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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 maggio 2022

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 28 giugno 2022, n. 149

Ripartizione tra i comuni del contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2022 quale quota di risorse per incrementare le prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE CON IL MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE CON IL MINISTRO PER LE DISABILITA' E CON IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA

VISTO l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo di solidarietà comunale;

VISTO l'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo il quale la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, è stabilita, tra l'altro, in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, che disciplina le modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale;

VISTO l'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha aggiunto al comma 449 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 la lettera docties;

VISTO il primo periodo della menzionata lettera d-octies, il quale prevede che il Fondo di solidarietà comunale è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100  milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica;

CONSIDERATO che il secondo periodo della predetta lettera d-octies dispone che il contributo di cui al primo periodo della medesima lettera è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione;

CONSIDERATO, altresì, che il terzo periodo della ripetuta lettera d-octies stabilisce che, fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono disciplinati anche gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti con disabilità trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse;

VALUTATO che l'ultimo periodo della lettera d-octies precitata dispone che le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al periodo precedente, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti con disabilità trasportati sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in corso di perfezionamento, recante criteri di formazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2022;

VALUTATO, in particolare, che il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contiene l'esplicita previsione secondo cui le quote del Fondo di solidarietà comunale con riferimento alle finalità di cui alle lettere d-quinquies, di spettanza dei comuni delle Regione Siciliana e Sardegna, d-sexies e d-octies del ripetuto comma 449 delle legge n. 232 del 2016 saranno ripartite con successivi e autonomi provvedimenti e che, conseguentemente, la quota del Fondo di solidarietà comunale ripartita con il medesimo decreto è pari ad euro 6.755.513.365;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare il provvedimento di cui alla precitata lettera d-octies;

VISTA la proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard trasfusa nella Nota metodologica recante "Obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti disabili e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto in base al comma 174 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021" approvata nella seduta della stessa Commissione del 22 marzo 2022;

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 13 aprile 2022;

Decreta:

Art. 1

Obiettivi di servizio e riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-octies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2022

1. Per l'annualità 2022, il contributo di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-octies della legge n. 232 del 2016, pari a 30 milioni di euro, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna è ripartito sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella Nota metodologica recante "Obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti disabili e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto in base al comma 174 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021" approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 22 marzo 2022, che unita al presente decreto ne costituisce parte integrante, ed è attribuito a ciascun comune negli importi indicati nell'allegato A "Utenti e risorse aggiuntive" alla predetta Nota metodologica.

2. In considerazione del contributo di cui al comma 1, ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di servizio assegnato per l'anno 2022 in termini di studenti con disabilità trasportati, come riportato nell'allegato A alla citata Nota metodologica.

3. I comuni sono tenuti a destinare le risorse finalizzate al potenziamento del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, di cui al comma 2.

Art. 2

Monitoraggio e rendicontazione

1. Tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna beneficiari delle risorse di cui alla ripetuta lettera d-octies sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell'obiettivo di servizio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio, corredata dalle istruzioni alla compilazione, pubblicate entro il 30 aprile 2022 a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

2. I comuni sono tenuti a trasmettere la scheda di monitoraggio a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2023 in modalità esclusivamente telematica.

3. I comuni non beneficiari delle risorse di cui alla ripetuta lettera d-octies compilano la scheda di monitoraggio di cui al comma 1 limitatamente alle parti relative al monitoraggio del servizio sul territorio.

Art. 3

Recuperi

1. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui all'articolo 2, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti con disabilità trasportati sono recuperate a valere sul Fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni, o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 30 maggio 2022

Il Ministro dell'interno

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro dell'istruzione

Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale

Il Ministro per le disabilità

Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia