
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/690 DELLA COMMISSIONE, 26 aprile 2022
G.U.U.E. 2 maggio 2022, n. L 128
Decisione che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri. [notificata con il numero C(2022) 2794] (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento, e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.
3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3), adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI.
4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2022/623 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Francia, Italia e Romania, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.
6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/623 la Bulgaria, la Cechia, la Germania, la Francia e i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività all'interno o al di fuori delle aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
7) Anche l'Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5N1 in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nelle contee di Bács-Kiskun, Békés e Csongrád-Csanád di tale Stato membro.
8) Le autorità competenti di Bulgaria, Cechia, Germania, Francia, Ungheria e Paesi Bassi hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.
9) La Polonia ha notificato alla Commissione l'estensione delle misure di controllo delle malattie in relazione a un focolaio di HPAI già precedentemente confermato nel pollame detenuto in uno stabilimento nel voivodato della Grande Polonia in tale Stato membro, dove l'autorità competente polacca ha concesso deroghe all'abbattimento degli animali conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687. A seguito di tale focolaio è stata pertanto nuovamente istituita una zona di protezione, ed è stata prorogata la validità delle misure già in vigore nella zona di sorveglianza.
10) La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Bulgaria, Cechia, Germania, Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Bulgaria, Cechia, Germania, Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
11) Attualmente nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 non figurano aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la l'Ungheria né aree elencate come zone di protezione per la Cechia, i Paesi Bassi e la Polonia.
12) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e in collaborazione con Bulgaria, Cechia, Germania, Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da Bulgaria, Cechia, Germania, Francia, Ungheria e Paesi Bassi e la zona di protezione istituita dalla Polonia.
13) E' pertanto opportuno modificare le aree relative a Bulgaria, Cechia, Germania, Francia e Paesi Bassi elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
14) E' inoltre opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 le zone di protezione e di sorveglianza relative all'Ungheria e le zone di protezione relative alla Cechia, ai Paesi Bassi e alla Polonia.
15) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Bulgaria, Cechia, Germania, Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.
16) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
17) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.
18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 84 del 31.3.2016.
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020).
Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021).
Decisione di esecuzione (UE) 2022/623 della Commissione, dell'11 aprile 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 115 del 13.4.2022).
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.