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REGOLAMENTO (UE) 2022/562 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 6 aprile 2022

G.U.U.E. 8 aprile 2022, n. L 109

Regolamento recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE).

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 9 aprile 2022

Applicabile dal: 9 aprile 2022

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

1) La recente aggressione militare dell'Ucraina da parte della Federazione russa e il conflitto armato in corso hanno modificato radicalmente la situazione della sicurezza in Europa. In conseguenza di tale aggressione militare, l'Unione, in particolare nelle sue regioni orientali, sta affrontando un imponente afflusso di persone. Tale circostanza costituisce un'ulteriore difficoltà in un periodo in cui le economie degli Stati membri sono ancora in fase di ripresa dall'impatto della pandemia di COVID-19.

2) Per far fronte alle sfide migratorie gli Stati membri sono già in grado di finanziare un'ampia gamma di investimenti nell'ambito dei programmi della politica di coesione a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale europeo (FSE), così come sulle risorse aggiuntive rese disponibili come assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (REACT-EU) allo scopo di fornire un sostegno per promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia. Le azioni possono comprendere investimenti nei settori dell'inclusione sociale, della sanità, dell'istruzione, dell'occupazione, dell'abitare e dell'assistenza all'infanzia, anche attraverso investimenti nelle infrastrutture, riqualificazione delle aree urbane degradate, azioni volte a ridurre l'isolamento spaziale ed educativo dei migranti, e creazione di imprese. Gli Stati membri possono reindirizzare le risorse residue dei loro programmi per far fronte a tali sfide migratorie. E' inoltre possibile ricorrere al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) per fornire prodotti alimentari e assistenza materiale di base alle persone, tra cui cittadini di paesi terzi, colpite dall'aggressione militare della Federazione russa.

3) Mentre per le risorse aggiuntive rese disponibili da REACT-EU esistono già varie forme di flessibilità nelle modalità di attuazione, è invece necessario rendere più flessibile il ricorso alle risorse di FESR, FSE e FEAD del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Tenuto conto dell'urgenza di far fronte alle sfide migratorie conseguenti all'aggressione militare dell'Ucraina da parte della Federazione russa, è opportuno prevedere che l'ammissibilità delle spese per le operazioni volte a far fronte a tali sfide decorra dalla data di inizio dell'aggressione militare stessa. E' inoltre opportuno aumentare la flessibilità delle modalità di di utilizzo di FESR e FSE per tali operazioni, in modo che i finanziamenti disponibili nei programmi possano essere utilizzati rapidamente, a condizione che l'operazione interessata sia in linea con il programma operativo modificato ove necessario. Tale flessibilità dovrebbe aggiungersi alle possibilità già previste di finanziamento complementare delle operazioni. E' altresì opportuno introdurre disposizioni semplificate in materia di rendicontazione riguardo ai dati dei partecipanti a tali operazioni.

4) Al fine di garantire che le persone interessate possano ricevere assistenza dal FEAD tempestivamente, è opportuno consentire agli Stati membri di modificare alcuni elementi dei programmi operativi sostenuti dal FEAD senza l'adozione di una decisione della Commissione.

5) Il sostegno fornito dalla politica di coesione dovrebbe essere complementare, in particolare, alle azioni finanziate dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione al fine di massimizzare l'impatto dei finanziamenti disponibili.

6) Gli Stati membri sono stati colpiti dalle conseguenze della pandemia di COVID-19 come mai prima. L'impatto complessivo di tale pandemia è stato quello di sottoporre a un'elevatissima pressione i bilanci degli Stati membri a causa del forte e improvviso aumento degli investimenti pubblici necessari ai loro sistemi sanitari e ad altri settori dell'economia. Ha inoltre comportato il rischio di interrompere il sostegno fornito agli indigenti. Si è così creata una situazione eccezionale, che è stato necessario affrontare con misure specifiche.

7) Per far fronte all'impatto dell'epidemia di COVID-19, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 (3) e (UE) n. 1303/2013 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio sono stati modificati dal regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per consentire maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi finanziati dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione («fondi»), nonché dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Tuttavia, poiché i gravi effetti negativi di tale crisi sulle economie e sulle società dell'Unione si sono acuiti, detti due regolamenti sono stati nuovamente modificati dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Inoltre, al fine di rispondere all'impatto della crisi COVID-19 sugli indigenti, il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) è stato modificato dal regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) con l'introduzione di misure specifiche per il FEAD volte ad affrontare l'epidemia di COVID-19. Tali modifiche hanno offerto un supplemento eccezionale di flessibilità per consentire agli Stati membri di concentrarsi sulla risposta necessaria alla crisi senza precedenti, aumentando le possibilità di mobilitare il sostegno inutilizzato dei fondi e semplificando gli obblighi procedurali connessi all'attuazione dei programmi in risposta all'esigenza di una reazione rapida a tale crisi. Una modifica successiva del regolamento (UE) n. 1303/2013, apportata dal regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), ha reso disponibili imponenti risorse aggiuntive come REACT-EU per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

Come elemento dello stesso pacchetto, il regolamento (UE) n. 223/2014 è stato modificato anche dal regolamento (UE) 2021/177 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) per consentire agli Stati membri di mobilitare dette risorse aggiuntive a favore degli indigenti nel contesto dell'attuazione del FEAD.

8) Sebbene le forme di flessibilità e le risorse aggiuntive previste per il periodo di programmazione 2014-2020 abbiano aiutato gli Stati membri a rispondere alla crisi e operare per la ripresa, l'emergere di nuove varianti del coronavirus, in particolare la variante Omicron, nonché il diffuso inasprimento delle restrizioni nell'ultimo trimestre del 2021 hanno continuato ad avere gravi effetti negativi sulle economie e sulle società degli Stati membri e hanno ostacolato la normale attuazione dei programmi della politica di coesione e dei programmi sostenuti dal FEAD. La recente aggressione militare da parte della Federazione russa e i conseguenti flussi migratori hanno esacerbato tali effetti e rischiano di compromettere ulteriormente la ripresa economica dell'Unione. In linea con la possibilità prevista dal regolamento (UE) 2020/558, è pertanto necessario prevedere in via eccezionale la proroga di una delle misure introdotte da tale regolamento, vale a dire la possibilità di applicare il tasso di cofinanziamento del 100 % per il periodo contabile 2020-2021 al periodo contabile successivo.

9) Con l'obiettivo di alleviare l'onere sui bilanci pubblici causato dalla necessità di rispondere alla situazione di crisi, accelerare l'attuazione dei programmi e consentire gli investimenti necessari per la ripresa delle regioni, agli Stati membri dovrebbe pertanto essere data la possibilità eccezionale di applicare il tasso di cofinanziamento del 100 % di un programma che finanziato dal FESR, dal FSE, dal Fondo di coesione o dal FEAD anche per il periodo contabile 2021-2022.

10) Al fine di rispettare i massimali di pagamento del quadro finanziario pluriennale per gli esercizi 2022 e il 2023, è opportuno stabilire per tali esercizi un massimale dei pagamenti risultanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % a valere su FESR, Fondo di coesione o FSE. I pagamenti che non possono essere effettuati in seguito all'applicazione di tali massimali dovrebbero essere versati dalla Commissione appena possibile, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, in sede di accettazione dei conti o attraverso pagamenti successivi. Tali pagamenti differiti non dovrebbero ripercuotersi sull'accettazione dei conti né avere altri effetti.

11) Dato che l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % non inciderà sostanzialmente sul contenuto dei programmi operativi stessi, è opportuno consentire la sua rapida attuazione senza necessità di una decisione della Commissione che approvi la modifica da parte degli Stati membri delle tabelle finanziarie dei programmi operativi. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia comunicare le tabelle finanziarie rivedute prima della presentazione della domanda di pagamento finale per il periodo contabile. Potenziali modifiche conseguenti, anche dei valori degli indicatori, possono essere effettuate in occasione di una modifica successiva del programma dopo la fine del periodo contabile.

12) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire introdurre misure di flessibilità per l'erogazione del sostegno dei fondi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

13) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014.

