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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 luglio 2022

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 29 luglio 2022, n. 176

Ripartizione tra i comuni del contributo di 120 milioni di euro, per l'anno 2022, quale quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia per il raggiungimento del livello minimo essenziale delle prestazioni, di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituita dall'art. 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE CON IL MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE E CON IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA

VISTO l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo di solidarietà comunale;

VISTO l'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo il quale la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, è stabilita, tra l'altro, in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, che disciplina le modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale;

VISTA, in particolare, la lettera d-sexies del citato comma 449, come sostituita dall'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la quale, al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, prevede, ai primi cinque periodi, rispettivamente:

- che il Fondo di solidarietà comunale è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire;

- che il livello minimo da garantire è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato;

- che, in considerazione delle risorse ivi previste i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali;

- che, dall'anno 2022, l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo della medesima lettera, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni;

- che l'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato;

CONSIDERATO che il sesto periodo della medesima lettera d-sexies stabilisce che il contributo di cui al primo periodo della medesima lettera è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione;

CONSIDERATO, inoltre, che il settimo periodo della ripetuta lettera d-sexies del comma 449 dispone che, con il decreto precitato, sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse;

PRESO ATTO che i successivi due periodi della predetta lettera d-sexies stabiliscono che i comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla lettera in narrativa e nei limiti delle stesse e che si applica l'articolo 57, comma 3- septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in corso di perfezionamento, recante criteri di formazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2022;

VALUTATO, in particolare, che il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contiene l'esplicita previsione secondo cui le quote del Fondo di solidarietà comunale con riferimento alle finalità di cui alle lettere d)-quinquies, di spettanza dei comuni delle Regione Siciliana e Sardegna, d)-sexies e d)-octies del ripetuto comma 449 delle legge n. 232 del 2016 saranno ripartite con successivi e autonomi provvedimenti e che, conseguentemente, la quota del Fondo di solidarietà comunale ripartita con il medesimo decreto è pari ad euro 6.755.513.365;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare il provvedimento di cui alla precitata lettera d-sexies;

VISTA la prima proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard trasfusa nella Nota metodologica recante "Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto in base al comma 172 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021" approvata nella seduta della stessa Commissione del 22 marzo 2022;

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 13 aprile 2022;

CONSIDERATO che, successivamente alla richiamata intesa, sono stati riscontrati alcuni errori materiali nelle procedure di calcolo utilizzate per l'assegnazione degli obiettivi di servizio e delle correlate risorse e si è reso pertanto necessario procedere ad una revisione della citata Nota metodologica e del relativo allegato;

VISTA la seconda proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard trasfusa nella nuova e definitiva Nota metodologica recante "Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto in base al comma 172 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021" approvata nella seduta della stessa Commissione del 16 maggio 2022;

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 19 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1

Obiettivi di servizio e riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2022

1. Per l'annualità 2022, il contributo di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies della legge n. 232 del 2016, pari a 120 milioni di euro, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna è ripartito sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella Nota metodologica recante "Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto in base al comma 172 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021" approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 16 maggio 2022, che unita al presente decreto ne costituisce parte integrante, ed è attribuito a ciascun comune negli importi indicati nell'allegato A " Utenti e risorse aggiuntive" alla predetta Nota metodologica.

2. In considerazione del contributo di cui al comma 1, ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di servizio assegnato per l'anno 2022 in termini di utenti aggiuntivi per i servizi educativi per l'infanzia, come riportato nell'allegato A alla citata Nota metodologica.

3. I comuni sono tenuti a destinare le risorse finalizzate al potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia di cui al comma 2.

Art. 2

Monitoraggio e rendicontazione

1. Tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna beneficiari delle risorse di cui alla ripetuta lettera d-sexies sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell'obiettivo di servizio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio, corredata dalle istruzioni alla compilazione, pubblicate entro il 30 aprile 2022 a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

2. La scheda di monitoraggio è allegata al rendiconto annuale dell'ente e i comuni sono tenuti a trasmetterla a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2023 in modalità esclusivamente telematica.

3. I comuni non beneficiari delle risorse di cui alla ripetuta lettera d-sexies compilano la scheda di monitoraggio di cui al comma 1 limitatamente alle parti relative al monitoraggio del servizio sul territorio.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2022

Il Ministro dell'Interno

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il Ministro dell'Istruzione

Il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale

Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia