
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 18 luglio 2022
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 28 luglio 2022, n. 175
Assegnazione dei contributi in favore dei comuni per la costruzione di opere per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNODI CONCERTO CON IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 20 del decreto legge del 6 novembre 2021 n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che prevede quanto segue: "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno";
VISTO il disposto di cui all'articolo 1, comma 140, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ove viene previsto che gli enti di cui al comma 139 comunichino le richieste di contributo, per il contributo riferito all'anno 2022, entro il 10 marzo 2022. "La richiesta deve contenere il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:
a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio;
b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande;
c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente";
TENUTO CONTO di quanto previsto dall'articolo 1, comma 141 della suddetta legge n. 145/2018, per come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 228/2021, in virtù del quale l'ammontare del contributo attribuito "a ciascun ente è determinato, per l'annualità 2022, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento";
VISTO l'art. 52-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che ha previsto, ai fini dell'assegnazione del contributo, la sospensione della procedura di verifica dei requisiti di cui al terzo periodo del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, fino all'adozione di apposite linee guida da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno;
VISTO, altresì, il successivo comma 142 che dispone espressamente che "Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati";
VISTE le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
VISTO il decreto del Ministero dell'interno dell'8 gennaio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 gennaio 2022, con il quale è stato approvato il modello informatizzato di presentazione delle domande da parte dei comuni interessati per la concessione dei contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per l'annualità 2022;
VISTO l'articolo 29, comma 9, del decreto legge n. 4 del 2022 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico";
CONSIDERATO che, secondo il disposto di cui al comma 3 dell'art. 1 del succitato decreto ministeriale dell'8 gennaio 2022, non potevano presentare la richiesta di contributo i comuni che siano risultati beneficiari, per la graduatoria dell'anno 2021, dell'intero contributo concedibile per fascia demografica, e che i comuni che hanno ricevuto, per l'anno 2021, parte dell'intero contributo richiedibile per fascia demografica potevano presentare una nuova istanza esclusivamente per l'importo non concesso e/o non richiesto;
CONSIDERATO che il citato decreto ministeriale, all'articolo 2, ha definito le tipologie di investimento prevedendo che il contributo potesse essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti secondo il seguente ordine di priorità:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.
CONSIDERATO altresì che l'articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2022 ha previsto che gli interventi devono essere identificati dal CUP e classificati secondo i settori e sotto-settori indicati di seguito, pena esclusione dal contributo:
a) Settore INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - Sottosettore DIFESA DEL SUOLO oppure PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE oppure RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI oppure RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE;
b) Settore INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - Sottosettore STRADALI;
c) Settore INFRASTRUTTURE SOCIALI - Sottosettore SOCIALI E SCOLASTICHE oppure ABITATIVE oppure SANITARIE oppure DIFESA oppure DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE oppure GIUDIZIARIE E PENITENZIARIE oppure PUBBLICA SICUREZZA;
VISTO poi, l'articolo 5 del richiamato decreto dell'8 gennaio 2022 secondo cui, ai sensi dell'articolo 1 commi 140 e 142 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi erariali le richieste:
a) per le quali venga indicato un CUP dell'opera non valido ovvero erroneamente indicato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo;
b) che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatorio che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune;
c) dei comuni che alla data della loro presentazione non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto 2020). Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al periodo precedente sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.
VISTE le istanze trasmesse entro il termine perentorio del 10 marzo 2022, stabilito dal citato comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 228/2021, al fine dell'assegnazione del contributo per l'anno 2022;
VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP);
CONSIDERATO che, a seguito delle verifiche di cui alla normativa citata, l'entità delle richieste ammissibili è pari ad 5.875.792.971,88 di euro, per un totale di 9.547 opere pubbliche a fronte di 5.222 istanze trasmesse, come riportato nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;
RITENUTO di dover escludere dalla procedura le richieste di contributo di cui all'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, dichiarate inammissibili per le motivazioni ivi indicate;
RITENUTO di dovere rettificare le finalità selezionate dagli enti nel caso di riscontrata erronea selezione, rispetto alla descrizione del CUP oggetto di domanda;
CONSIDERATO altresì che, ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, l'attribuzione del contributo in favore dei comuni deve essere determinata, fermo restando le priorità di cui alla lettere a), b) e c) del medesimo comma, in base al criterio indicato nel secondo periodo del medesimo comma 141, ovvero quello della minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento (2020), assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili;
RILEVATO che, a seguito dell'attività istruttoria espletata sulle 5222 istanze pervenute, si è provveduto a finanziare 385 enti e le relative 553 opere pubbliche, rientranti tutte nella tipologia A) "investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del territorio a rischio idrogeologico" prevista all'art. 1 comma 141, per un importo pari ad 448.580.224,51 di euro tenendo conto delle risorse attualmente disponibili;
CONSIDERATO l'ultimo periodo del comma 142 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che prevede, "per i comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati";
CONSIDERATO che, dall'applicazione dei suddetti criteri alle richieste ammissibili discende la formazione della graduatoria per l'attribuzione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 139, della citata legge n. 145 del 2018, nei limiti delle risorse disponibili pari ad 450.000.000,00 di euro, e al netto della quota da destinare, ai sensi del comma 148 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, nel limite massimo annuo di 500.000,00 euro, per attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza;
VISTI i termini per l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche, indicati al comma 143 dell'articolo 1 della legge 145/2018, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141, nello specifico:
a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;
b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;
c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi;
PRESO ATTO inoltre che, ai fini del comma 141, per "costo dell'opera pubblica" si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima;
TENUTO CONTO della previsione di cui comma 141, secondo cui qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi;
PRESO ATTO di quanto previsto dal summenzionato comma circa l'utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, nello specifico gli stessi risultano vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.
