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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 aprile 2022

G.U.R.I. 21 giugno 2022, n. 143

Disciplina per l'attribuzione ai segretari comunali di fascia «C» della titolarità in sedi singole o convenzionate tra i 3001 e i 5000 abitanti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, secondo cui: «in applicazione dei principi previsti dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, e previa autorizzazione del Ministero dell'interno, può assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici»;

Vista, inoltre, la previsione di cui alla lettera c) del sopra citato comma 1 dell'art. 12-bis, ai sensi del quale: «con decreto del Ministro dell'interno da adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità di cui all'art. 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera b) del presente comma»;

Visto l'art. 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo cui il Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio direttivo per l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonchè il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla definizione dei criteri e delle modalità necessari ai fini dell'attuazione della normativa illustrata in precedenza;

Vista la proposta del Consiglio direttivo per l'albo nazionale, approvata nella seduta del 20 aprile 2022;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 27 aprile 2022;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), definisce i criteri e le modalità per autorizzare l'assunzione della titolarità, da parte del segretario iscritto nella fascia professionale C, presso sedi di segreteria, singole o convenzionate, aventi una popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, con il riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede superiore, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, lettera c) e d), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Art. 2

Attribuzione dell'incarico di titolarità ad un segretario di fascia C in sedi di segreteria singole o convenzionate aventi una popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, il sindaco di un comune avente una popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti e il sindaco del comune capofila di una convenzione di segreteria avente una popolazione complessiva compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, possono richiedere al Ministero dell'interno l'autorizzazione a nominare, in qualità di titolare, un segretario iscritto nella fascia professionale C, qualora la procedura di pubblicizzazione della sede, effettuata nei centoventi giorni precedenti all'istanza, sia andata deserta.

2. Il segretario da nominare ai sensi del comma 1 è individuato dal sindaco, previo consenso dell'interessato, anche senza ulteriore pubblicizzazione, tra i segretari iscritti all'albo nella fascia professionale C.

3. Alla richiesta è allegata l'espressa dichiarazione del segretario di accettazione.

4. Il Ministero dell'interno autorizza la titolarità della sede per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile fino a dodici, previa motivata richiesta del sindaco.

5. Ai fini di autorizzare la nomina e la proroga dell'incarico di cui al presente articolo, i comuni aderenti ad una convenzione di segreteria si impegnano a garantire la continuità della relativa sede unificata, come accettata dal segretario, per il corrispondente periodo.

Art. 3

Disposizioni particolari per la titolarità di un segretario di fascia C nelle sedi di segreteria convenzionata aventi una popolazione complessiva compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, l'autorizzazione alla nomina di un segretario di fascia C in sedi di segreteria convenzionata aventi una popolazione complessiva compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti non può eccedere la durata della relativa convenzione, se tale durata è inferiore rispetto al periodo di autorizzazione richiesto.

2. Nel caso in cui il termine del periodo di incarico complessivamente autorizzato coincida con il termine di durata della relativa convenzione, il segretario, ultimato il predetto incarico, consegue la titolarità della sede del comune capofila, purchè avente una popolazione non superiore a 3.000 abitanti, con attribuzione del trattamento economico previsto per tale sede.

Art. 4

Collocamento in disponibilità e utilizzo dei segretari

1. Al termine del periodo di incarico autorizzato ai sensi del presente decreto, ove non consegua la titolarità di una sede avente una popolazione fino a 3.000 abitanti, il segretario è collocato in posizione di disponibilità ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5

Trattamento economico

1. Ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, al segretario incaricato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto è riconosciuta la retribuzione prevista per la sede superiore, limitatamente al periodo di effettiva titolarità.

2. A seguito del collocamento in disponibilità ai sensi dell'art. 4, comma 1, al segretario è attribuito il trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.

Art. 6

Disposizioni di carattere organizzativo

1. Agli adempimenti previsti nel presente decreto provvedono le Prefetture-Utg preposte alla gestione delle sezioni regionali dell'albo dei segretari comunali e provinciali competenti per territorio.

Art. 7

Disposizioni di chiusura

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le relative disposizioni, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applicano per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

3. Entro dodici mesi dall'adozione, si provvede ad eventuali revisioni o integrazioni delle disposizioni del presente decreto.

Roma, 29 aprile 2022

Il Ministro: LAMORGESE

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2022

Interno, reg. n. 1579