
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/497 DELLA COMMISSIONE, 28 marzo 2022
G.U.U.E. 29 marzo 2022, n. L 101
Regolamento che modifica e rettifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda taluni modelli di certificati sanitari, di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni per i movimenti tra Stati membri e l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 18 aprile 2022
Applicabile dal: 18 aprile 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 146, paragrafo 2, l'articolo 156, paragrafo 2, primo comma, lettera a), l'articolo 162, paragrafo 5, l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 90, primo comma, lettere a) e b), e l'articolo 126, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 (3) della Commissione stabilisce modelli di certificati sotto forma di certificati sanitari, certificati sanitari/ufficiali e dichiarazioni per i movimenti tra Stati membri e l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale. Tali partite comprendono le partite che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti delegati (UE) 2020/686 (4), (UE) 2020/688 (5) e (UE) 2020/692 (6) della Commissione.
2) L'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di ungulati debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle specie interessate. Nei capitoli 7 e 8 del suddetto allegato figurano i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri rispettivamente di un singolo equino non destinato alla macellazione (modello «EQUI-INTRA-IND»), e di una partita di equini (modello «EQUI-INTRA-CON»). Le rispettive note 2) e 3) delle note di cui alla parte II di tali modelli dovrebbero essere rettificate per chiarire che l'esame clinico necessario prima dei movimenti di equini verso altri Stati membri può essere effettuato l'ultimo giorno lavorativo prima della partenza solo per quanto riguarda gli equini di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688.
3) L'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle categorie di volatili e di prodotti interessati. Nei capitoli 17 e 18 del suddetto allegato figurano i modelli di certificati sanitari/ufficiali rispettivamente per i movimenti tra Stati membri di pollame riproduttore e di pollame da reddito (modello «POU-INTRA-X») e per i movimenti tra Stati membri di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti o meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti (modello «POU-INTRA-LT20»). E' opportuno rettificare i riferimenti errati all'ingresso nell'Unione di cui rispettivamente ai punti II.2.1 e II.2.1.1 di tali modelli.
4) Inoltre nei capitoli 16 e 18 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, indicati nell'articolo 7 del medesimo regolamento di esecuzione, figurano rispettivamente il modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di pulcini di un giorno (modello «POU-INTRA-DOC») e il modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti o meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti (modello «POU-INTRA-LT20»). La nota 4) delle note di cui alla parte II di tali modelli dovrebbe essere rettificata per chiarire che le misure di cui alla parte III, titolo 2, capo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692 devono essere rispettate nello Stato membro di destinazione. E' inoltre opportuno rettificare un errore manifesto per quanto riguarda l'età dei volatili da indicare nel punto II.1.4 del modello POU-INTRA-DOC di cui al capitolo 16.
5) L'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di bovini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda del tipo di prodotti interessati. Nei capitoli 23 (modello «BOV-SEM-A-INTRA»), 26 (modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA»), 30 (modello «OV/CAP-SEM-A-INTRA») e 33 (modello «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA») del suddetto allegato figurano modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di partite di determinato materiale germinale. E' opportuno modificare la voce relativa alla casella I.30 delle note di cui alla parte I di tali modelli per includere una descrizione delle prove per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini e per la malattia emorragica epizootica.
6) Inoltre il modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA» di cui all'allegato I, capitolo 26, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 deve essere utilizzato per i movimenti tra Stati membri di partite di ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni. E' opportuno rettificare i riferimenti errati agli ovini e ai caprini di cui al punto II.2.5.1 e alla voce relativa alla casella I.30 delle note di cui alla parte I.
7) L'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di equini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda del tipo di prodotti interessati. Nei capitoli 45 e 49 di tale allegato figurano i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri rispettivamente di partite di sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto (modello «EQUI-SEM-A-INTRA») e di partite di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni (modello «EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA»). Il punto II.2.5.2 di tali modelli dovrebbe essere rettificato per chiarire che gli equini donatori di sperma, ovociti ed embrioni devono essere detenuti in stabilimenti, anziché in un unico stabilimento, in cui per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma, degli ovociti e degli embrioni e durante il periodo di raccolta non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana, durina, surra (Trypanosoma evansi), anemia infettiva equina, metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis), infezione da virus della rabbia e carbonchio ematico. E' inoltre opportuno modificare la voce relativa alla casella I.30 delle note di cui alla parte I del modello «EQUI-SEM-A-INTRA» per includere una descrizione delle prove.
8) L'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e le dichiarazioni da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di animali terrestri e di determinato materiale germinale di tali animali debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati. Nel capitolo 61 del suddetto allegato figurano il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per i movimenti tra Stati membri di cani, gatti e furetti. Il punto II.2.2 di tale modello di certificato contiene errori manifesti e necessita di chiarimenti. E' pertanto necessario rettificare tale modello di conseguenza.
9) L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza.
10) L'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di ungulati debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle specie interessate. Nel capitolo 4 del suddetto allegato figura il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini (modello «OV/CAP-X»). I punti II.2.2 e II.2.11.6 dell'attestato di sanità animale di tale modello contengono errori manifesti e necessitano di chiarimenti. E' pertanto necessario rettificare tale modello di conseguenza.
11) L'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali, nonché le dichiarazioni che accompagnano tali certificati, da utilizzare per l'ingresso nell'Unione o il transito attraverso l'Unione di determinate categorie di equini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda dei movimenti interessati. Nei capitoli da 12 a 15 del suddetto allegato figurano rispettivamente il modello di certificato sanitario/ufficiale e il modello di dichiarazione per l'ingresso nell'Unione di equini non destinati alla macellazione (modello «EQUI-X»), il modello di certificato sanitario/ufficiale e il modello di dichiarazione per l'ingresso nell'Unione di equini destinati alla macellazione (modello «EQUI-Y»), il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per il transito attraverso l'Unione di equini non destinati alla macellazione (modello «EQUI-TRANSIT-X») e il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per il transito attraverso l'Unione di equini destinati alla macellazione (modello «EQUI-TRANSIT-Y»). Conformemente all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/692 il periodo che può trascorrere tra l'esame clinico e la partenza degli equini, diversi dagli equini registrati, è fissato a 24 ore per tale categoria di animali. Conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/692 il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare. E' pertanto necessario rettificare tali modelli di conseguenza.
12) Inoltre nei capitoli 16, 17 e 18 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, indicati nell'articolo 15 del medesimo regolamento di esecuzione, figurano rispettivamente il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 30 giorni (modello «EQUI-RE-ENTRY-30»), il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati destinati a competizioni dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a manifestazioni equestri organizzate con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale (FEI) (modello «EQUI-RE-ENTRY-90-COMP») e il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati destinati a corse dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a particolari corse in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar (modello «EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»). Conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/692 il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare. E' pertanto necessario rettificare tali modelli di conseguenza.
13) L'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di ungulati destinati a uno stabilimento confinato debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle specie interessate. Nei capitoli da 19 a 22 del suddetto allegato figurano i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione degli animali elencati nell'allegato II, capitolo 19, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, provenienti e destinati a uno stabilimento confinato (modello «CONFINED-RUM»), degli animali elencati nell'allegato II, capitolo 20, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato (modello «CONFINED-SUI»), degli animali elencati nell'allegato II, capitolo 21, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato (modello «CONFINED-TRE») e degli animali della famiglia Hippopotamidae provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato (modello «CONFINED-HIPPO»). E' opportuno modificare il punto II.1.2 della parte II (informazioni sanitarie) di tali modelli con l'inserimento delle prescrizioni in materia di sanità animale mancanti di cui all'articolo 34, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 nonché rettificare altri errori manifesti e omissioni involontarie.