VISTO il comma 144 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 ai sensi del quale "I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 146";
VISTO il comma 145 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che prevede quanto segue "Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista. [...]";
CONSIDERATO che, al fine dell'attuazione di quanto previsto dai commi 143 e 145 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, occorre individuare un termine certo per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori e che lo stesso può essere individuato nella data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento dell'appalto, come riportata sul codice identificativo gara (CIG), secondo le modalità di cui alla Delibera dell'ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017;
VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP";
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 146 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, il monitoraggio delle opere pubbliche, ivi inclusa la verifica dell'affidamento dei lavori ai sensi del predetto comma 143, è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Messa in sicurezza edifici e territorio comma 139_anno 2022";
VISTO il comma 147 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi 139 e 139-bis;
VISTO il comma 148 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che prevede la destinazione di una quota delle risorse di cui al comma 139, nel limite massimo annuo di 500.000 euro, per attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza, secondo modalità da disciplinare con decreto del Ministero dell'interno, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 139;
RITENUTO di destinare per le attività di cui al citato comma 148 l'importo di 500.000,00 euro;
VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato e l'ex AVCP (ora ANAC) del 2 agosto 2013 concernente "lo scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG", nonché il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;
VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
ATTESE le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui al presente decreto;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Decreta:
Richieste di contributo ammissibili e non ammissibili
1. Le istanze trasmesse dai comuni entro il termine perentorio del 10 marzo 2022, e ritenute ammissibili, tenendo conto di quanto previsto dai commi 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono riportate nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. Nel medesimo allegato 1 sono evidenziate le richieste escluse dalla procedura di attribuzione del contributo, e quindi inammissibili, per le motivazioni ivi indicate, nonché le rettifiche apportate nel caso di riscontrata erronea indicazione delle finalità rispetto alla descrizione del CUP oggetto di richiesta di finanziamento.
Comuni beneficiari del contributo
1. Ai comuni indicati nell'allegato 2 al presente decreto, in applicazione del criterio di cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnati, per l'anno 2022 contributi pari a 448.580.224,51 di euro per 553 interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo articolo 1.
Affidamento dei lavori e monitoraggio degli interventi
1. Il comune beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell'articolo 2, è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 143, legge n. 145 del 2018. In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito.
2. Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del presente decreto è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Messa in sicurezza edifici e territoriocomma 139_anno 2022".
3. Il controllo sull'affidamento dei lavori, il cui termine iniziale coincide, in considerazione della procedura seguita, con la data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento, riportate sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC, ed i controlli successivi, legati alla fase di liquidazione della spesa, sono attuati tramite il sistema di cui al comma 2, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).
4. Per le attività relative alle opere finanziate dal presente decreto non sono ammessi gli smart-CIG. In sede di creazione del predetto codice il comune indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.
5. Ai fini dell'erogazione e della revoca del contributo, i comuni beneficiari assicurano la completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
In particolare, i comuni beneficiari assicurano:
- l'associazione tra il CUP ed il CIG o i CIG collegati sui sistemi ANAC
- la presenza dei codici CUP e CIG sugli ordinativi di pagamento effettuati tramite SIOPE+
Erogazione del contributo
1. Il Ministero dell'interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari secondo la seguente modalità:
a) per una quota pari al 20 per cento entro il 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
b) per una quota pari al 70 per cento per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori;
c) per il restante 10 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Rendicontazione
1. I comuni destinatari dei contributi, ottemperano agli adempimenti informativi richiesti per il sistema di cui all'articolo 3, comma 2, e adempiono all'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presentando, al termine dell'intervento, apposita relazione nonché una scheda analitica degli ordinativi di pagamento emessi.
2. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 139, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione; eventuali economie di spesa non impegnate desunte dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, sono recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Revoca del contributo assegnato
1. Si procederà alla revoca del contributo, nei seguenti casi:
a) mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori di cui all'art. 3 del presente decreto;
b) violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50;
c) plurimo finanziamento, Nazionale, Regionale o Comunitario;
d) rinuncia da parte dello stesso ente;
e) Nel caso di revoca/annullamento del Cup e di mancato utilizzo dei sistemi di monitoraggio previsti.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del decreto legge n. 4 del 2022, le risorse finanziarie resesi disponibili a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca del contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge n. 76 del 2020.
Vigilanza e Controlli
1. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua, ai sensi dell'articolo 1, comma 147, della legge n. 145 del 2018, un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 139.
2. Ai sensi del medesimo articolo 1, comma 148, della legge n. 145 del 2018, l'importo 500.000 euro è destinato alle attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza, secondo modalità da disciplinare con decreto del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno, all'atto dell'erogazione all'ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarità della documentazione amministrativa relativa all'utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformità al progetto.
Sospensione dell'applicazione della sanzione per Pua e Peba
1. Agli enti assegnatari dei contributi di cui all'allegato 2 del presente decreto, sulla base di quanto disposto dall'art. 52-bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, non trova applicazione l'ultimo periodo dell'art. 1 comma 141 della legge 145/2018 che prevede la riduzione del contributo del 5% in caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2021.
Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2022
Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
CLAUDIO SGARAGLIA
Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
BIAGIO MAZZOTTA