14) Considerata l'urgenza di far fronte alle sfide migratorie in seguito alla recente aggressione militare da parte della Federazione russa, e la perdurante crisi sanitaria pubblica dovuta alla pandemia di COVID-19, si ritiene opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

15) Vista la necessità di consentire agli Stati membri di modificare i loro programmi in tempo utile per avvalersi dell'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % per il periodo contabile 2021-2022, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Parere del 23 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)

Posizione del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 e decisione del Consiglio del 4 aprile 2022.

(3)

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013).

(4)

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).

(5)

Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) (GU L 99 del 31.3.2020).

(6)

Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 (GU L 130 del 24.4.2020).

(7)

Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014).

(8)

Regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l'epidemia di COVID-19 (GU L 130 del 24.4.2020).

(9)

Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU) (GU L 437 del 28.12.2020).

(10)

Regolamento (UE) 2021/177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi determinata dalla pandemia di COVID-19 (GU L 53 del 16.2.2021).

Art. 1

Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1) all'articolo 25 bis è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, un tasso di cofinanziamento del 100 % può essere applicato alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.

In deroga all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 96, paragrafo 10, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % non necessita di una decisione della Commissione che approvi la modifica di un programma. Lo Stato membro comunica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica solo se le tabelle finanziarie sono comunicate alla Commissione prima della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, in conformità dell'articolo 135, paragrafo 2.

I pagamenti aggiuntivi complessivi risultanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % non devono superare gli importi di 5 miliardi di EUR nel 2022 e 1 miliardo di EUR nel 2023.

La Commissione effettua pagamenti intermedi applicando il tasso di cofinanziamento applicabile agli assi prioritari interessati prima della comunicazione di cui al secondo comma. In deroga all'articolo 135, paragrafo 5, la Commissione versa gli importi aggiuntivi risultanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % dopo il ricevimento di tutte le domande finali di pagamento intermedio per il periodo contabile 2021-2022, ove necessario su base proporzionale per rispettare i massimali di cui al terzo comma.

In deroga all'articolo 139, paragrafo 7, gli importi residui risultanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % che, al fine di rispettare i massimali indicati al terzo comma, non possono essere pagati dopo l'accettazione dei conti sono versati nel 2024 o successivamente.»;

2) all'articolo 65, paragrafo 10, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al paragrafo 9, le spese per le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti all'aggressione militare da parte della Federazione russa sono ammissibili a decorrere dal 24 febbraio 2022.»;

3) all'articolo 98 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti all'aggressione militare da parte della Federazione russa possono essere finanziate dal FESR o dall'FSE sulla base delle norme applicabili all'altro fondo.

In tali casi, le operazioni di questo tipo sono programmate a valere su un asse prioritario dedicato dell'altro fondo, contribuendo alle corrispondenti priorità d'investimento di quest'ultimo.

Qualora sia necessario comunicare dati sui partecipanti per le operazioni dell'asse prioritario dedicato di cui al secondo comma, tali dati si basano su stime informate e si limitano al numero totale delle persone che ricevono sostegno e al numero dei minori di età inferiore a 18 anni.

Il presente paragrafo non si applica ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.».

Art. 2

Modifica del regolamento (UE) n. 223/2014

Il regolamento (UE) n. 223/2014 è così modificato:

1) all'articolo 9, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Il primo e il secondo comma si applicano anche ai fini della modifica di elementi di un programma operativo per far fronte alle sfide migratorie in seguito all'aggressione militare da parte della Federazione russa.»;

2) all'articolo 20 è inserito il paragrafo seguente:

«1 ter. In deroga al paragrafo 1, può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alla spesa dichiarata nelle domande di pagamento per l'esercizio contabile che inizia il 1° luglio 2021 e si conclude il 30 giugno 2022.

In deroga all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % non necessita di una decisione della Commissione che approvi la modifica di un programma. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute di cui alla sezione 5.1 dei modelli di programmi operativi stabiliti all'allegato I. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica solo se le tabelle finanziarie sono notificate alla Commissione prima della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per l'esercizio contabile che inizia il 1° luglio 2021 e si conclude il 30 giugno 2022, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2.»;

3) all'articolo 22, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, le spese per le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie in seguito all'aggressione militare da parte della Federazione russa sono ammissibili a decorrere dal 24 febbraio 2022.».

Art. 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 6 aprile 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

C. BEAUNE