14) L'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle categorie di volatili e di prodotti interessati. Nel capitolo 34 bis del suddetto allegato figura il modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di colombi viaggiatori rilasciati immediatamente dopo l'ingresso (modello «RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE»). I punti II.1.2 e II.1.6 di tale modello dovrebbero essere rettificati per chiarire rispettivamente l'obbligo di registrazione degli stabilimenti di origine di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e la temperatura di trasporto per i colombi viaggiatori.
15) L'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda del tipo di prodotti interessati. Nei capitoli 39 (modello «BOV-SEM-A-ENTRY»), 42 (modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»), 48 (modello «OV/CAP-SEM-A-ENTRY») e 50 (modello «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY») di tale allegato figurano i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di partite di determinato materiale germinale. E' opportuno modificare la voce relativa alla casella I.27 delle note di cui alla parte I di tali modelli per includere una descrizione delle prove per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini e per la malattia emorragica epizootica.
16) E' inoltre opportuno rettificare la numerazione errata nel punto II.2 del modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY» di cui all'allegato II, capitolo 42, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.
17) L'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 fa inoltre riferimento al modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di determinato materiale germinale spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale (modello «BOV-GP-STORAGE-ENTRY») di cui all'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione. Le note del suddetto modello dovrebbero essere rettificate in modo da contemplare non solo lo sperma di bovini, ma anche gli ovociti e gli embrioni di tali animali.
18) L'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo. Nel capitolo 53 di tale allegato figura il modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di determinato materiale germinale spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale (modello «OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY»). Le note del suddetto modello dovrebbero essere rettificate in modo da contemplare sperma, ovociti ed embrioni non solo degli ovini, ma anche dei caprini.
19) L'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale di suini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo. Nel capitolo 54 di tale allegato figura il modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto (modello «POR-SEM-A-ENTRY»). E' opportuno rettificare i riferimenti errati a uno Stato membro, anziché a un paese terzo o territorio, di cui ai punti II.4.8.3 e II.4.9.3 di tale modello.
20) L'articolo 23 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale di equini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo. Nei capitoli 59 e 63 di tale allegato figurano i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di partite di sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto (modello «EQUI-SEM-A-ENTRY») e di partite di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni (modello «EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»). Il punto II.4.4.2 di tali modelli dovrebbe essere rettificato per chiarire che gli equini donatori di sperma, ovociti ed embrioni devono essere detenuti in stabilimenti, anziché in un unico stabilimento, in cui per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma, degli ovociti e degli embrioni e durante il periodo di raccolta non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana, durina, surra (Trypanosoma evansi), anemia infettiva equina, metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis), infezione da virus della rabbia e carbonchio ematico. E' inoltre opportuno modificare la voce relativa alla casella I.27 delle note di cui alla parte I del modello «EQUI-SEM-A-ENTRY» per includere una descrizione delle prove.
21) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dovrebbe essere modificato e rettificato di conseguenza.
22) E' pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.
23) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione delle partite interessate dalle modifiche da apportare all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 mediante il presente regolamento, l'uso di certificati sanitari, certificati sanitari/ufficiali e dichiarazioni rilasciati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento dovrebbe continuare ad essere autorizzato per un periodo transitorio a determinate condizioni.
24) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 84 del 31.3.2016.
GU L 95 del 7.4.2017.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021).
Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020).
Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020).
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).
Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 sono modificati e rettificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Per un periodo transitorio che termina il 15 dicembre 2022, continua ad essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale, accompagnate dagli opportuni certificati sanitari, certificati sanitari/ufficiali e dichiarazioni rilasciati conformemente ai modelli di cui all'allegato II, capitoli 4, da 12 a 22, 34 bis, 39, 42, 47, 48, 50, 53, 54, 59 e 63, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a detto regolamento di esecuzione dal presente regolamento, purché tali certificati e dichiarazioni siano stati rilasciati entro il 15 settembre 2022.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN