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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 maggio 2022

G.U.R.I. 22 giugno 2022, n. 144

Modifica del decreto ministeriale 29 agosto 2017, concernente: «Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo 2018-2022». 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/652 della Commissione, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891, per quanto riguarda le attività e i programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli, ed in particolare il punto 3 dell'art. 1, che stabilisce che «Gli Stati membri possono decidere di prorogare la loro Strategia nazionale fino al 31 dicembre 2025»;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonchè per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 agosto 2017, n. 4969, con il quale è stata adottata la Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, modificata da ultimo con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 luglio 2021, n. 339387, per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2022;

Visto l'atto di intesa n. 111/CSR dell'8 luglio 2021 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che sancisce l'intesa sullo schema di decreto relativo alle disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi e «prende atto dell'impegno del MIPAAF per un successivo approfondimento con la Commissione europea circa le effettive implicazioni della proroga della vigente Strategia al 2025»;

Vista la nota 350461 del 20 agosto 2021 con la quale il Ministero conferma che «l'attuale Strategia nazionale, eventualmente prorogata fino al 31 dicembre 2025, dopo il 1° gennaio 2023 si applicherà esclusivamente ai programmi operativi approvati prima dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti e oggetto della richiesta di cui all'art. 6 (3b), lettera c) del regolamento di modifica del regolamento (UE) n. 1308/2013»;

Vista la nota Ares (2021)6477348 del 21 ottobre 2021, con la quale la Commissione ribadisce che le organizzazioni di produttori possono decidere di continuare fino alla scadenza naturale i programmi operativi approvati prima dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti sulla riforma della PAC e che lo Stato membro non può impedire tale decisone;

Considerato che l'allegato tecnico al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 agosto 2017, n. 4969, al capitolo 1, stabilisce che la Strategia nazionale si «applica ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e delle loro associazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2022, salvo proroghe da definire sulla base dell'evoluzione della normativa comunitaria»;

Considerato che i programmi operativi approvati prima dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti sulla riforma della PAC scadono il 31 dicembre 2025;

Tenuto conto della nota Ares (2022)900036 dell'8 febbraio 2022, con la quale la Commissione fornisce delle note esplicative in merito al regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che completa il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a taluni tipi di interventi;

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare fino alla data del 31 dicembre 2025 la validità della Strategia nazionale adottata con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 agosto 2017, n. 4969;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 28 aprile 2022;

Decreta:

Art. 1

Modifica dell'allegato al decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969

1. Alla sezione I, il testo del capitolo 1 «Durata della strategia nazionale», è sostituito dal seguente:

«La presente strategia si applica ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e delle loro associazioni fino al 31 dicembre 2025.

Essa si applica ai programmi operativi approvati in conformità al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013».

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2022

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 727