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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 gennaio 2022

G.U.R.I. 17 giugno 2022, n. 140

Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2021/971 della Commissione del 16 giugno 2021, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per chiarire che anche le Tecniche biochimiche e molecolari (BMT) possono essere utilizzate nel caso in cui permangano dubbi riguardo all'identità varietale delle sementi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere;

Vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1, lettera a);

Vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole;

Vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di specie ortive;

Vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di specie oleaginose e da fibra;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 36;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625»;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, registrata alla Corte dei conti in data 29 marzo 2021 al n. 166;

Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2021/971 della Commissione del 16 giugno 2021 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE volta a chiarire che anche le Tecniche biochimiche e molecolari (BMT) possono essere utilizzate nel caso in cui permangano dubbi riguardo all'identità varietale delle sementi;

Ravvisata la necessità di recepire la direttiva (UE) 2021/971/UE, quale norma di natura prettamente tecnica le cui condizioni, fissate in ambito comunitario, sono recepite tal quali nella legislazione nazionale;

Ritenuto pertanto necessario modificare l'allegato IX del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, al fine di chiarire che anche le BMT possono essere utilizzate come metodo supplementare per l'esame dell'identità della varietà nel caso di dubbi;

Sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, nella seduta del 5 ottobre 2021;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso nella seduta del 12 ottobre 2021, in applicazione dell'art. 5, comma 4, lettera e) dello stesso decreto legislativo;

Effettuata in data 15 novembre 2021, la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 36, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1

Modifica dell'allegato IX del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20

1. L'allegato IX del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, è modificato come di seguito riportato:

a) alla lettera A) Cereali, dopo il punto 8, è inserito il punto 9.:

«9. Se, a seguito dell'attuazione dei punti 3 e 6, permangano dubbi circa l'identità varietale delle sementi, l'autorità di certificazione può utilizzare, per l'esame di tale identità, una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformità alle norme internazionali applicabili.»;

b) alla lettera B) Foraggere, dopo il punto 6, è inserito il punto 7.:

«7. Se, a seguito dell'attuazione dei punti 4 e 6, permangano dubbi circa l'identità varietale delle sementi, l'autorità di certificazione può utilizzare, per l'esame di tale identità, una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformità alle norme internazionali applicabili.»;

c) alla lettera C) Barbabietole, dopo il punto 5, è inserito il punto 5-bis.:

«5-bis. Se, a seguito dell'attuazione dei punti da 2 a 5, permangano dubbi circa l'identità varietale delle sementi, l'autorità di certificazione può utilizzare, per l'esame di tale identità, una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformità alle norme internazionali applicabili.»;

d) alla lettera E) Oleaginose e da fibra, dopo il punto 3, è inserito il punto 3-bis.:

«3-bis. Se, a seguito dell'attuazione dei punti 1 e 3, permangano dubbi circa l'identità varietale delle sementi, l'autorità di certificazione può utilizzare, per l'esame di tale identità, una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformità alle norme internazionali applicabili.»;

e) alla lettera F) Ortive dopo il punto 3, è inserito il punto 3-bis.:

«3-bis. Se, a seguito dell'attuazione dei punti 1, 2 e 3, permangano dubbi circa l'identità varietale delle sementi, l'autorità di certificazione può utilizzare, per l'esame di tale identità, una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformità alle norme internazionali applicabili.».

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° settembre 2022.

Roma, 10 gennaio 2022

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 110