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MINISTERO DELLA TRANSAZIONE ECOLOGICA

DECRETO 29 marzo 2022, n. 131

- Allegato al Comunicato Ministero della Transizione Ecologica pubblicato nella G.U.R.I. 16 giugno 2022, n. 139 

Istituzione dell'Osservatorio nazionale della povertà energetica.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

VISTO il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima e, in particolare, l'articolo 24 che richiede agli Sati membri di fornire, nelle relazioni intermedie sull'attuazione dei Piani nazionali integrati per l'energia e il clima, informazioni e dati sulle misure adottate e sui risultati conseguiti nel contrasto alla povertà energetica;

VISTA la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);

VISTA la raccomandazione (UE) 2020/1563 della Commissione del 14 ottobre 2020 sulla povertà energetica;

VISTO il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (nel seguito: "PNIEC"), predisposto, in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, dal Ministero dello sviluppo economico con il Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha previsto, tra le azioni di contrasto alla povertà energetica, l'istituzione di un Osservatorio della povertà energetica, per rilevare e monitorare il fenomeno della povertà energetica in Italia e assistere il decisore pubblico nell'individuazione di opportune misure di contrasto;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 2, che ha previsto l'istituzione del Ministero della transizione ecologica, affidando a quest'ultimo le competenze in materia energetica già spettanti al Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante "Attuazione della direttiva (UE) 944/2019, nonché disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 e del regolamento (UE) 941/2019" e, in particolare, l'articolo 11, commi 5 e 6, che demanda a un decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, l'istituzione dell'Osservatorio nazionale della povertà energetica, individuandone le modalità di composizione e funzionamento, nonché i compiti principali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 13 ottobre 2021 COM(2021) 660 final, relativa alle azioni per fronteggiare l'aumento dei prezzi dell'energia, nella quale si prevede la costituzione di un gruppo di coordinamento a livello europeo sulla povertà energetica e i consumatori vulnerabili per la condivisione delle migliori pratiche e il coordinamento delle misure;

CONSIDERATO che la raccomandazione (UE) 2020/1563 della Commissione richiama l'attenzione, tra l'altro, sull'esigenza di misurare e monitorare il fenomeno della povertà energetica sulla base di indicatori adeguati e di definire un approccio al contrasto della povertà energetica, integrato nel quadro della politica sociale ed energetica, basato su processi di partecipazione pubblica, di cooperazione tra i diversi livelli di governo e di coinvolgimento dei portatori di interesse;

CONSIDERATO che il percorso di transizione verso un sistema energetico sostenibile richiede attenzione affinché i clienti finali più

vulnerabili e, in particolare, quelli in condizioni di povertà energetica non vengano penalizzati nell'accesso ai benefici della transizione e possano godere di adeguate forme di protezione, in particolare nei momenti di maggiore volatilità dei prezzi;

CONSIDERATO che allo studio del fenomeno della povertà energetica a livello nazionale contribuiscono una serie di soggetti pubblici e privati, tra cui la Banca d'Italia e l'Istituto nazionale di statistica (nel seguito: "Istat");

RITENUTO di procedere all'istituzione dell'Osservatorio nazionale della povertà energetica presso la Direzione generale competitività ed efficienza energetica del Ministero della transizione ecologica secondo quanto previsto dall'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 e dal PNIEC, promuovendone il ruolo di sede di coordinamento delle misure e delle risorse tra i diversi livelli di governo nazionale;

Decreta:

Art. 1

Istituzione dell'Osservatorio nazionale della povertà energetica

1. E' istituito, presso la Direzione generale competitività ed efficienza energetica del Ministero della transizione ecologica (nel seguito: "Direzione generale"), l'Osservatorio nazionale della povertà energetica (nel seguito: "Osservatorio").

2. L'Osservatorio:

a) propone al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti ambiente misure di contrasto alla povertà energetica, anche attraverso la promozione di azioni di comunicazione, formazione e assistenza a soggetti pubblici ed enti rappresentativi dei portatori di interesse;

b) svolge attività di studio, analisi e supporto tecnico per la progettazione e l'attuazione di misure riguardanti il contrasto alla povertà energetica;

c) effettua, con cadenza biennale, il monitoraggio del fenomeno della povertà energetica a livello nazionale, anche ai fini della comunicazione integrata sulla povertà energetica di cui all'articolo 24, del regolamento (UE) 2018/1999;

d) fornisce supporto ai fini della cooperazione nell'ambito degli analoghi organismi istituzionali europei;

e) elabora, anche ai fini di cui alla lettera c), criteri per l'individuazione del numero di famiglie in condizioni di povertà energetica;

f) promuove lo scambio di esperienze e di informazioni con le Regioni, le altre amministrazioni centrali e locali interessate, gli organismi di ricerca e i portatori di interessi;

g) agevola il coordinamento delle misure in materia di contrasto alla povertà energetica a livello nazionale;

Art. 2

Composizione e durata dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio è un organo collegiale composto da sei membri, nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210. Due membri sono designati dal Ministro della transizione ecologica, uno dei quali con funzioni di Presidente, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dalla Conferenza Stato Regioni e Province autonome e uno dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

3. I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

4. La partecipazione all'Osservatorio non prevede il riconoscimento di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenze e altri emolumenti comunque denominati.

Art. 3

Funzionamento dell'Osservatorio

1. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono svolte dalla Direzione generale.

2. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali elencate all'articolo 1, comma 2, l'Osservatorio si avvale del supporto tecnico del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (nel seguito: "GSE") e di Acquirente Unico S.p.A. (nel seguito: "Acquirente Unico"). Al fine di cui al primo periodo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale stipula un protocollo di intesa con il GSE e con Acquirente Unico.

3. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Osservatorio può adottare iniziative di consultazione, audizione e collaborazione con i soggetti pubblici e privati che si interessano di povertà energetica, quali, a titolo esemplificativo, la Banca d'Italia e l'Istat.

4. I risultati dell'attività svolta dall'Osservatorio sono divulgati attraverso una specifica sezione del sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

5. L'Osservatorio, all'atto dell'insediamento, adotta un regolamento con il quale disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle proprie attività.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica www.mite.gov.it. e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo. 

ROBERTO CINGOLANI