
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 19 luglio 2022
- Allegato al Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U.R.I. 28 luglio 2022, n. 175
Bando per l'annualità 2022 del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.».
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente la "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernente "Disposizioni urgenti in materia finanziaria";
VISTO in particolare l'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge, come sostituito dall'articolo 35, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, modificato dall'articolo 2, comma 45, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che nell'istituire il «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, ora Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, per stabilire le modalità di erogazione delle risorse iscritte nel predetto Fondo, nonché i criteri in base ai quali finanziare direttamente i comuni interessati;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 27 ottobre 2020 al n. 2395, che ha individuato i destinatari del Fondo, nonché i criteri per la ripartizione tra le due macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, gli ambiti di intervento, le limitazioni e le procedure di finanziamento, le modalità del monitoraggio degli interventi e le condizioni per la revoca degli stessi;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2020 che ha definito, con riferimento al "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale" le somme destinate a ciascuna delle due macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun comune, le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento e le condizioni e le modalità di erogazione del Fondo;
VISTO l'elenco dei comuni confinanti appartenenti alle macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 1° settembre 2016, di organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 7 aprile 2021, al n. 729, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi, consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 7 (C.d.R. 7) "Affari regionali e autonomie" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo-contabile al n. 143 in data 19 gennaio 2021, e dalla Corte dei Conti al n. 219 in data 27 gennaio 2021, con il quale al dott. Giovanni Vetritto, Consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell'Ufficio I "Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali";
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie in data 4 ottobre 2021, registrato dall'Ufficio del Bilancio e per il Riscontro di Regolarità Amministrativo-Contabile con visto n. 3913 apposto in data 8 ottobre 2021, con il quale al Cons. Giovanni Vetritto, Coordinatore dell'Ufficio I - "Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali", è stata conferita la delega per la gestione amministrativa, finanziaria e contabile delle risorse del C.d.R. 7 relativamente, tra gli altri, al capitolo 446 "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale;
VISTO il Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, approvato con decreto del 20 dicembre 2021 che dispone la competenza iniziale, del capitolo 446 "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale", del C.d.R. 7 "Affari regionali e autonomie" di 24.000.000,00 euro per il 2022;
VISTA la nota DAR 1338 del 25 gennaio 2022, con la quale, tra l'altro, è stato richiesto il riporto, nell'esercizio finanziario 2022, dei fondi presenti sul capitolo di spesa 446, C.d.R. 7, per un importo complessivo di 24.792.378,93 euro, di cui 2.232.452,93 euro relativi all'esercizio finanziario 2020 e 22.559.926,00 euro relativi al 2021;
CONSIDERATO che con dPCM n. 76/Bil del 17 marzo 2022, sul capitolo 446 "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale", per l'esercizio finanziario 2022, è stata riportata la somma in termini di competenza e di cassa di 24.792.378,93 euro sul piano di gestione n. 30;
VISTA la nota UBRRAC 14557 del 25 maggio 2022, che ha disposto, tra l'altro, sul capitolo 446, un accantonamento di 890.449,00 euro per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e dell'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
CONSIDERATO che la competenza del Fondo nell'esercizio 2022 risulta complessivamente pari a 46.502.059,93 euro, di cui 23.109.551,00 euro sul piano di gestione n. 1 e 23.392.508,93 euro sul piano di gestione n. 30, concernenti per 22.559.926,00 euro le risorse dell'annualità 2021 e per 832.582,93 euro somme non impegnate dell'annualità 2020;
CONSIDERATO che in relazione alle risorse dell'annualità 2020, attualmente pari a 832.582,93, è stata accantonata la quota di finanziamento del Comune di Rassa, relativa al decreto dipartimentale di Bando del 7 dicembre 2020, per 700.411,00 euro, che potrà essere successivamente ammesso dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie a seguito dell'eventuale esito positivo, in favore del comune, del procedimento in corso presso il Tribunale delle acque;
PRESO ATTO della disponibilità, sul capitolo 446, C.d.R. 7, esercizio finanziario 2022, della somma di 23.241.722,93 euro per la ripartizione delle risorse del presente bando, di cui 23.109.551,00 euro sul piano di gestione n. 1 relativi alla annualità 2022 e 132.171,93 euro, resto della annualità 2020, sul piano di gestione n. 30;
Decreta:
Finalità
1. Il presente decreto, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2020 (di seguito dPCM) definisce, con riferimento alla annualità 2022 del "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale" (di seguito denominato Fondo):
a) le somme destinate a ciascuna delle due macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, come individuate dall'articolo 2, comma 1, del dPCM;
b) il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun comune, ai sensi dell'articolo 5 del dPCM;
c) le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento, le condizioni e le modalità di erogazione del Fondo, ed il carattere pluriennale del finanziamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del dPCM.
