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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 17 giugno 2022, n. 3

G.U.R.S. 24 giugno 2022, n. 29

Art. 12, legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2 "Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, recante norme sul governo del territorio" - Sentenza Corte costituzionale n. 135/2022.

AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA

e p.c.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA - SEDE DI PALERMO

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA - SEDE DI CATANIA

ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO

ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA DI PALERMO

ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA

Com'è noto l'art. 12 della legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2 "Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio" ha sostituito l'art. 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

In particolare, il sopra citato articolo 12, ai commi 4, 5 e 6 recita:

"4. Nella Regione si applica il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e successive modificazioni.

5. L'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 è abrogato.

6. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, le parole da "dal limite" fino a forestali e" sono soppresse."

A seguito del'impugnativa dei sopra citati commi da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Corte costituzionale ha depositato la sentenza n. 135 del 2022, pubblicata sulla GURI - Corte Costituzionale n. 23 dell'08/06/2022.

Con la sentenza sopra indicata la Consulta ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 37 della legge della Regione Siciliana 13 agosto 2020, n. 19 (Norme per il governo del territorio), come sostituito dall'art. 12 della legge della Regione Siciliana 3 febbraio 2021, n. 2 (Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio) nella parte in cui abroga i commi da 1 a 10 e 12 dell'art. 10 della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), con riferimento ai boschi e alle fasce forestali;

- l'illegittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 37 della legge della Regione Siciliana 13 agosto 2020, n. 19, come sostituito dall'art. 12 della legge della Regione Siciliana 3 febbraio 2021, n. 2;

- inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 37 della legge della Regione Siciliana n. 19 del 2020, come sostituito dall'art. 12 della legge della Regione Siciliana n. 2 del 2021;

- non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 37 della legge della Regione Siciliana n. 19 del 2020, come sostituito dall'art. 12 della legge della Regione Siciliana n. 2 del 2021, nella parte in cui abroga il comma 11 dell'art. 10 della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16.

Alla luce della sentenza in argomento, il comma 4 dell'art. 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni, che recita: "Nella Regione si applica il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e successive modificazioni." rimane vigente nella Regione siciliana e il comma 11 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", rimane abrogato.

Per quanto riguarda, invece, le altre norme abrogatrici che sono state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, la sentenza in argomento rileva che: "Si deve osservare al riguardo che, in effetti, stante la natura meramente abrogatrice di queste ultime, l'eventuale accoglimento delle questioni proposte comporterebbe, la reviviscenza delle norme regionali abrogate, come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 220 del 2021 e n. 7 del 2020)." (punto 5)

La stessa Corte precisa, inoltre, che "(...) le norme abrogate costituivano una sorta di disciplina di salvaguardia sostanziale, il cui venir meno fa sì che le aree sprovviste di piano non siano più al riparo dai rischi di un indiscriminato utilizzo edificatorio. (...) e che, per quanto riguardai piani paesaggistici vigenti in Sicilia, "Le norme di attuazione di tali piani, invero, non contengono regole sostanziali sull'uso edificatorio delle aree a bosco, ma si limitano a rinviare (con formule sostanzialmente analoghe, che manifestano la natura mobile del rinvio) a quanto previsto dalla legge reg. Siciliana n. 16 del 1996, sicchè l'abrogazione dei riferimenti normativi primari determina - con il venir meno del divieto di nuove costruzioni nelle aree protette - la sopravvenuta inoperatività della normativa d'uso definita in sede di pianificazione e, con essa, anche in questo caso, lo svuotamento del nucleo essenziale della tutela del paesaggio, e dunque, per le ragioni esposte sopra, la violazione del'obbligo di pianificazione paesaggistica, considerato nella sua valenza sostanziale." (punto 5.2.1)

La decisione del Giudice Costituzionale, nelle sue premesse (punto 5 - punto 5.2.1), in parte sopra riportate, fa ritenere che lo stesso, al fine di evitare un vuoto legislativo, abbia voluto assentire la reviviscenza delle norme regionali abrogate con i commi 5 e 6 dell'art. 12 della più volte citata legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2.

In conclusione si ritiene opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 136 Cost.: "Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione", ciò va interpretato nel senso che la decisione dichiarativa di incostituzionalità colpisce la norma sin dall'origine, vale a dire ex tunc, non estendendosi di regola ai rapporti esauriti, per tali dovendosi intendere quei rapporti nell'ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato.

La pubblicazione della presente circolare sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente - Dipartimento dell'Urbanistica e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica: BERINGHELI