
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 24 giugno 2022, n. 257
- Allegato al Comunicato Ministero della Transizione Ecologica pubblicato nella G.U.R.I. 30 giugno 2022, n. 151
Approvazione del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ridenomina il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (nel seguito anche: Ministero) e ha dettato le relative disposizioni;
VISTA la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
VISTA la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020, con il quale sono state apportate integrazioni e modifiche alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
VISTO, in particolare, l'articolo 198-bis, il cui comma 1 prevede la predisposizione del Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti da parte del Ministero della transizione ecologica, con il supporto di ISPRA, da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e d'approvare con decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
CONSIDERATO che il suddetto Programma, in sede di prima applicazione, costituisce una riforma strutturale necessaria per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevista nella relativa Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 - Economia circolare e agricoltura sostenibile, al fine di colmare il divario tra regioni del Nord e quelle del Centro-Sud, rafforzando le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammodernando o sviluppando nuovi impianti di trattamento dei rifiuti;
TENUTO CONTO che il Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti (di seguito PNGR) fissa i macro-obiettivi e definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome debbono attenersi ai fini della elaborazione o aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti da effettuare entro diciotto mesi dall'adozione del medesimo Programma, ai sensi dell'articolo 199, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
RITENUTO che il PNGR ha l'obiettivo di individuare misure volte a regolare e migliorare la pianificazione sui diversi livelli di governo, non incidendo sulle funzioni e sulle competenze delle Regioni e delle Province autonome in tema di pianificazione di settore e procedure autorizzatorie per la realizzazione e la modifica degli impianti di gestione dei rifiuti;
RITENUTO, pertanto, che il PNGR è preordinato ad orientare le politiche pubbliche ed incentivare le iniziative private per lo sviluppo di un'economia sostenibile e circolare, a beneficio della società e della qualità dell'ambiente
CONSIDERATO che l'articolo 198-bis, comma 3, lettera d) del decreto legislativo n. 152 del 2006 dispone che il PNGR, contenga tra le altre "l'indicazione dei criteri generali per l'individuazione di macroaree, definite tramite accordi tra Regioni ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimità, anche relativamente agli impianti di recupero, in coordinamento con quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera f)";
RILEVATO che ai fini della predisposizione del PNGR, la competente Direzione Generale del Ministero della Transizione Ecologica, con il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ha istituito un tavolo tecnico con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (ARERA), delle Regioni, delle due Province Autonome e dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI);
TENUTO CONTO degli elementi di valutazione forniti dalla Direzione Generale del Ministero della Transizione Ecologica, competente per le valutazioni ambientali, e delle esigenze manifestate dal suddetto tavolo tecnico in ordine alla portata e al valore strategico del documento, nonché alla necessità della riduzione dei tempi del procedimento, qualora all'esito della prevista verifica di assoggettabilità fosse stata determinata l'applicazione di procedura di VAS;
RITENUTO pertanto coerente di sottoporre il PNGR direttamente a procedura di VAS, è stata avviata la fase di Consultazione preliminare sul Rapporto Preliminare Ambientale, ristretta ai "Soggetti con Competenze Ambientali" per definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni nel Rapporto Ambientale;
VISTO il Parere n. 30 del 14 gennaio 2022, espresso dalla Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, Sottocommissione VAS (CTVA) del Ministero della Transizione Ecologica, a seguito della conclusione della consultazione preliminare avvenuta il 7 gennaio 2022;
CONSIDERATO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura, n. 230 del 10 giugno 2022
VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, ha istituito uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Sessione n. 3808, del 13 luglio 2021) Allegato - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza - Tabella, modello piani per la ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
VISTA la misura M2C1, Riforma 1.2, che prevede l'adozione di un ampio programma nazionale per la gestione dei rifiuti volto a raggiungere livelli molto elevati di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, che adatti la rete di impianti necessari per la gestione integrata dei rifiuti, riduca al minimo, come opzione ultima e residua, lo smaltimento finale, istituisca sistemi di monitoraggio, eviti l'avvio di nuove procedure di infrazione nei confronti dell'Italia, affronti lo scarso tasso di raccolta dei rifiuti, disincentivi il conferimento in discarica e garantisca la complementarità con i programmi regionali in materia di rifiuti, consentendo il conseguimento degli obiettivi della normativa dell'UE e nazionale in materia di rifiuti e combattendo gli scarichi illegali di rifiuti e l'incenerimento all'aria aperta;
VISTI i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per la Riforma 1.2 dal medesimo allegato alla citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, ed in particolare il traguardo M2C1-13 della Riforma 1.2 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, da raggiungere entro il 30 giugno 2022, costituito dall'entrata in vigore del decreto ministeriale per il programma nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR);
VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 reca "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
CONSIDERATO che il PNRR prevede principi orizzontali, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto "tagging"), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
VISTA la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;
VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
VISTO l'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale 6relativi a ciascun progetto;
VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, il quale disciplina la «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
VISTO l'articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 che ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
VISTO l'articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, il quale stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
VISTO l'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale "per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;
VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 e, in particolare, l'articolo 10, comma 3 che precisa che la "notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2";
VISTI i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione sono riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali «le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti e il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;
CONSIDERATO che il medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 ha assegnato al Ministero della transizione ecologica la responsabilità dell'attuazione del traguardo M2C1-13 della Riforma 1.2 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti e effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;
ACQUISITA la valutazione positiva della Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento dell'Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della transizione ecologica, espressa con nota del 20 giugno 2022;
ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21 giugno 2022;
Decreta:
Articolo Unico
1. E' approvato il Programma Nazionale di Gestione dei rifiuti che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante, con valenza per gli anni dal 2022 al 2028.
2. Il Programma di cui al comma 1 è aggiornato almeno ogni sei anni, fatta salva la possibilità di anticiparne la revisione a seguito di modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale.
Il Programma di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica. Dell'avvenuta adozione del presente decreto è data notizia mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ROBERTO CINGOLANI