Soggetti destinatari del finanziamento
1. I soggetti destinatari del finanziamento sono i comuni appartenenti alle macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, elencati nell'allegato 1 al dPCM.
Risorse disponibili e ripartizione tra le macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia
1. La disponibilità del Fondo, per l'annualità 2022, oltre la quota residua relativa alla annualità 2020, risulta pari a 23.241.722,93 euro.
2 In applicazione dell'articolo 3, comma 2, del dPCM a ciascuna macroarea è attribuita la quota di risorse sotto indicata:
a) Macroarea Regione Valle d'Aosta: 42,5 per cento dell'intero importo disponibile per l'annualità 2022, pari a 9.877.732,25 euro;
b) Macroarea Regione Friuli-Venezia Giulia: 57,5 per cento dell'intero importo disponibile per l'annualità 2022, pari a 13.363.990,68 euro.
Limite massimo di finanziamento ammissibile per comune
1. Il limite massimo di finanziamento ammissibile, per ciascuna macroarea e per ciascun intervento, è determinato dal rapporto tra le risorse disponibili e il numero complessivo dei comuni individuati nell'allegato 1 al dPCM, tenendo conto che, per i comuni che hanno portato a compimento il percorso della fusione o dell'incorporazione in un altro comune a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56, è conteggiato il numero dei comuni di confine in essi confluiti e il limite massimo di finanziamento ammissibile è proporzionalmente definito.
2. Per i comuni inclusi nella macroarea Valle d'Aosta, il limite massimo finanziabile è pari a 448.987,00 euro, salvo che per i comuni di Alagna Valsesia, nel quale è stato incorporato il comune di confine di Riva Valdobbia, e per il comune di Valchiusa, nato dalla fusione del comune di Meugliano e dei due comuni di confine di Trausella e di Vico Canavese, per i quali il limite massimo finanziabile è pari a 897.975,00 euro.
3. Per i comuni inclusi nella macroarea Friuli-Venezia Giulia, il limite massimo finanziabile è pari a 477.285,00 euro, salvo che per il comune di Longarone, nato dalla fusione dei due comuni di confine di Longarone e Castellavazzo, per il quale il limite massimo finanziabile è pari a 954.571,00 euro.
Interventi suddivisi in lotti a valere sulle annualità precedenti
1. L'ente proponente può richiedere il finanziamento, a valere sull'annualità 2022, per lotti successivi di un intervento i cui precedenti lotti siano stati ammessi al finanziamento a valere sulle annualità 2018, 2019 e 2020 o 2021 del Fondo.
Modalità di presentazione delle domande
1. Soggetti legittimati a presentare la domanda di finanziamento ed i relativi progetti sono i comuni elencati nell'allegato 1 al dPCM in forma singola o il comune capofila di una aggregazione temporanea dei comuni elencati nell'allegato 1 al dPCM, o una Unione di comuni che rappresenti i comuni elencati nell'allegato 1 al dPCM.
2. Ciascun comune, a pena di esclusione, può presentare un'unica domanda di finanziamento da solo o in aggregazione con altri comuni.
3. La domanda di finanziamento, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente proponente e debitamente protocollata, deve essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine di 90 giorni consecutivi dalla pubblicazione del presente decreto, tramite posta elettronica certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali - Ufficio I, Via della Stamperia, n. 8, 00187 Roma, all'indirizzo: affariregionali@pec.governo.it.
4. La domanda deve essere redatta secondo quanto indicato nel successivo articolo 8.
Ambiti di intervento
1. La domanda, deve riferirsi ad un intervento finalizzato agli ambiti indicati nell'articolo 4 del dPCM.
2. L'intervento, anche se finalizzato alla realizzazione ed implementazione di servizi, deve prevedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del dPCM, la destinazione di almeno il 50% del finanziamento alla realizzazione di infrastrutture.
