.

5. Nell'attività istruttoria può essere coinvolto ogni altro soggetto ritenuto funzionale allo svolgimento dell'istruttoria, qualora il rappresentante unico ne ravvisi l'utilità a fini conoscitivi.

6. Le strutture regionali coinvolte forniranno al rappresentante unico la propria posizione entro il termine comunicato dal rappresentante unico, comunque antecedente alla data di conclusione dell'istruttoria della conferenza di servizi.

7. Le stesse strutture regionali coinvolte, anche su richiesta del rappresentante unico, possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto.

8. Per l'espletamento dei suoi compiti, il rappresentante unico si avvale delle strutture del Dipartimento regionale di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2

1. Per i casi non previsti dal prospetto di cui al precedente articolo, il Presidente della Regione procederà alla nomina del rappresentante unico per il singolo procedimento.

Palermo, 7 giugno 2022.

MUSUMECI