
REGOLAMENTO (UE) 2022/510 DELLA COMMISSIONE, 29 marzo 2022
G.U.U.E. 31 marzo 2022, n. L 103
Regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1° aprile 2022. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 1° aprile 2022
Applicabile dal: 1° aprile 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare l'articolo 12, quinto comma,
considerando quanto segue:
1) Conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) le entrate dell'Agenzia europea per i medicinali sono composte da un contributo dell'Unione e da tariffe pagate a tale Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti.
2) E' opportuno aggiornare questi diritti in rapporto al tasso d'inflazione del 2020 e del 2021. Il tasso d'inflazione nell'Unione, pubblicato dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (3), è stato dello 0,3 % nel 2020 e del 5,3 % nel 2021.
3) Per motivi di semplicità è opportuno arrotondare gli importi dei diritti, così adeguati, al centinaio di euro più vicino.
4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95.
5) Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non dovrebbe essere applicato alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2022.
6) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 l'aggiornamento va realizzato con effetto dal 1° aprile 2022. E' quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere da tale data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 35 del 15.2.1995.
Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004).
Eurostat, euroindicatori 11/2022, pubblicato il 20 gennaio 2022.
Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:
1) l'articolo 3 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la lettera a) è così modificata:
- al primo comma, «296 500 EUR» è sostituito da «313 200 EUR»;
- al secondo comma, «29 800 EUR» è sostituito da «31 500 EUR»;
- al terzo comma, «7 400 EUR» è sostituito da «7 800 EUR»;
ii) la lettera b) è così modificata:
- al primo comma, «115 100 EUR» è sostituito da «121 500 EUR»;
- al secondo comma, «191 700 EUR» è sostituito da «202 500 EUR»;
- al terzo comma, «11 500 EUR» è sostituito da «12 100 EUR»;
- al quarto comma, «7 400 EUR» è sostituito da «7 800 EUR»;
iii) la lettera c) è così modificata:
- al primo comma, «89 000 EUR» è sostituito da «94 000 EUR»;
- al secondo comma, «22 400 EUR e 66 800 EUR» è sostituito da «23 700 EUR e 70 600 EUR»;
- al terzo comma, «7 400 EUR» è sostituito da «7 800 EUR»;
b) il paragrafo 2 è così modificato:
i) alla lettera a), il primo comma è così modificato:
- «3 300 EUR» è sostituito da «3 500 EUR»;
- «7 400 EUR» è sostituito da «7 800 EUR»;
ii) la lettera b) è così modificata:
- al primo comma, «89 000 EUR» è sostituito da «94 000 EUR»;
- al secondo comma, «22 400 EUR e 66 800 EUR» è sostituito da «23 700 EUR e 70 600 EUR»;
c) al paragrafo 3, «14 600 EUR» è sostituito da «15 400 EUR»;
d) al paragrafo 4, primo comma, «22 400 EUR» è sostituito da «23 700 EUR»;
e) al paragrafo 5, «7 400 EUR» è sostituito da «7 800 EUR»;
f) il paragrafo 6 è così modificato:
i) al primo comma, «106 300 EUR» è sostituito da «112 200 EUR»;
ii) al secondo comma, «26 400 EUR e 79 700 EUR» è sostituito da «27 900 EUR e 84 100 EUR»;
2) all'articolo 4, primo comma, «73 800 EUR» è sostituito da «77 900 EUR»;
3) l'articolo 5 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la lettera a) è così modificata:
- al primo comma, «148 400 EUR» è sostituito da «156 700 EUR»;
- al secondo comma, «14 600 EUR» è sostituito da «15 400 EUR»;
- al terzo comma, «7 400 EUR» è sostituito da «7 800 EUR»;
- il quarto comma è così modificato:
- «73 800 EUR» è sostituito da «77 900 EUR»;
- «7 400 EUR» è sostituito da «7 800 EUR»;
ii) la lettera b) è così modificata:
- al primo comma, «73 800 EUR» è sostituito da «77 900 EUR»;
- al secondo comma, «125 300 EUR» è sostituito da «132 400 EUR»;
- al terzo comma, «14 600 EUR» è sostituito da «15 400 EUR»;
- al quarto comma, «7 400 EUR» è sostituito da «7 800 EUR»;
- il quinto comma è così modificato:
- «37 100 EUR» è sostituito da «39 200 EUR»;
- «7 400 EUR» è sostituito da «7 800 EUR»;
iii) la lettera c) è così modificata:
- al primo comma, «37 100 EUR» è sostituito da «39 200 EUR»;
- al secondo comma, «9 200 EUR e 27 900 EUR» è sostituito da «9 700 EUR e 29 500 EUR»;
- al terzo comma, «7 400 EUR» è sostituito da «7 800 EUR»;
b) il paragrafo 2 è così modificato:
i) alla lettera a), il primo comma è così modificato:
- «3 300 EUR» è sostituito da «3 500 EUR»;
- «7 400 EUR» è sostituito da «7 800 EUR»;
ii) la lettera b) è così modificata:
- al primo comma, «44 400 EUR» è sostituito da «46 900 EUR»;
- al secondo comma, «11 200 EUR e 33 500 EUR» è sostituito da «11 800 EUR e 35 400 EUR»;
- al terzo comma, «7 400 EUR» è sostituito da «7 800 EUR»;
c) al paragrafo 3, «7 400 EUR» è sostituito da «7 800 EUR»;
d) al paragrafo 4, primo comma, «22 400 EUR» è sostituito da «23 700 EUR»;
e) al paragrafo 5, «7 400 EUR» è sostituito da «7 800 EUR»;
f) il paragrafo 6 è così modificato:
i) al primo comma, «35 600 EUR» è sostituito da «37 600 EUR»;
ii) al secondo comma, «8 700 EUR e 26 400 EUR» è sostituito da «9 200 EUR e 27 900 EUR»;
4) all'articolo 6, primo comma, «44 400 EUR» è sostituito da «46 900 EUR»;
5) l'articolo 7 è così modificato:
a) al primo comma, «73 800 EUR» è sostituito da «77 900 EUR»;
b) al secondo comma, «22 400 EUR» è sostituito da «23 700 EUR»;
6) l'articolo 8 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) al secondo comma, «89 000 EUR» è sostituito da «94 000 EUR»;
ii) al terzo comma, «44 400 EUR» è sostituito da «46 900 EUR»;
iii) al quarto comma, «22 400 EUR e 66 800 EUR» è sostituito da «23 700 EUR e 70 600 EUR»;
iv) al quinto comma, «11 200 EUR e 33 500 EUR» è sostituito da «11 800 EUR e 35 400 EUR»;
b) il paragrafo 2 è così modificato:
i) al secondo comma, «296 500 EUR» è sostituito da «313 200 EUR»;
ii) al terzo comma, «148 400 EUR» è sostituito da «156 700 EUR»;
iii) al quinto comma, «3 300 EUR e 255 500 EUR» è sostituito da «3 500 EUR e 269 900 EUR»;
iv) al sesto comma, «3 300 EUR e 127 900 EUR» è sostituito da «3 500 EUR e 135 100 EUR»;
c) al paragrafo 3, primo comma, «7 400 EUR» è sostituito da «7 800 EUR»;
Il presente regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2022.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN