
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero dell'Interno.
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 16 marzo 2022
Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 24, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, che stabilisce le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, concernente il "Regolamento per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" e, in particolare, gli articoli 59 e 60;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi", e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che demanda alle Amministrazioni interessate l'adozione di provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso, dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, concernente il "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3";
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale", come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;
VISTA la legge del 3 agosto 2007, n. 124, recante "Sistema di informazioni per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014, recante "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005";
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. decreto trasparenza), recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016;
VISTO il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, concernente il "Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'interno 17 novembre 1997, n. 508;
VISTE le Linee Guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con le delibere n. 1309 e n. 1310, in data 28 dicembre 2016;
CONSIDERATO che il testo dell'articolo 24 della legge 241 del 90, come novellato dall'articolo 16 della legge n. 15 del 2005, nel prevedere che le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso, ha eliminato il riferimento all'atto di natura regolamentare;
RITENUTO opportuno aggiornare la disciplina delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
EMANA
il seguente decreto:
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Ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tenuto conto dei criteri stabiliti dall" articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
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Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell" articolo 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono sottratti all'accesso:
a) i documenti coperti dal segreto di Stato o da classifiche di segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007 n. 124 o da altro segreto o divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, da regolamento governativo o disposti dall'ufficio che li abbia formati;
b) gli atti concernenti la concessione del nullaosta di sicurezza ove non assoggettati a classifica di segretezza, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124 e gli atti che contengono riferimenti a situazioni connesse alla concessione del predetto nullaosta;
c) i documenti dalla cui divulgazione non autorizzata possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione, e in particolare i documenti inerenti ai rapporti tra il Ministero dell'interno e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra il Ministero dell'interno ed enti e organismi di organizzazioni internazionali o di altri Paesi, anche in occasione di visite istituzionali;
d) i documenti relativi agli accordi intergovernativi di cooperazione e alle intese tecniche stipulati per la realizzazione di programmi militari di sviluppo, di approvvigionamento e/o supporto comune o di programmi per la collaborazione internazionale di polizia, nonché quelli relativi ad intese tecnico-operative per la cooperazione internazionale di polizia inclusa la gestione delle frontiere e dell'immigrazione;
e) i documenti relativi alla cooperazione con l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera, per la sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea coincidenti con quelle italiane e che non siano già sottratti all'accesso dall'applicazione di classifiche di riservatezza UE;
f) i documenti relativi all'attività investigativa la cui diffusione può pregiudicare le indagini in corso svolte in collaborazione con organismi nazionali ed esteri, incidendo sulla correttezza delle relazioni internazionali;
g) le dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti archivistici concernenti la politica estera o interna, secondo quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, nonché dagli articoli 122, comma 1, lettera a) e 123 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
h) le relazioni, rapporti ed ogni altro documento relativo a problemi concernenti le zone di confine e i gruppi linguistici minoritari, la cui conoscenza possa pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali;
i) i documenti istruttori e i relativi piani di difesa civile nelle parti in cui la relativa conoscenza può pregiudicare la sicurezza o la difesa nazionale, ove non siano assoggettati a classifica di segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007 n. 124;
l) i documenti relativi ai procedimenti di concessione, acquisto e riacquisto della cittadinanza, la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali;
m) i documenti relativi ai procedimenti di riconoscimento, di revoca e di cessazione dello stato di protezione internazionale nonché di rilascio dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19 comma 1.2 e comma 2 lettera d)-bis e 22, comma 12-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.
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Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità
1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono sottratti all'accesso:
a) le relazioni di servizio e gli altri atti o documenti presupposto per l'adozione di atti o di provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza ovvero di altri uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizioni di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;
b) le relazioni di servizio, le informazioni e gli altri atti o documenti attinenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni o autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza delle autorità di pubblica sicurezza, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e per l'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;
c) i documenti istruttori inerenti ai procedimenti relativi al rilascio della documentazione antimafia, nonché i documenti, comunque prodotti o acquisiti, la cui conoscenza può pregiudicare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, e i provvedimenti prefettizi in materia di antimafia;
d) gli atti e i documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate o anonime, nonché da esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;
e) gli atti e i documenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi ai sistemi informatici e di telecomunicazione utilizzati, all'addestramento e ai successivi, periodici aggiornamenti, all'impiego e alla mobilità del personale delle Forze di polizia e dei contingenti delle Forze armate poste a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, nonché i documenti concernenti la condotta dello stesso personale rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
f) i documenti attinenti alle strutture, ai mezzi, ai sistemi informatici e di telecomunicazione, alle dotazioni, al personale delle Forze di polizia, alle azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative e all'attività di polizia giudiziaria, alle caratteristiche strutturali e funzionali o agli elaborati progettuali dei presidi delle Forza di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché alla dislocazione sul territorio di quelli non aperti al pubblico;
g) gli atti e i documenti concernenti la sicurezza delle infrastrutture, dei sistemi informatici e di telecomunicazione, la protezione e la custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati, compresi i documenti di cui agli articoli 26, comma 3, e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera p) del medesimo decreto legislativo;
h) i documenti concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici in cui sono alloggiati gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno ovvero quelli concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di sicurezza nell'ambito degli stessi uffici, anche in occasione di visite ufficiali di autorità civili e militari o di incontri con rappresentanti italiani o stranieri;
i) gli atti di pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione, dismissione di sistemi informatici e di telecomunicazione, di infrastrutture e aree nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la sicurezza pubblica nonché la prevenzione e la repressione della criminalità;
l) gli atti e i documenti in materia di ricerca, sviluppo, pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, dei sistemi informatici e di telecomunicazione, delle armi, dei materiali e delle scorte nonché di altri beni e servizi considerati di carattere strategico;
m) le relazioni tecniche sulle prove d'impiego dei materiali e dei sistemi informatici e di telecomunicazione oggetto di sperimentazione;
n) i documenti relativi alla descrizione progettuale e funzionale di impianti industriali, informatici e di telecomunicazione a rischio, limitatamente alle parti la cui conoscenza può agevolare la commissione di atti di sabotaggio e di ogni altra attività illecita;
o) gli atti, i documenti e le note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali, ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei provvedimenti di scioglimento degli organi, ai sensi degli articoli 143 e 146 del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quando l'accesso possa recare pregiudizio all'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità, alla identità delle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte fatta eccezione, così come espressamente previsto dall'articolo 143, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la proposta del Ministro dell'Interno e della relazione del Prefetto soggetta a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo che il Consiglio dei Ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario;
p) i documenti relativi all'istruzione, alla definizione e all'attuazione delle speciali misure di protezione previste dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e dalla legge 11 gennaio 2018, n. 6;
q) gli atti istruttori e i documenti relativi ai provvedimenti ed alle direttive adottate per la tutela e la protezione delle persone esposte a pericoli o minacce anche potenziali, per sé o per i propri familiari, di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2003;
r) le relazioni di servizio, le informazioni e gli altri atti o documenti inerenti a materiali ad alta tecnologia utilizzati per le operazioni speciali e per gli interventi speciali;
s) i documenti relativi alle metodologie di effettuazione ed i dati dei test di hardware e software definiti, disposti, imposti o comunque impiegati, direttamente o indirettamente, dal Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico e dal Centro di Valutazione (CEVA) istituito presso il Ministero dell'interno nonché presso laboratori accreditati, ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a) del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito dalla legge 18 novembre 2019, n. 133;
t) i documenti riguardanti le misure finalizzate a garantire la sicurezza del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, della carriera prefettizia e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
u) i documenti, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, propedeutici alle deliberazioni del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e dai Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, quali proposte, valutazioni ed elaborazioni, nonché i relativi verbali.
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Altri documenti esclusi dall'accesso per motivi di segretezza e riservatezza del Ministero
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alle esigenze correlate alla tutela del segreto d'ufficio o alla salvaguardia delle informazioni aventi comunque natura confidenziale o riservata, sono sottratti all'accesso:
a) le note, gli appunti e le annotazioni, le bozze preliminari, le proposte degli uffici ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o di provvedimenti amministrativi;
b) i pareri giuridico-legali relativi a controversie in atto o potenziali e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dal Ministero dell'interno e siano in questi ultimi richiamati;
c) gli atti e la corrispondenza inerenti la difesa del Ministero dell'interno nella fase precontenziosa e contenziosa e i rapporti diretti alla magistratura contabile e penale;
d) le convenzioni e gli accordi tra il Ministero dell'interno ed altre pubbliche amministrazioni per i quali non vi sia l'autorizzazione di entrambe le Amministrazioni alla divulgazione;
e) i documenti preliminari, propedeutici ed istruttori predisposti dall'Amministrazione inerenti alle materie oggetto di informazione, di consultazione, di concertazione sindacale, ovvero riguardanti la contrattazione collettiva, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dai protocolli sindacali;
f) le relazioni sull'attività di comitati, commissioni, osservatori, gruppi di studio e di lavoro.
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Categorie di documenti inaccessibili in quanto diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione o preordinati all'attività di indirizzo politico del Governo
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso:
a) i documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, che afferiscono alla formazione di atti normativi, amministrativi generali e di pianificazione e di programmazione;
b) i documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, concernenti il lavoro di commissioni, organi collegiali, comitati, gruppi di studio e di lavoro, qualora finalizzati all'adozione di atti normativi, amministrativi generali e di pianificazione e di programmazione;
c) i documenti inerenti l'attività istruttoria finalizzata alla predisposizione della risposta ad atti di sindacato ispettivo parlamentare, sempreché non direttamente ed immediatamente lesivi di un interesse protetto dei richiedenti l'accesso;
d) i documenti afferenti alle attività amministrative di carattere istruttorio, propedeutiche al conferimento delle onorificenze dell'Ordine "al Merito della Repubblica Italiana" qualora contengano riferimenti a situazioni, fatti o documenti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
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Categorie di documenti non accessibili per motivi di riservatezza del personale o di terzi
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", e in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratti all'accesso:
a) i documenti contenenti informazioni comunque attinenti alle selezioni psico-attitudinali del personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale delle altre Forze di polizia impiegato nell'ambito degli organismi interforze del Ministero dell'interno.
b) i documenti, non oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, contenuti nei fascicoli personali e le informazioni contenute negli stati matricolari del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, della carriera prefettizia, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i documenti recanti i medesimi contenuti e le medesime informazioni relativi al personale delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare impiegato nell'ambito degli uffici interforze del Ministero dell'interno, nonché i documenti contenenti informazioni relative agli aspiranti all'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) i documenti attinenti a procedimenti penali e disciplinari, monitori o cautelari, a procedure conciliative o arbitrali nonché l'istruttoria su ricorsi amministrativi prodotti dai soggetti di cui alla lettera b) nonché i documenti contenenti informazioni sugli accertamenti medico-legali, sulla salute e sulle condizioni psicofisiche degli stessi;
d) i documenti attinenti ai lavori delle commissioni di avanzamento e alle procedure di passaggio alle qualifiche superiori, fino alla data di adozione dei relativi decreti di progressione in carriera e documentazione delle commissioni giudicatrici di concorso, fino alla data di adozione, da parte dell'Amministrazione, del provvedimento conclusivo del relativo procedimento;
e) i documenti attinenti a richieste ispettive sommarie e formali, nonché a verifiche ispettive ordinarie e straordinarie;
f) i documenti contenenti informazioni relative alla concessione di autorizzazione all'accesso ad infrastrutture di polizia o di interesse per la difesa nazionale;