Contenuto della domanda
1. La domanda, pena l'esclusione, deve essere corredata dei seguenti allegati:
a) studio di fattibilità tecnico economica, per le opere, o studio di fattibilità, per i servizi. Non è ammessa la presentazione di diverso livello progettuale della documentazione al fine di garantire l'omogeneità dell'istruttoria. I progetti o gli studi di fattibilità devono essere approvati con deliberazione di Giunta. Ciascun comune, o aggregazione di comuni, può presentare un solo intervento a valere sulla annualità 2021; l'intervento deve avere carattere unitario e non essere somma di più interventi indipendenti;
b) schede con valore di autocertificazione, di cui agli allegati 1, 2 (solo in caso di aggregazioni), 3, 4 e 5 (solo in caso di cofinanziamento). L'utilizzo delle schede è obbligatorio e non può essere utilmente sostituito da diversa documentazione. Le schede devono essere compilate, a pena di esclusione, in tutte le loro parti. Le schede costituiscono parte integrante del presente decreto e sono anche disponibili, in formato editabile, sul sito http://www.affariregionali.it;
c) delibera del comune, o delibere dei comuni in caso di aggregazione, di approvazione del progetto preliminare, per le opere, e dello studio di fattibilità, per i servizi;
d) delibera del comune che garantisca il cofinanziamento pubblico o privato (qualora previsto) del progetto, secondo il modello di cui all'allegato 5, come previsto dall'art. 7, comma 3, del dPCM.
Condizioni di erogazione del Fondo - Tempi di realizzazione
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del dPCM, sono definite le seguenti condizioni per l'erogazione del Fondo:
a) la progettazione dell'intervento deve essere avviata entro 6 mesi e completata entro 36 mesi dalla prima erogazione;
b) gli interventi dei progetti infrastrutturali devono essere completati entro 36 mesi dalla ultimazione della progettazione;
c) gli interventi finalizzati alla fornitura di servizi prevedono almeno il 50 per cento dell'importo destinato ad interventi infrastrutturali finalizzati al servizio stesso e, pertanto, devono rispettare i termini di cui alle precedenti lettere a) e b); entro gli stessi termini, dovranno essere svolte le attività di servizio che avranno, comunque, durata non superiore a due anni;
d) sono ammesse le spese direttamente relative alla progettazione, allo studio di fattibilità e alla realizzazione dell'intervento, nonché quelle relative all'esproprio/acquisto di immobili solo qualora funzionali alla realizzazione dell'intervento e rappresentino una parte marginale dell'importo totale di ogni singolo intervento costituente il progetto.
Valutazione, approvazione, pubblicità, cause di esclusione
1. Alla valutazione dei progetti provvede la Commissione di cui all'articolo 9 del dPCM (di seguito denominata Commissione), secondo le modalità e i criteri previsti nell'articolo 8 dello stesso decreto.
2. Le graduatorie finali per ogni macroarea e le relative quote di finanziamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 10 del dPCM, sono approvate con provvedimento del Capo del Dipartimento, o suo delegato, e vengono pubblicate, con valore legale di notifica degli esiti della procedura, sul sito ufficiale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (www.affariregionali.it), entro cinque giorni successivi all'approvazione.
3. Con provvedimento del Capo del Dipartimento, o suo delegato, sono esclusi i progetti valutati dalla Commissione come non rispondenti alle condizioni di ammissibilità indicate dal dPCM e dal presente decreto.
Erogazioni dei finanziamenti
1. Le modalità di erogazione dei finanziamenti sono disciplinate dall'articolo 11, commi da 1 a 5, del dPCM.
Monitoraggio e revoca del finanziamento degli interventi
1. Il monitoraggio e la revoca del finanziamento degli interventi saranno svolti secondo quanto indicato nell'articolo 12 del dPCM.
2. In assenza della stipula del protocollo di intesa di cui all'art. 12, comma 2, del dPCM, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvederà all'attività istruttoria, di verifica e autorizzativa relativa all'utilizzo del finanziamento, dandone informazione alla Regione competente, rimanendo di competenza delle Regione l'attività di verifica finale sulla realizzazione degli interventi e sulla rendicontazione delle spese sostenute.
Quesiti e chiarimenti
1. I comuni interessati potranno inoltrare al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con posta elettronica certificata indirizzata a affariregionali@pec.governo.it, quesiti relativi alla procedura avviata con il presente decreto entro 45 giorni dalla pubblicazione dello stesso; le relative risposte saranno pubblicate, entro i successivi 10 giorni, sul sito dipartimentale www.affariregionali.it e raggiungibili attraverso un apposito link presente nella pagina iniziale del sito.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; sarà data comunicazione della avvenuta pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale.
Roma, 19 luglio 2022
Il Coordinatore dell'Ufficio I
GIOVANNI VETRITTO