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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 giugno 2022

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 28 giugno 2022, n. 149

Ripartizione del contributo complessivo di 22,6 milioni di euro, per l'anno 2022, in favore di alcuni comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art. 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 243-quinquies del medesimo testo unico, interessati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali";

VISTO, in particolare, l'articolo 27, comma 3, del citato decreto-legge, che destina un contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dei comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell' articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 243-quinquies del medesimo testo unico e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni;

CONSIDERATO che il medesimo comma 3 dell'articolo 27 stabilisce che sono esclusi dal citato contributo i comuni che sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari di contributi concessi ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, del comma 1-septies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, del comma 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

CONSIDERATO, inoltre, che il successivo comma 3-bis prevede che il contributo è erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del citato comma 3 e che, ai sensi del comma 4 del richiamato articolo 27, alla ripartizione delle risorse tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggiore onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al più volte citato comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021;

PRESO ATTO che il medesimo comma 3-bis dispone inoltre che i comuni che si trovano nelle condizioni indicate al comma 3, nonché quelli esclusi dal contributo per effetto del medesimo comma, possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022;

VISTA la Nota metodologica nella quale sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1

Criteri e modalità di riparto del contributo

1. I criteri e le modalità di riparto del contributo istituito dall'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, di complessivi 22,6 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, con le esclusioni ivi previste, in favore dei comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell' articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 243-quinquies del medesimo testo unico e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, sono individuati nell'allegato A "Nota metodologica".

Art. 2

Riparto del contributo

1. Il contributo di complessivi 22,6 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto, è attribuito ai comuni beneficiari secondo gli importi indicati nell'allegato B "Piano di riparto".

2. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2022

Il Ministro dell'Interno

LAMORGESE

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

FRANCO