g) i documenti attinenti alla corrispondenza epistolare di privati, alla attività professionale, commerciale e industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa, nonché le relazioni, le informazioni e gli altri atti e documenti relativi alle offerte tecnico-economiche da cui emergono elementi coperti dalla tutela dei brevetti e delle privative industriali;
h) gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative;
i) le dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti archivistici concernenti situazioni private di persone o processi penali, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, nonché dagli articoli 122, comma 1, lettera b) e 123 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
l) gli atti di proponimento e la documentazione concernente azioni di responsabilità nei confronti di dipendenti dinanzi alla Procura generale e alle Procure regionali della Corte dei conti nonché alle competenti autorità giudiziarie, ove siano nominativamente individuati i soggetti nei cui confronti l'azione è stata promossa;
m) i verbali di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di domanda di protezione internazionale, compresa la relativa documentazione istruttoria;
n) gli atti delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione Nazionale per il diritto di asilo di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, relativi a:
1) istanze volte al riconoscimento dello status di protezione internazionale;
2)verbali delle audizioni svolte innanzi alle Commissioni Territoriali nell'ambito dei procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero in sede di rinnovo della protezione sussidiaria o dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), nonché dei verbali delle audizioni svolte innanzi alla Commissione Nazionale nell'ambito di procedimenti di revoca o cessazione della protezione internazionale;
3) verbali delle sedute delle Commissioni Territoriali e della Commissione Nazionale;
4)documentazioni integrative eventualmente presentate dai richiedenti o dai titolari di protezione internazionale o dei permessi di soggiorno di cui all'art. 2, comma 1, lettera m) innanzi alle Commissioni Territoriali o alla Commissione Nazionale, ovvero acquisite da queste ultime nell'ambito del procedimenti di competenza;
5) decisioni o pareri adottati dalle Commissioni Territoriali o dalla Commissione Nazionale nell'ambito delle procedure di riconoscimento, cessazione, revoca o rinnovo della protezione internazionale o dei permessi di soggiorno di cui all'art. 2, comma 1, lettera m);
6) gli atti concernenti affari di pertinenza dei titolari di protezione internazionale o concernenti il rilascio, il rinnovo, la conversione, la revoca o la cessazione dei permessi di soggiorno di cui all'art. 2, comma 1, lettera m) del presente decreto, sia che essi risiedano in Italia o che siano emigrati in altri Paesi;
7) gli atti relativi ai ricorsi dei richiedenti lo stato di protezione internazionale avverso le pronunce adottate dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale; atti concernenti i ricorsi dei titolari di protezione internazionale avverso i provvedimenti di revoca o cessazione dello stato di protezione internazionale adottati dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo; atti relativi ai ricorsi nei confronti dei provvedimenti di diniego, cessazione e revoca dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) del presente decreto;
o) gli elaborati ed ogni altro atto tecnico concernente i prodotti soggetti a omologazioni e approvazioni ai fini della normativa antincendi.
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Periodo di segretazione
1. Ai sensi dell'articolo 24 comma 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'articolo 8, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso è consentito:
a) per i documenti di cui all'articolo 2, lettera g), del presente decreto, dopo un periodo di segretazione di anni cinquanta;
b) per i documenti di cui all'articolo 2, lettera h), del presente decreto, dopo un periodo di segretazione di anni dieci. Resta fermo il divieto di accesso per i documenti o parte di essi contenenti notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica o all'attività di prevenzione e repressione dei reati;
c) per i documenti di cui all'articolo 6, lettera i), del presente decreto, dopo un periodo di segretazione di anni settanta.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può permettere, per motivi di studio, la consultazione dei documenti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 anche prima della scadenza dei termini ivi indicati, secondo quanto previsto dall'articolo 123 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.
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Modifiche
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente almeno ogni tre anni, l'Amministrazione dell'interno verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti, valutando altresì la possibilità di disciplinare ulteriori casi di differimento dell'accesso rispetto a quelli previsti dall'articolo 7.
2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al comma 1 sono adottate nelle medesime modalità e forme del presente decreto.
Roma, 16 marzo 2022
Il Ministro
LAMORGESE